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IL RADON
Decreto Legislativo 26 maggio 2000, n.
241
"Attuazione della direttiva 96/29/EURATOM in materia
di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi
derivanti dalle radiazioni ionizzanti"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 31 agosto 2000
- Supplemento Ordinario n. 140
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 5 febbraio 1999, n. 25, ed in paricolare, l'articolo 19;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
Vista la direttiva 96/29/Euratom del Consiglio, del 13 maggio 1996, che
stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione
sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti
dalle radiazioni ionizzanti;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata
nella riunione del 18 febbraio 2000;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati;
Considerato che il Senato della Repubblica non ha espresso il proprio
parere nel termine prescritto;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione
del 26 maggio 2000;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e dei Ministri
dell'ambiente, della sanita', del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria
del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, e dell'interno,
di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
1. Il titolo del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e' sostituito
dal seguente:
"Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom
e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti.".
Art. 2.
1. All'articolo 1 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
"b) a tutte le pratiche che implicano un rischio dovuto a radiazioni
ionizzanti provenienti da una sorgente artificiale o da una sorgente naturale
nei casi in cui i radionuclidi naturali siano o siano stati trattati per
le loro proprieta' radioattive fissili o fertili e cioe':
1) alla produzione, trattamento, manipolazione, detenzione, deposito,
trasporto, importazione, esportazione, impiego, commercio, cessazione
della detenzione, raccolta e smaltimento di materie radioattive;
2) al funzionamento di macchine radiogene;
3) alle lavorazioni minerarie secondo la specifica disciplina di cui al
capo IV;".
b) al comma 1, dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:
"b-bis) alle attivita' lavorative diverse dalle pratiche
di cui ai punti 1, 2 e 3 che implicano la presenza di sorgenti naturali
di radiazioni, secondo la specifica disciplina di cui al capo III-bis;
b-ter) agli interventi in caso di emergenza radiologica o nucleare
o in caso di esposizione prolungata dovuta agli effetti di un'emergenza
oppure di una pratica o di un'attivita' lavorativa non piu' in atto, secondo
la specifica disciplina di cui al capo X.";
c) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Il presente decreto non si applica all'esposizione
al radon nelle abitazioni o al fondo, naturale di radiazione, ossia non
si applica ne' ai radionuclidi contenuti nell'organismo umano, ne' alla
radiazione cosmica presente al livello del suolo, ne' all'esposizione
in superficie ai radionuclidi presenti nella crosta terrestre non perturbata.
Dal campo di applicazione sono escluse le operazioni di aratura, di scavo
o di riempimento effettuate nel corso di attivita' agricole o di costruzione,
fuori dei casi in cui dette operazioni siano svolte nell'ambito di interventi
per il recupero di suoli contaminati con materie radioattive.";
d) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
"2-bis. In attesa dell'emanazione dei decreti di cui al
comma 2 le condizioni di applicazione sono quelle fissate negli allegati
1 e 1-bis.
2-ter. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri,
da emanare entro i termini di applicazione dell'articolo 10-ter,
commi 1 e 3, secondo la procedura di cui al comma 2, i valori dei livelli
di azione di cui all'allegato 1-bis, paragrafo 4, sono aggiornati
in base alle indicazioni dell'Unione europea e agli sviluppi della tecnica.".
Art. 3.
1. L'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e' sostituito
dal seguente:
"Art. 2.
Principi concernenti le pratiche
1. Nuovi tipi o nuove categorie di pratiche che comportano un'esposizione
alle radiazioni ionizzanti debbono essere giustificati, anteriormente
alla loro prima adozione o approvazione, dai loro vantaggi economici,
sociali o di altro tipo rispetto al detrimento sanitario che ne puo' derivare.
2. I tipi o le categorie di pratiche esistenti sono sottoposti a verifica
per quanto concerne gli aspetti di giustificazione ogniqualvolta emergano
nuove ed importanti prove della loro efficacia e delle loro conseguenze.
3. Qualsiasi pratica deve essere svolta in modo da mantenere l'esposizione
al livello piu' basso ragionevolmente ottenibile, tenuto conto dei fattori
economici e sociali.
4. La somma delle dosi derivanti da tutte le pratiche non deve superare
i limiti di dose stabiliti per i lavoratori esposti, gli apprendisti,
gli studenti e gli individui della popolazione.
5. Il principio di cui al comma 4 non si applica alle seguenti esposizioni:
a) esposizione di pazienti nell'ambito di un esame diagnostico o di una
terapia che li concerne;
b) esposizione di persone che coscientemente e volontariamente collaborano
a titolo non professionale al sostegno e all'assistenza di pazienti sottoposti
a terapia o a diagnosi medica;
c) esposizione di volontari che prendono parte a programmi di ricerca
medica o biomedica, essendo tale esposizione disciplinata da altro provvedimento
legislativo;
d) esposizioni disciplinate in modo particolare dal presente decreto e
dai relativi provvedimenti applicativi.
6. In applicazione dei principi generali di cui ai commi 3 e 4, con i
decreti di cui all'articolo 1, comma 2, sono esentate dalle disposizioni
del presente decreto, senza ulteriori motivazioni, le pratiche che soddisfino
congiuntamente il principio di cui al comma 1, ed i seguenti criteri di
base:
a) i rischi radiologici causati agli individui dalla pratica devono essere
sufficientemente ridotti da risultare trascurabili ai fini della regolamentazione;
b) l'incidenza radiologica collettiva della pratica deve essere sufficientemente
ridotta da risultare trascurabile ai fini della regolamentazione nella
maggior parte delle circostanze;
c) la pratica deve essere intrinsecamente senza rilevanza radiologica,
senza probabilita' apprezzabili che si verifichino situazioni che possono
condurre all'inosservanza dei criteri definiti nelle lettere a) e b).".
Art. 4.
1. Gli articoli 4, 5 e 6 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230,
sono sostituiti dal seguente:
"Art. 4.
Definizioni
1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto valgono le seguenti
definizioni:
a) acceleratore: apparecchio o impianto in cui sono accelerate particelle
e che emette radiazioni ionizzanti con energia superiore a un mega electron
volt (1 MeV);
b) apprendista: persona che riceve in un'impresa un'istruzione e una formazione
allo scopo di esercitare un mestiere specifico;
c) attivazione: processo per effetto del quale un nuclide stabile si trasforma
in radionuclide, a seguito di irradiazione con particelle o con raggi
gamma ad alta energia del materiale in cui e' contenuto;
d) attivita' (A): quoziente di dN diviso per dt in cui dN e' il numero
atteso di transizioni nucleari spontanee di una determinata quantita'
di un radionuclide da uno stato particolare di energia in un momento determinato,
nell'intervallo di tempo dt;
e) autorita' competente: quella indicata nelle specifiche disposizioni;
f) becquerel (Bq): nome speciale dell'unita' di attivita' (A); un becquerel
equivale ad una transizione per secondo.
