Senato - Disegno di legge 2410
(testo presentato)
Art. 1.
1. La presente legge ha lo scopo di tutelare la popolazione
contro l'esposizione ai rischi di inquinamento da radon.
Art. 2.
1. Nell'ambito delle attività di prevenzione, con
provvedimenti da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, ciascuna regione:
a) predispone il completamento o la elaborazione delle
carte tematiche delle emanazioni di radon dal sottosuolo;
b) emana norme tecniche concernenti l'introduzione di sistemi adeguati
al fine di ridurre qualsiasi esposizione a concentrazioni di radon in
ambienti chiusi. A tale scopo, ciascuna regione fornisce una opportuna
informazione alla popolazione.
2. Ai fini del comma 1, lettera a) , i punti delle carte
tematiche sono individuati in modo tale da consentire la verifica della
situazione nelle differenti condizioni di litologia, di copertura, di
struttura tettonica, di idrologia e di tipografia.
Art. 3.
1. Nell'ambito di ciascuna regione, i comuni provvedono
alla rilevazione delle misure di emanazione del radon dal suolo.
2. In applicazione della Raccomandazione 90/143/EURATOM
della Commissione, del 21 febbraio 1990, per quanto riguarda gli
edifici già esistenti, ciascun comune:
a) stabilisce un livello di riferimento per l'adozione
degli interventi correttivi;
b) accerta che il livello di riferimento sia pari ad una dose effettiva
equivalente di 20 mSv annui, la quale puó essere considerata
equivalente ad una concentrazione media annua di gas radon di 400 Bq/m3;
c) stabilisce che l'urgenza degli interventi correttivi sia proporzionale
alla misura in cui tale limite di riferimento viene superato;
d) provvede, laddove siano ritenuti necessari gli interventi correttivi
di cui alla lettera a) , alla informazione della popolazione interessata
sui livelli di radon ai quali é esposta e sui provvedimenti adottabili
per ridurre tali livelli.
3. In applicazione della raccomandazione di cui al comma
2, per quanto riguarda gli edifici da costruire, ciascun comune:
a) stabilisce un livello di progettazione a cui far riferimento
e adotta disposizioni, norme e codici di tecniche costruttive per i
casi in cui tale livello rischi di essere superato;
b) stabilisce che il livello di progettazione sia pari a una dose effettiva
equivalente di 10 mSv annui, la quale puó essere considerata
equivalente a una concentrazione media annua di gas radon di 200 Bq/m3;
c) provvede affinché le informazioni relative ai probabili livelli
di esposizione al radon e alle misure preventive da adottare siano fornite,
in quanto pertinenti, a coloro che partecipano alla costruzione di nuovi
edifici.
4. Nella determinazione degli interventi correttivi o
preventivi, i principi di ottimizzazione devono essere stabiliti in
armonia con le seguenti norme comunitarie:
a) direttiva 80/836/EURATOM del Consiglio, del 15 luglio
1980, di modifica delle direttive che stabiliscono le norme di sicurezza
di base per la tutela della salute delle persone e dei lavoratori contro
i pericoli provocati da radiazioni ionizzanti;
b) direttiva 84/467/EURATOM del Consiglio, del 3 settembre 1984, di
modifica della direttiva 80/836/EURATOM.
Art. 4.
1. Nell'ambito di ciascun comune, ogni
anno, le aziende Unità sanitarie locali dovranno procedere alla
misurazione delle concentrazioni del radon presente in ambienti chiusi
e aperti, nonché in situ per ogni fonte d'acqua potabile pubblica,
sia alla fonte che nei punti selezionati di consumo della stessa.
Art. 5.
1. Al fine di garantire la salubrità
e la igienicità dei posti di lavoro, le aziende Unità
sanitarie locali dispongono, ogni tre anni, adeguate attività
di controllo volte alla rilevazione delle concentrazioni di radon :
a) negli edifici pubblici, quali in particolare
scuole, palestre, centri ricreativi, ospedali, uffici e biblioteche;
b) nelle cave a cielo aperto di tufo, pozzolana, lava e peperino, valutando
le differenti condizioni in base al materiale estratto;
c) nei locali e negli ambienti sotterranei;
d) negli stabilimenti di lavorazione dei materiali litici, valutando
l'effetto della triturazione, della polverizzazione dei differenti materiali;
e) negli stabilimenti termali, di acque minerali e gas naturali, valutando
l'effetto di degassamento del radon dai materiali prima e durante il
loro utilizzo ovvero la loro lavorazione in ambienti chiusi;
f) nelle piccole industrie;
g) nei centri geotermici.
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Testi dei disegni di legge su:
URL:
http://www.senato.it/att/ddl/a2410p.htm