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LEGGE REGIONALE DEL LAZIO
L.R. 31 Marzo 2005, n. 14
Prevenzione e salvaguardia dal rischio gas radon (1)
Art. 1 (Finalità) 1. La Regione, nel rispetto della
vigente normativa comunitaria e statale, previene e limita i rischi connessi
all'esposizione al gas radon, al fine di tutelare la salute pubblica e
di salvaguardare il patrimonio ambientale e naturale.
Art. 2 (Piano regionale di prevenzione e riduzione dei rischi
connessi all'esposizione al gas radon)
1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, entro due
anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta il piano
regionale di prevenzione e riduzione dei rischi connessi all'esposizione
al gas radon, derivanti da elevate concentrazioni di tale gas nei campi
di fratture naturali e negli edifici, di seguito denominato piano.
2. Il piano è predisposto avvalendosi del supporto tecnico-scientifico
dell'Agenzia regionale per l'ambiente (ARPA), ai sensi degli articoli
3, comma 1, lettera b), punto 3), e 16, comma 1, della legge regionale
6 ottobre 1998, n. 45 Istituzione dell'Agenzia regionale per la
protezione ambientale del Lazio (ARPA) e successive modifiche, nonché
dell'eventuale collaborazione di enti di ricerca, pubblici o privati,
con specifica esperienza in materia.
3. Il piano, tenendo anche conto delle disposizioni di cui al Capo III
bis del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 (Attuazione delle direttive
89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia
di radiazioni ionizzanti) e successive modifiche, determina, in particolare:
a) i livelli di concentrazione di gas radon nei campi di fratture naturali
e negli edifici; b) la delimitazione delle aree e l'individuazione degli
edifici ritenuti a rischio per la salute della popolazione; c) i criteri,
le prescrizioni e le modalità per la predisposizione di progetti
di recupero e di risanamento degli edifici a rischio; d) i criteri per
la definizione di prescrizioni costruttive e di accorgimenti tecnici da
osservare nelle nuove edificazioni su aree a rischio di cui alla lettera
b); e) l'individuazione tra le aree a rischio di cui alla lettera b),
di quelle da sottoporre a monitoraggio periodico, a cura dell'ARPA; f)
le modalità per la realizzazione, a cura dell'Agenzia di sanità
pubblica (ASP) di cui alla legge regionale 1 settembre 1999, n. 16, di
uno studio epidemiologico della popolazione; g) le misure di prevenzione
e di riduzione dei rischi da esposizione all'emissione di gas radon ed
in particolare un sistema per la riduzione dell'esposizione al radon ed
ai prodotti del decadimento del radon di vita lunga nell'approvvigionamento
di acqua potabile per uso domestico; h) un sistema di informazione e di
divulgazione tra la popolazione dei rischi connessi all'esposizione al
gas radon e dell'applicazione delle misure di prevenzione di cui alla
lettera g).
4. Il piano è aggiornato ogni volta che il risultato di nuove indagini
lo renda necessario.
5. Nelle more dell'adozione del piano, possono essere adottati dal Consiglio
regionale, su proposta della Giunta regionale, piani stralcio limitati
a singoli ambiti territoriali, ritenuti urgenti ed indifferibili per l'accertata
presenza di livelli di concentrazione di gas radon nei campi di fratture
naturali e negli edifici a rischio per le popolazioni interessate.
6. Il piano e i relativi aggiornamenti ed i piani stralcio sono pubblicati
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
7. La pianificazione urbanistico-territoriale locale opera nel rispetto
delle previsioni del piano o degli eventuali piani stralcio.
8. I comuni e le province adeguano i propri strumenti di pianificazione
urbanistico-territoriale ai piani regionali di cui ai commi 1 e 5. In
attesa dell'adeguamento, le previsioni dei piani regionali citati prevalgono
su quelle difformi dei piani comunali e provinciali.
9. I regolamenti edilizi definiscono, in conformità ai criteri
di cui al comma 3, lettera d), prescrizioni costruttive ed accorgimenti
tecnici da osservare nelle edificazioni su aree a rischio.
Art. 3 (Individuazione delle zone e dei luoghi di lavoro ad
elevata probabilità di alte concentrazioni di attività
di radon)
1. Ai sensi dell'articolo 10 sexies del d.lgs. 230/1995 e successive modifiche,
la Giunta regionale individua, con propria deliberazione, nell'ambito
delle aree delimitate dal piano di cui all'articolo 2, comma 3, lettera
b), ove già adottato, e sulla base delle linee guida e dei criteri
emanati dalla commissione di cui all'articolo 10 septies dello stesso
decreto, le zone o luoghi di lavoro con caratteristiche determinate ad
elevata probabilità di alte concentrazioni di attività di
radon.
2. L'elenco delle zone e dei luoghi di lavoro di cui al comma 1 è
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Art. 4 (Progetti di recupero e di risanamento)
1. I comuni, in forma singola od associata, predispongono progetti di
recupero e di risanamento degli edifici già esistenti, individuati
a rischio ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera b), nel rispetto
dei criteri, delle prescrizioni e delle modalità di cui al comma
3, lettera c), dello stesso articolo.
2. Nelle more dell'adozione del piano i progetti di cui al comma 1 sono
predisposti in attuazione dei piani stralcio adottati ai sensi dell'articolo
2, comma 5.
3. I progetti di cui al comma 1 sono finanziati dalla Regione nei limiti
dell'apposito stanziamento iscritto al capitolo di bilancio di cui all'articolo
5.
4. Ai fini di cui al comma 3 i comuni trasmettono all'assessorato competente,
entro il termine previsto dalle leggi regionali concernenti disposizioni
finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione
Lazio, i progetti con l'indicazione della relativa spesa.
5. Entro i sessanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui
al comma 4, la Giunta regionale determina i criteri per la valutazione
da parte della competente struttura regionale dei progetti e per la conseguente
formazione di una graduatoria secondo un ordine di priorità, nonché
le modalità di concessione ed erogazione del finanziamento, in
conformità alla normativa vigente.
Art. 5 (Disposizioni finanziarie)
1. All'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge si provvede
mediante istituzione, nell'ambito dell'UPB E34, dei sottoindicati capitoli:
a) Spese per la predisposizione del piano regionale di prevenzione
e riduzione dei rischi connessi all'esposizione al gas radon con
lo stanziamento per l'anno 2005 di euro 100.000,00; b) Contributi
ai comuni per la predisposizione di progetti di recupero e risanamento
degli edifici soggetti ai rischi connessi all'esposizione al gas radon
con lo stanziamento per l'anno 2005 di Euro 50.000,00.
2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione di euro
150.000,00 dello stanziamento del capitolo E33509.
Note: (1) Legge pubblicata sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lazio del 9 aprile 2005, n. 10
Nota Bene: Il testo non ha valore legale; rimane, dunque,
inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.
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