-1
1 Bq 1 s
I fattori di conversione da utilizzare quando l'attivita' e' espressa
in curie (Ci) sono i seguenti:
10
1 Ci 3,7 x 10 Bq (esattamente)
-11
1 Bq 2,7027 x 10 Ci;
g) combustibile nucleare: le materie fissili impiegate o destinate ad
essere impiegate in un impianto sono inclusi l'uranio di metallo, di lega
o di composto chimico (compreso l'uranio naturale), il plutonio in forma
di metallo, di lega o di composto chimico ed ogni altra materia fissile
che sara' qualificata come combustibile con decisione del Comitato direttivo
dell'Agenzia per l'energia nucleare dell'Organizzazione per la cooperazione
e lo sviluppo economico (OCSE);
h) contaminazione radioattiva: contaminazione di una matrice, di una superficie,
di un ambiente di vita o di lavoro o di un individuo, prodotta da sostanze
radioattive. Nel caso particolare del corpo umano, la contaminazione radioattiva
include tanto la contaminazione esterna quanto la contaminazione interna,
per qualsiasi via essa si sia prodotta;
i) datore di lavoro di impresa esterna: soggetto che, mediante lavoratori
di categoria A, effettua prestazioni in una o piu' zone controllate di
impianti, stabilimenti, laboratori, installazioni in genere, gestiti da
terzi; non rientrano nella presente definizione i soggetti la cui attivita'
sia la sola a determinare la costituzione di una o piu' zone controllate
presso le installazioni dei terzi, ai quali soggetti si applicano le disposizioni
generali del presente decreto;
l) detrimento sanitario: stima del rischio di riduzione della durata e
della qualita' della vita che si verifica in una popolazione a seguito
dell'esposizione a radiazioni ionizzanti. Essa include la riduzione derivante
da effetti somatici, cancro e gravi disfunzioni genetiche;
m) dose: grandezza radioprotezionistica ottenuta moltiplicando la dose
assorbita (D) per fattori di modifica determinati a norma dell'articolo
96, al fine di qualificare il significato della dose assorbita stessa
per gli scopi della radioprotezione;
n) dose assorbita (D): energia assorbita per unita' di massa e cioe' il
quoziente di dE diviso per dm, in cui dE e' l'energia media ceduta dalle
radiazioni ionizzanti alla materia in un elemento volumetrico e dm la
massa di materia contenuta in tale elemento volumetrico; ai fini del presente
decreto, la dose assorbita indica la dose media in un tessuto o in organo.
L'unita' di dose assorbita e' il gray;
o) dose efficace (E): somma delle dosi equivalenti nei diversi organi
o tessuti, ponderate nel modo indicato nei provvedimenti di applicazione,
l'unita' di dose efficace e' il sievert;
p) dose efficace impegnata(E(t)): somma delle dosi equivalenti impegnate
nei diversi organi o tessuti H T(t) risultanti dall'introduzione di uno
o piu' radionuclidi, ciascuna moltiplicata per il fattore di ponderazione
del tessuto wT la dose efficace
impegnata E(t) e' definita da:
E(t) = SIGMA W H T(t)
T T
dove t indica il numero di anni per i quali e' effettuata l'integrazione;
l'unita' di dose efficace impegnata e' il sievert;
q) dose impegnata: dose ricevuta da un organo o da un tessuto, in un determinato
periodo di tempo, in seguito all'introduzione di uno o piu' radionuclidi;
r) dose equivalente (H T): dose assorbita media in un tessuto o organo
T, ponderata in base al tipo e alla qualita' della radiazione nel modo
indicato nei provvedimenti di applicazione; l'unita' di dose equivalente
e' il sievert;
s) dose equivalente impegnata: integrale rispetto al tempo dell'intensita'
di dose equivalente in un tessuto o organo T che sara' ricevuta da un
individuo, in quel tessuto o organo T, a seguito dell'introduzione di
uno o piu' radionuclidi; la dose equivalente impegnata e' definita da:
+t --
H (t) = t0 | H (Tau) d Tau
T t0 | T
--
per una singola introduzione di attivita' al tempo t 0 dove t 0 e' il
tempo in cui l'introduzione, HT (Tau) e' l'intensita' di dose equivalente
nell'organo o nel tessuto T al tempo &greco;t,t e' il
periodo di tempo, espresso in anni, su cui avviene l'integrazione; qualora
t non sia indicato, si intende un periodo di 50 anni per gli adulti e
un periodo fino all'eta' di 70 anni per i bambini; l'unita' di dose equivalente
impegnata e' il sievert;
t) emergenza: una situazione che richiede azioni urgenti per proteggere
lavoratori, individui della popolazione ovvero l'intera popolazione o
parte di essa;
u) esperto qualificato: persona che possiede le cognizioni e l'addestramento
necessari sia per effettuare misurazioni, esami, verifiche o valutazioni
di carattere fisico, tecnico o radiotossicologico, sia per assicurare
il corretto funzionamento dei dispositivi di protezione, sia per fornire
tutte le altre indicazioni e formulare provvedimenti atti a garantire
la sorveglianza fisica della protezione dei lavoratori e della popolazione.
La sua qualificazione e' riconosciuta secondo le procedure stabilite nel
presente decreto;
v) esposizione: qualsiasi esposizione di persone a radiazioni ionizzanti.
Si distinguono:
1) l'esposizione esterna: esposizione prodotta da sorgenti situate all'esterno
dell'organismo;
2) l'esposizione interna: esposizione prodotta da sorgenti introdotte
nell'organismo;
3) l'esposizione totale: combinazione dell'esposizione esterna e dell'esposizione
interna;
z) esposizione accidentale: esposizione di singole persone a carattere
fortuito e involontario.
2. Inoltre si intende per:
a) esposizione d'emergenza: esposizione giustificata in condizioni particolari
per soccorrere individui in pericolo, prevenire l'esposizione di un gran
numero di persone o salvare un'installazione di valore e che puo' provocare
il superamento di uno dei limiti di dose fissati per i lavoratori esposti;
b) esposizione parziale: esposizione che colpisce soprattutto una parte
dell'organismo o uno o piu' organi o tessuti, oppure esposizione del corpo
intero considerata non omogenea;
c) esposizione potenziale: esposizione che, pur non essendo certa, ha
una probabilita' di verificarsi prevedibile in anticipo;
d) esposizione soggetta ad autorizzazione speciale: esposizione che comporta
il superamento di uno dei limiti di dose annuale fissati per i lavoratori
esposti, ammessa in via eccezionale solo nei casi indicati nel decreto
di cui all'articolo 82;
e) fondo naturale di radiazioni: insieme delle radiazioni ionizzanti provenienti
da sorgenti naturali, sia terrestri che cosmiche, sempreche' l'esposizione
che ne risulta non sia accresciuta in modo significativo da attivita'
umane;
f) gestione del rifiuti: insieme delle attivita' concernenti i rifiuti:
raccolta, cernita, trattamento e condizionamento, deposito, trasporto,
allontanamento e smaltimento nell'ambiente;
g) gray (Gy): nome speciale dell'unita' di dose assorbita
-1
1 Gy = 1 J Kg
i fattori di conversione da utilizzare quando la dose assorbita e' espressa
in rad sono i seguenti:
-2
1 rad 10 Gy
1 Gy = 100 rad;
h) gruppi di riferimento (gruppi critici) della popolazione: gruppi che
comprendono persone la cui esposizione e' ragionevolmente omogenea e rappresentativa
di quella degli individui della popolazione maggiormente esposti, in relazione
ad una determinata fonte di esposizione;
i) incidente: evento imprevisto che provoca danni ad un'installazione
o ne perturba il buon funzionamento e puo' comportare, per una o piu'
persone, dosi superiori ai limiti;
l) intervento: attivita' umana intesa a prevenire o diminuire l'esposizione
degli individui alle radiazioni dalle sorgenti che non fanno parte di
una pratica o che sono fuori controllo per effetto di un incidente, mediante
azioni sulle sorgenti, sulle vie di esposizione e sugli individui stessi;
m) introduzione: attivita' dei radionuclidi che penetrano nell'organismo
provenienti dall'ambiente esterno;
n) lavoratore esterno: lavoratore di categoria A che effettua prestazioni
in una o piu' zone controllate di impianti, stabilimenti, laboratori,
installazioni in genere gestiti da terzi in qualita' sia di dipendente,
anche con contratto a termine, di una impresa esterna, sia di lavoratore
autonomo, sia di apprendista o studente;
o) lavoratori esposti: persone sottoposte, per l'attivita' che svolgono,
a un'esposizione che puo' comportare dosi superiori ai pertinenti limiti
fissati per le persone del pubblico. Sono lavoratori esposti di categoria
A i lavoratori che, per il lavoro che svolgono, sono suscettibili di ricevere
in un anno solare una dose superiore a uno dei pertinenti valori stabiliti
con il decreto di cui all'articolo 82; gli altri lavoratori esposti sono
classificati in categoria B;
p) limiti di dose: limiti massimi fissati per le dosi derivanti dall'esposizione
dei lavoratori, degli apprendisti, degli studenti e delle persone del
pubblico alle radiazioni ionizzanti causate dalle attivita' disciplinate
dal presente decreto. I limiti di dose si applicano alla somma delle dosi
ricevute per esposizione esterna nel periodo considerato e delle dosi
impegnate derivanti dall'introduzione di radionuclidi nello stesso periodo;
q) livelli di allontanamento: valori, espressi in termini di concentrazioni
di attivita' o di attivita' totale, in relazione ai quali possono essere
esentati dalle prescrizioni di cui al presente decreto le sostanze radioattive
o i materiali contenenti sostanze radioattive derivanti da pratiche soggette
agli obblighi previsti dal decreto;
r) livello di intervento: valore di dose oppure valore derivato, fissato
al fine di predisporre interventi di radioprotezione;
s) materia radioattiva: sostanza o insieme di sostanze radioattive contemporaneamente
presenti. Sono fatte salve le particolari definizioni per le materie fissili
speciali, le materie grezze, i minerali quali definiti dall'articolo 197
del trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica
e cioe' le materie fissili speciali, le materie grezze e i minerali nonche'
i combustibili nucleari;
t) materie fissili speciali: il plutonio 239, l'uranio 233, l'uranio arricchito
in uranio 235 o 233; qualsiasi prodotto contenente uno o piu' degli isotopi
suddetti e le materie fissili che saranno definite dal Consiglio delle
Comunita' europee; il termine "materie fissili speciali" non
si applica alle materie grezzo;
u) materie grezze: l'uranio contenente la mescolanza di isotopi che si
trova in natura, l'uranio in cui il tenore di uranio 235 sia inferiore
al normale, il torio, tutte le materie summenzionate sotto forma di metallo,
di leghe, di composti chimici o di concentrati, qualsiasi altra materia
contenente una o piu' delle materie summenzionate con tassi di concentrazione
definiti dal Consiglio delle Comunita' europee;
v) matrice: qualsiasi sostanza o materiale che puo' essere contaminato
da materie radioattive; sono ricompresi in tale definizione le matrici
ambientali e gli alimenti;
z) matrice ambientale: qualsiasi componente dell'ambiente, ivi compresi
aria, acqua e suolo.
3. Inoltre, si intende per:
a) medico autorizzato: medico responsabile della sorveglianza medica dei
lavoratori esposti, la cui qualificazione e specializzazione sono riconosciute
secondo le procedure e le modalita' stabilite nel presente decreto;
b) minerale: qualsiasi minerale contenente, con tassi di concentrazione
media definita dal Consiglio delle Comunita' europee, sostanze che permettano
di ottenere attraverso trattamenti chimici e fisici appropriati le materie
grezze;
c) persone del pubblico: individui della popolazione, esclusi i lavoratori,
gli apprendisti e gli studenti esposti in ragione della loro attivita'
e gli individui durante l'esposizione di cui all'articolo 3, comma 5;
d) popolazione nel suo insieme: l'intera popolazione, ossia i lavoratori
esposti, gli apprendisti, gli studenti e le persone del pubblico;
e) pratica: attivita' umana che e' suscettibile di aumentare l'esposizione
degli individui alle radiazioni provenienti da una sorgente artificiale,
o da una sorgente naturale di radiazioni, nel caso in cui radionuclidi
naturali siano trattati per le loro proprieta' radioattive, fissili o
fertili, o da quelle sorgenti naturali di radiazioni che divengono soggette
a disposizioni del presente decreto ai sensi del capo III-bis.
Sono escluse le esposizioni dovute ad interventi di emergenza;
f) radiazioni ionizzanti o radiazioni: trasferimento di energia in forma
di particelle o onde elettromagnetiche con lunghezza di onda non superiore
a 100 nm o con frequenza non minore di 3<$>\cdot<$>10<$>^{15<$>
Hz in grado di produrre ioni direttamente o indirettamente;
g) riciclo: la cessione deliberata di materiali a soggetti al di fuori
dell'esercizio di pratiche di cui ai capi IV, VI e VII, al fine del reimpiego
dei materiali stessi attraverso lavorazioni;
h) riutilizzazione: la cessione deliberata di materiali ai soggetti di
cui alla lettera g) al fine del loro reimpiego diretto, senza lavorazioni;
i) rifiuti radioattivi: qualsiasi materia radioattiva, ancorche' contenuta
in apparecchiature o dispositivi in genere, di cui non e' previsto il
riciclo o la riutilizzazione;
l) servizio riconosciuto di dosimetria individuale: struttura riconosciuta
idonea alle rilevazioni delle letture dei dispositivi di sorveglianza
dosimetrica individuale, o alla misurazione della radioattivita' nel corpo
umano o nei campioni biologici. L'idoneita' a svolgere tali funzioni e'
riconosciuta secondo le procedure stabilite nel presente decreto;
m) sievert (Sv): nome speciale dell'unita' di dose equivalente o di dose
efficace. Se il prodotto dei fattori di modifica e' uguale a 1;
-1
1 Sv = 1 J kg
quando la dose equivalente o la dose efficace sono espresse in rem valgono
le seguenti relazioni:
-2
1 rem = 10 Sv
1 Sv = 100 rem;
n) smaltimento: collocazione dei rifiuti, secondo modalita' idonee, in
un deposito, o in un determinato sito, senza intenzione di recuperarli;
o) smaltimento nell'ambiente: immissione pianificata di rifiuti radioattivi
nell'ambiente in condizioni controllate, entro limiti autorizzati o stabiliti
dal presente decreto;
p) sorgente artificiale: sorgente di radiazioni diversa dalla sorgente
naturale di radiazioni;
q) sorgente di radiazioni: apparecchio generatore di radiazioni ionizzanti
(macchina radiogena) o materia radioattiva, ancorche' contenuta in apparecchiature
o dispositivi in genere, dei quali, ai fini della radioprotezione, non
si puo' trascurare l'attivita', o la concentrazione di radionuclidi o
l'emissione di radiazioni;
r) sorgente naturale di radiazioni: sorgente di radiazioni ionizzanti
di origine naturale, sia terrestre che cosmica;
s) sorgente non sigillata: qualsiasi sorgente che non corrisponde alle
caratteristiche o ai requisiti della sorgente sigillata;
t) sorgente sigillata: sorgente formata da materie radioattive solidamente
incorporate in materie solide e di fatto inattive, o sigillate in un involucro
inattivo che presenti una resistenza sufficiente per evitare, in condizioni
normali di impiego, dispersione di materie radioattive superiore ai valori
stabiliti dalle norme di buona tecnica applicabili;
u) sorveglianza fisica: l'insieme dei dispositivi adottati, delle valutazioni,
delle misure e degli esami effettuati, delle indicazioni fornite e dei
provvedimenti formulati dall'esperto qualificato al fine di garantire
la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione;
v) sorveglianza medica: l'insieme delle visite mediche, delle indagini
specialistiche e di laboratorio, dei provvedimenti sanitari adottati dal
medico, al fine di garantire la protezione sanitaria dei lavoratori esposti;
z) sostanza radioattiva: ogni specie chimica contenente uno o piu' radionuclidi
di cui, ai fini della radioprotezione, non si puo' trascurare l'attivita'
o la concentrazione.
4. Inoltre, si intende per:
a) uranio arricchito in uranio 235 o 233: l'uranio contenente sia l'uranio
235, sia l'uranio 233, sia questi due isotopi, in quantita' tali che il
rapporto tra la somma di questi due isotopi e l'isotopo 238 sia superiore
al rapporto tra isotopo 235 e l'isotopo 238 nell'uranio naturale;
b) vincolo: valore di grandezza radioprotezionistica, fissato per particolari
condizioni ai sensi del presente decreto, ai fini dell'applicazione del
principio di ottimizzazione;
c) zona classificata: ambiente di lavoro sottoposto a regolamentazione
per motivi di protezione contro le radiazioni ionizzanti. Le zone classificate
possono essere zone controllate o zone sorvegliate. E' zona controllata
un ambiente di lavoro, sottoposto a regolamentazione per motivi di protezione
dalle radiazioni ionizzanti, in cui si verifichino le condizioni stabilite
con il decreto di cui all'articolo 82 ed in cui l'accesso e' segnalato
e regolamentato. E' zona sorvegliata un ambiente di lavoro in cui puo'
essere superato in un anno solare uno dei pertinenti limiti fissati per
le persone del pubblico e che non e' zona controllata.".
Art. 5.
1. Dopo il capo III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e'
inserito il seguente:
"Capo III-bis
ESPOSIZIONI DA ATTIVITA' LAVORATIVE CON PARTICOLARI SORGENTI NATURALI
DI RADIAZIONI
Art. 10-bis
Campo di applicazione
1. Le disposizioni del presente capo si applicano alle attivita' lavorative
nelle quali la presenza di sorgenti di radiazioni naturali conduce ad
un significativo aumento dell'esposizione dei lavoratori o di persone
del pubblico, che non puo' essere trascurato dal punto di vista della
radioprotezione. Tali attivita' comprendono:
a) attivita' lavorative durante le quali i lavoratori e, eventualmente,
persone del pubblico sono esposti a prodotti di decadimento del radon
o del toron o a radiazioni gamma o a ogni altra esposizione in particolari
luoghi di lavoro quali tunnel, sottovie, catacombe, grotte e, comunque,
in tutti i luoghi di lavoro sotterranei;
b) attivita' lavorative durante le quali i lavoratori e, eventualmente,
persone del pubblico sono esposti a prodotti di decadimento del radon
o del toron, o a radiazioni gamma o a ogni altra esposizione in luoghi
di lavoro diversi da quelli di cui alla lettera a) in zone ben individuate
o con caratteristiche determinate;
c) attivita' lavorative implicanti l'uso o lo stoccaggio di materiali
abitualmente non considerati radioattivi, ma che contengono radionuclidi
naturali e provocano un aumento significativo dell'esposizione dei lavoratori
e, eventualmente, di persone del pubblico;
d) attivita' lavorative che comportano la produzione di residui abitualmente
non considerati radioattivi, ma che contengono radionuclidi naturali e
provocano un aumento significativo dell'esposizione di persone del pubblico
e, eventualmente, dei lavoratori;
e) attivita' lavorative in stabilimenti termali o attivita' estrattive
non disciplinate dal capo IV;
f) attivita' lavorative su aerei per quanto riguarda il personale navigante.
2. Le attivita' lavorative di cui al comma 1 sono quelle cui siano addetti
i lavoratori di cui al capo VIII.
Art. 10-ter
Obblighi dell'esercente
1. Nei luoghi di lavoro nei quali si svolgono le attivita' lavorative
di cui all'articolo 10-bis, comma 1, lettera a), l'esercente, entro ventiquattro
mesi dall'inizio dell'attivita', procede alle misurazioni di cui all'allegato
I-bis, secondo le linee guida emanate dalla Commissione di cui
all'articolo 10-septies.
2. Nei luoghi di lavoro nei quali si svolgono le attivita' lavorative
di cui all'articolo 10-bis, comma 1, lettera b), in zone o luoghi
di lavoro con caratteristiche determinate individuati dalle regioni e
province autonome, ai sensi dell'articolo 10-sexies, ad elevata
probabilita' di alte concentrazioni di attivita' di radon, l'esercente
procede, entro ventiquattro mesi dall'individuazione o dall'inizio dell'attivita',
se posteriore, alle misurazioni di cui all'allegato I-bis secondo
le linee guida emanate dalla Commissione di cui all'articolo 10-septies
e a partire dai locali seminterrati o al piano terreno.
3. Nei luoghi di lavoro nei quali si svolgono le attivita' lavorative
di cui all'articolo 10-bis, comma 1, lettere c), d), limitatamente
a quelle indicate nell'allegato 1-bis, ed e), l'esercente, entro
ventiquattro mesi dall'inizio della attivita', effettua una valutazione
preliminare sulla base di misurazioni effettuate secondo le indicazioni
e le linee guida emanate dalla Commissione di cui all'articolo 10-septies.
Nel caso in cui le esposizioni valutate non superino il livello di azione
di cui all'allegato I-bis, l'esercente non e' tenuto a nessun
altro obbligo eccettuata la ripetizione delle valutazioni con cadenza
triennale o nel caso di variazioni significative del ciclo produttivo.
Nel caso in cui risulti superato il livello di azione, l'esercente e'
tenuto ad effettuare l'analisi dei processi lavorativi impiegati, ai fini
della valutazione dell'esposizione alle radiazioni ionizzanti dei lavoratori,
ed eventualmente di gruppi di riferimento della popolazione, sulla base
della normativa vigente, delle norme di buona tecnica e, in particolare,
degli orientamenti tecnici emanati in sede comunitaria. Nel caso in cui
risulti superato l'80 per cento del livello di azione in un qualsiasi
ambiente cui le valutazioni si riferiscano, l'esercente e' tenuto a ripetere
con cadenza annuale le valutazioni secondo le indicazioni e le linee guida
emanate dalla Commissione di cui all'articolo 10-septies.
4. Per le misurazioni previste dai commi 1 e 2, l'esercente si avvale
di organismi riconosciuti ai sensi dell'articolo 107, comma 3, o, nelle
more dei riconoscimenti, di organismi idoneamente attrezzati, che rilasciano
una relazione tecnica contenente il risultato della misurazione.
5. Per gli adempimenti previsti dal comma 3, l'esercente si avvale dell'esperto
qualificato. L'esperto qualificato comunica, con relazione scritta, all'esercente:
il risultato delle valutazioni effettuate, i livelli di esposizione dei
lavoratori, ed eventualmente dei gruppi di riferimento della popolazione,
dovuti all'attivita', le misure da adottare ai fini della sorveglianza
delle esposizioni e le eventuali azioni correttive volte al controllo
e, ove del caso, alla riduzione delle esposizioni medesime.
Art. 10-quater
Comunicazioni e relazioni tecniche
1. In caso di superamento dei livelli di azione di cui all'articolo 10-quinquies,
gli esercenti che esercitano le attivita' di cui all'articolo 10-bis,
comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), inviano una comunicazione in cui
viene indicato il tipo di attivita' lavorativa e la relazione di cui all'articolo
10-ter, commi 4 e 5, alle Agenzie regionali e delle province
autonome competenti per territorio, agli organi del Servizio sanitario
nazionale competenti per territorio e alla Direzione provinciale del lavoro.
2. La Direzione provinciale del lavoro trasmette i dati di cui al comma
1 al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai fini del loro
inserimento in un archivio nazionale che il Ministero stesso organizza
avvalendosi delle strutture esistenti e nei limiti delle ordinarie risorse
di bilancio; detto Ministero a richiesta, fornisce tali dati alle autorita'
di vigilanza e ai ministeri interessati.
3. Le comunicazioni e le relazioni di cui al comma 1 sono inviate entro
un mese dal rilascio della relazione.
Art. 10-quinquies
Livelli di azione
1. Per i luoghi di lavoro di cui all'articolo 10-bis, comma
1, lettere a) e b), le grandezze misurate non devono superare il livello
di azione fissato in allegato I-bis.
2. Nel caso in cui le grandezze di cui al comma 1 non superino il livello
di azione ma siano superiori all'80 per cento del livello di azione, l'esercente
assicura nuove misurazioni nel corso dell'anno successivo.
3. Nel caso di superamento del livello di azione di cui all'allegato I-bis,
l'esercente, avvalendosi dell'esperto qualificato, pone in essere azioni
di rimedio idonee a ridurre le grandezze misurate al di sotto del predetto
livello, tenendo conto del principio di ottimizzazione, e procede nuovamente
alla misurazione al fine di verificare l'efficacia delle suddette azioni.
Le operazioni sono completate entro tre anni dal rilascio della relazione
di cui all'articolo 10-ter, comma 4, e sono effettuate con urgenza
correlata al superamento del livello di azione. Ove, nonostante l'adozione
di azioni di rimedio, le grandezze misurate risultino ancora superiori
al livello prescritto, l'esercente adotta i provvedimenti previsti dal
capo VIII, ad esclusione dell'articolo 61, commni 2 e 3, lettera g), dell'articolo
69 e dell'articolo 79, commi 2 e 3, fintanto che ulteriori azioni di rimedio
non riducano le grandezze misurate al di sotto del predetto livello di
azione, tenendo conto del principio di ottimizzazione.
4. Le registrazioni delle esposizioni di cui al comma 3 e le relative
valutazioni di dose sono effettuate con le modalita' indicate nell'allegato
I-bis o nell'allegato IV, ove applicabile. Nel caso in cui il
lavoratore sia esposto anche ad altre sorgenti di radiazioni ionizzanti
di cui all'articolo 1, comma 1, le dosi dovute ai due diversi tipi di
sorgenti sono registrate separatamente, fermi restando gli obblighi di
cui agli articoli 72, 73 e 96.
5. L'esercente non e' tenuto alle azioni di rimedio di cui al comma 3
se dimostra, avvalendosi dell'esperto qualificato, che nessun lavoratore
e' esposto ad una dose superiore a quella indicata nell'allegato I-bis;
questa disposizione non si applica agli esercenti di asili-nido, di scuola
materna o di scuola dell'obbligo.
6. Per i luoghi di lavoro di cui all'articolo 10-bis, comma 1,
lettere c), d) ed e), fermo restando l'applicazione dell'articolo 23,
se dall'analisi di cui all'articolo 10-ter risulta che la dose
ricevuta dai lavoratori o dai gruppi di riferimento della popolazione
superai rispettivi livelli di azione di cui all'allegato I-bis,
l'esercente adotta, entro tre anni, misure volte a ridurre le dosi al
di sotto di detti valori e, qualora, nonostante l'applicazione di tali
misure, l'esposizione risulti ancora superiore ai livelli di azione, adotta
le misure previste dal capo VIII e dal capo IX, sulla base dei presupposti
previsti negli stessi capi.
7. Le registrazioni delle esposizioni di cui al comma 6 e le relative
valutazioni di dose sono effettuate con le modalita' indicate nell'allegato
I-bis e nell'allegato IV, ove applicabile.
8. Nel caso in cui risulta che l'esposizione dei lavoratori o dei gruppi
di riferimento della popolazione non supera i livelli di azione di cui
all'allegato I-bis, l'esercente esegue un controllo radiometrico,
qualora variazioni del processo lavorativo o le condizioni in cui esso
si svolge possano far presumere una variazione significativa del quadro
radiologico.
Art. 10-sexies
Individuazione delle aree ad elevata probabilita' di alte concentrazioni
di attivita' di radon
1. Sulla base delle linee guida e dei criteri emanati dalla Commissione
di cui all'articolo l0-septies, le regioni e le province autonome
individuano le zone o luoghi di lavoro con caratteristiche determinate
ad elevata probabilita' di alte concentrazioni di attivita' di radon,
di cui all'articolo l0-ter, comma 2; a tal fine:
a) qualora siano gia' disponibili dati e valutazioni tecnico-scientifiche,
le regioni e le province autonome sottopongono alla Commissione i metodi
ed i criteri utilizzati per un parere sulla congruenza rispetto a quelli
definiti a livello nazionale;
b) in alternativa, le regioni e le province autonome effettuano apposite
campagne di indagine nei rispettivi territori.
2. La individuazione di cui al comma 1 e' aggiornata ogni volta che il
risultato di nuove indagini lo renda necessario.
3. L'elenco delle zone individuate ai sensi dei commi 1 e 2 e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 10-septies
Sezione speciale della Commissione tecnica per le esposizioni a sorgenti
naturali di radiazioni
1. Nell'ambito della Commissione tecnica di cui all'articolo 9 e' istituita
una sezione speciale per le esposizioni a sorgenti naturali di radiazioni
con i seguenti compiti:
a) elaborare linee-guida sulle metodologie e tecniche di misura piu' appropriate
per le misurazioni di radon e toron in aria e sulle valutazioni delle
relative esposizioni;
b) elaborare criteri per l'individuazione di zone o luoghi di lavoro con
caratteristiche determinate ad elevata probabilita' di alte concentrazioni
di attivita' di radon;
c) elaborare criteri per l'individuazione, nelle attivita' lavorative
di cui alle lettere c), d) ed e) dell'articolo 10-bis, delle
situazioni in cui le esposizioni dei lavoratori, o di gruppi di riferimento
della popolazione, siano presumibilmente piu' elevate e per le quali sia
necessario effettuare le misurazioni per la valutazione preliminare di
cui all'articolo 10-ter, comma 3, nonche' linee guida sulle metodologie
e tecniche di misura appropriate per effettuare le opportune valutazioni;
d) formulare proposte di adeguamento della normativa vigente in materia;
e) formulare proposte ai fini della adozione omogenea di misure correttive
e di provvedimenti e volte ad assicurare un livello ottimale di radioprotezione
nelle attivita' disciplinate dal presente capo;
f) fornire indicazioni sui programmi dei corsi di istruzione e di aggiornamento
per la misura del radon e del toron e per l'applicazione di azioni di
rimedio;
g) formulare indicazioni per la sorveglianza e per gli interventi di radioprotezione
ai fini dell'adozione di eventuali provvedimenti per il personale navigante.
2. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, la Commissione ha
accesso e si avvale anche dei dati di cui all'articolo 10-quater,
comma 1, nonche' delle comunicazioni e delle relazioni di cui all'articolo
10-octies, comma 2, lettera c). La Commissione, entro un anno
dal proprio insediamento, emana le linee guida ed i criteri di cui al
comma 1, lettere a) e b), e, entro due anni, i criteri e le linee guida
di cui al medesimo comma, lettera c). I criteri e le linee guida saranno
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.
3. La Commissione di cui al comma 1 e' composta da ventuno esperti in
materia, di cui:
a) uno designato dal Ministero della sanita';
b) uno designato dal Ministero dell'ambiente;
c) uno designato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
d) uno designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
e) uno designato dal Ministero dei trasporti e della navigazione;
f) uno designato dal Ministero delle politiche agricole e forestali;
g) cinque designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
h) due designati dall'ANPA;
i) due designati dall'ISPESL;
j) due designati dall'Istituto superiore di sanita';
l) uno designato dall'ENAC;
m) uno designato dall'ENEA in quanto Istituto della metrologia primaria
delle radiazioni ionizzanti;
n) uno designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della protezione civile;
o) uno designato dal Ministero dell'interno - Corpo nazionale dei vigili
del fuoco.
4. Le spese relative al funzionamento della Sezione speciale di cui al
comma 1 sono poste a carico dell'ANPA, ai sensi dell'articolo 1-bis,
comma 5, della legge 21 gennaio 1994, n. 61, nei limiti delle risorse
di bilancio disponibili.
Art. 10-octies
Attivita' di volo
1. Le attivita' lavorative di cui all'articolo 10-bis, comma
1, lettera f), che possono comportare per il personale navigante significative
esposizioni alle radiazioni ionizzanti sono individuate nell'allegato
I-bis.
2. Nelle attivita' individuate ai sensi del comma 1, il datore di lavoro
provvede a:
a) programmare opportunamente i turni di lavoro, e ridurre l'esposizione
dei lavoratori maggiormente esposti;
b) fornire al personale pilota istruzioni sulle modalita' di comportamento
in caso di aumentata attivita' solare, al fine di ridurre, per quanto
ragionevolmente ottenibile, la dose ai lavoratori; dette istruzioni sono
informate agli orientamenti internazionali in materia;
c) trasmettere al Ministero della sanita' le comunicazioni in cui e' indicato
il tipo di attivita' lavorativa e la relazione di cui all'articolo 10-ter,
il Ministero, a richiesta, fornisce tali dati alle autorita' di vigilanza
e ai ministeri interessati.
3. Alle attivita' di cui al comma 1 si applicano le disposizioni del capo
VIII, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 61, comma 3, lettere
a) e g), all'articolo 62, all'articolo 63, all'articolo 79, comma 1, lettera
b), numeri 1) e 2), e lettera c), e commi 2, 3, 4 e 7, all'articolo 80,
comma 1, lettera a), e lettere d) ed e), limitatamente alla sorveglianza
fisica della popolazione, nonche' all'articolo 81, comma 1, lettera a).
La sorveglianza medica dei lavoratori di cui al comma 1, che non siano
suscettibili di superare i 6 mSv/anno di dose efficace, e' assicurata,
con periodicita' almeno annuale, con le modalita' di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566, al decreto del Ministro
dei trasporti e della navigazione del 15 settembre 1995, pubblicato nel
supplemento ordinario n. 128 alla Gazzetta Ufficiale n. 256 del
2 novembre 1995, ed alla legge 30 maggio 1995, n. 204, con oneri a carico
del datore di lavoro.
4. Nei casi di cui al comma 1, la valutazione delle dosi viene effettuata
secondo le modalita' indicate nell'allegato I-bis.".
Art. 6.
1. Dopo l'articolo 18 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230,
e' inserito il seguente:
"Art. 18-bis
Beni di consumo
1. L'aggiunta intenzionale, sia direttamente che mediante attivazione,
di materie radioattive nella produzione e manifattura di beni di consumo,
nonche' l'importazione o l'esportazione di tali beni, e' soggetta ad autorizzazione
del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa
con i Ministeri della sanita', dell'ambiente, dell'interno, del lavoro
e della previdenza sociale, sentita l'ANPA.
2. Con il decreto di cui all'articolo 18, comma 5, sono determinate le
disposizioni procedurali per il rilascio, la modifica e la revoca dell'autorizzazione
di cui al comma 1.
3. Copia dei provvedimenti relativi al rilascio, alla modifica ed alla
revoca dell'autorizzazione e' inviata dall'amministrazione che emette
il provvedimento alle altre amministrazioni, agli organismi tecnici consultati
nel procedimento e all'ANPA.
4. Il provvedimento di autorizzazione puo' esonerare, in tutto o in parte,
il consumatore finale dagli obblighi previsti dal presente decreto.".
Art. 7.
1. All'articolo 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
sentita l'ANPA, sono indicate le modalita' di registrazione, nonche' le
modalita' ed i termini per l'invio del riepilogo, particolari disposizioni
possono essere formulate per le materie di cui all'articolo 23.";
b) il comma 5 e' soppresso.
Art. 8.
1. All'articolo 21 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, il
comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. I soggetti che effettuano il trasporto di cui al comma 1 sono
tenuti ad inviare all'ANPA un riepilogo dei trasporti effettuati con l'indicazione
delle materie trasportate. Con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, sentita l'ANPA, sono stabiliti i criteri
applicativi di tale disposizione, le modalita', i termini di compilazione
e di invio del riepilogo suddetto, nonche' gli eventuali esoneri.".
Art. 9.
1. L'articolo 22 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e' sostituito
dal seguente:
"Art. 22.
Comunicazione preventiva di pratiche
1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 31
dicembre 1962, n. 1860, e successive modificazioni e fuori dei casi per
i quali la predetta legge o il presente decreto prevedono specifici provvedimenti
autorizzativi, chiunque intenda intraprendere una pratica, comportante
detenzione di sorgenti di radiazioni ionizzanti, deve darne comunicazione,
trenta giorni prima dell'inizio della detenzione, al Comando provinciale
dei vigili del fuoco, agli organi del Servizio sanitario nazionale, e,
ove di loro competenza, all'Ispettorato provinciale del lavoro, al Comandante
di porto e all'Ufficio di sanita' marittima, nonche' alle agenzie regionali
e delle province autonome di cui all'articolo 3 del decreto-legge 4 dicembre
1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994,
n. 61, indicando i mezzi di protezione posti in atto. L'ANPA puo' accedere
ai dati concernenti la comunicazione preventiva di pratiche, inviati alle
agenzie predette.
2. Sono escluse dall'obbligo di comunicazione di cui al comma 1 le pratiche
in cui le sorgenti di radiazioni soddisfino una delle condizioni di cui
alle lettere seguenti:
a) le quantita' di materie radioattive non superino in totale le soglie
di esenzione determinate ai sensi del comma 5;
b) la concentrazione di attivita' di materie radioattive per unita' di
massa non superi le soglie determinate ai sensi del comma 5;
c) gli apparecchi contenenti materie radioattive anche al di sopra delle
quantita' o delle concentrazioni di cui alle lettere a) o b), purche'
soddisfino tutte le seguenti condizioni:
1) siano di tipo riconosciuto ai sensi dell'articolo 26;
2) siano costruiti in forma di sorgenti sigillate;
3) in condizioni di funzionamento normale, non comportino, ad una distanza
di 0,1 m da un qualsiasi punto della superficie accessibile dell'apparecchio,
un'intensita' di dose superiore a 1 &greco;mSv h<$>^{ -1<$>;
4) le condizioni di eventuale smaltimento siano state specificate nel
provvedimento di riconoscimento di cui all'articolo 26;
d) gli apparecchi elettrici, diversi da quelli di cui alla lettera e),
che soddisfino tutte le seguenti condizioni:
1) siano di tipo riconosciuto ai sensi dell'articolo 26;
2) in condizioni di funzionamento normale, non comportino, ad una distanza
di 0,1 m da un qualsiasi punto della superficie accessibile dell'apparecchio
un'intensita' di dose superiore a 1 &greco;mSv h<$>^{ -1<$>;
e) l'impiego di qualunque tipo di tubo catodico destinato a fornire immagini
visive, o di altri apparecchi elettrici che funzionano con una differenza
di potenziale non superiore a 30 kV, purche' cio', in condizioni di funzionamento
normale, non comporti, ad una distanza di 0,1 m da un qualsiasi punto
della superficie accessibile dell'apparecchio, un'intensita' di dose superiore
a 1 &greco;mSv h<$>^{ -1<$>;
f) materiali contaminati da materie radioattive risultanti da smaltimenti
autorizzati che siano stati dichiarati non soggetti a ulteriori controlli
dalle autorita' competenti ad autorizzare lo smaltimento.
3. I detentori delle sorgenti oggetto delle pratiche di cui al comma 1
e di quelli di cui la legge 31 dicembre 1962, n. 1860, o il presente decreto
prevedono specifici provvedimenti autorizzativi devono provvedere alla
registrazione delle sorgenti detenute, con le indicazioni della presa
in carico e dello scarico delle stesse.
5. Con uno o piu' decreti del Ministro della sanita', di concerto con
i Ministri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
del lavoro e della previdenza sociale e dell'interno, sentita l'ANPA,
sono stabiliti i modi, le condizioni e le quantita' ai fini della registrazione
delle materie radioattive, i modi e le caratteristiche ai fini della registrazione
delle macchine radiogene.
6. Con il decreto di cui all'articolo 18, comma 5, sono determinate le
quantita' e le concentrazioni di attivita' di materie radioattive di cui
al comma 2, lettere a) e b), e le modalita' di notifica delle pratiche
di cui al comma 1.".
Art. 10.
1. All'articolo 27 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Le pratiche svolte dallo stesso soggetto mediante
sorgenti di radiazioni mobili, impiegate in piu' siti, luoghi o localita'
non determinabili a priori presso soggetti differenti da quello che svolge
la pratica sono assoggettate al nulla osta di cui al presente articolo
in relazione alle caratteristiche di sicurezza delle sorgenti ed alle
modalita' di impiego, ai sensi di quanto previsto nei provvedimenti applicativi.";
b) al comma 2 dopo le parole "per il rilascio" sono inserite
le seguenti:
", la modifica e la revoca";
c) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. Il nulla osta di cui al comma 1 e', in particolare,
richiesto per:
a) l'aggiunta intenzionale sia direttamente che mediante
attivazione di materie radioattive nella produzione e manifattura di prodotti
medicinali o di beni di consumo;
b) l'impiego di acceleratori, di apparati a raggi X
o di materie radioattive per radiografia industriale, per trattamento
di prodotti, per ricerca;
c) la somministrazione intenzionale di materie radioattive,
a fini di diagnosi, terapia o ricerca medica o veterinaria, a persone
e, per i riflessi concernenti la radioprotezione di persone, ad animali;
d) l'impiego di acceleratori, di apparati a raggi X
o di materie radioattive per esposizione di persone a fini di terapia
medica";
d) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Le disposizioni del presente capo non si applicano alle pratiche
disciplinate al capo IV ed al capo VII ed alle attivita' lavorative comportanti
l'esposizione alle sorgenti naturali di radiazioni di cui al capo III-bis,
con esclusione dei casi in cui l'assoggettamento a dette disposizioni
sia espressamente stabilito ai sensi del capo III-bis e relativi
provvedimenti di attuazione.";
e) dopo il comma 4 sono aggiunti, in fine, i seguenti:
"4-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano
alle pratiche di cui all'articolo 33 ed all'impiego di microscopi elettronici.
4-ter. Il nulla osta all'impiego di categoria A tiene luogo del
nullaosta all'impiego di categoria B.
4-quater. Nel nulla osta di cui al comma 1 sono stabilite particolari
prescrizioni per quanto attiene ai valori massimi dell'esposizione dei
gruppi di riferimento della popolazione interessati alla pratica e, qualora
necessario, per gli aspetti connessi alla costruzione, per le prove e
per l'esercizio, nonche' per l'eventuale disattivazione delle installazioni.".
Art. 11.
1. Al comma 1 dell'articolo 28 del decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 230, le parole: "sentita l'ANPA" sono sostituite dalle seguenti:
"sentite l'ANPA e le regioni territorialmente competenti".
Art. 12.
1. All'articolo 30 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente:
"Particolari disposizioni per l'allontanamento dei rifiuti";
b) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. L'allontanamento di materiali destinati ad essere smaltiti, riciclati
o riutilizzati in installazioni, ambienti o, comunque, nell'ambito di
attivita' a cui non si applichino le norme del presente decreto, se non
e' disciplinato dai rispettivi provvedimenti autorizzativi, e' comunque
soggetto ad autorizzazione quando detti rifiuti o materiali contengano
radionuclidi con tempi di dimezzamento fisico maggiore o uguale a settantacinque
giorni o in concentrazione superiore ai valori determinati ai sensi dell'articolo
1. I livelli di allontanamento stabiliti negli atti autorizzatori debbono
soddisfare ai criteri fissati con il decreto di cui all'articolo 1, comma
2, che terra' conto anche degli orientamenti tecnici forniti in sede comunitaria.";
c) al comma 2, dopo la parola "autonome" sono soppresse le seguenti:
", entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto
di cui al comma 1,".
Art. 13.
1. All'articolo 61 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3, le lettere g) ed h) sono sostituite dalle seguenti:
"g) provvedere affinche' siano apposte segnalazioni che indichino
il tipo di zona, la natura delle sorgenti ed i relativi tipi di rischio
e siano indicate, mediante appositi contrassegni, le sorgenti di radiazioni
ionizzanti, fatta eccezione per quelle non sigillate in corso di manipolazione;
h) fornire al lavoratore esposto i risultati delle valutazioni di dose
effettuate dall'esperto qualificato, che lo riguardino direttamente, nonche'
assicurare l'accesso alla documentazione di sorveglianza fisica di cui
all'articolo 81 concernente il lavoratore stesso.";
b) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
"4-bis. I soggetti di cui al comma 1 comunicano tempestivamente
all'esperto qualificato e al medico addetto alla sorveglianza medica la
cessazione del rapporto di lavoro con il lavoratore esposto.".
Art. 14.
1. L'articolo 64 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e' sostituito
dal seguente:
"Art. 64
Protezione dei lavoratori autonomi
1. I lavoratori autonomi che svolgono attivita' che comportano la classificazione
come lavoratori esposti sono tenuti ad assolvere, ai fini della propria
tutela, agli obblighi previsti dal presente decreto. Fermi restando gli
obblighi di cui agli articoli 63 e 67 gli esercenti di installazioni presso
cui i lavoratori autonomi sono esposti a rischio di radiazioni rispondono
degli aspetti della tutela che siano direttamente collegati con il tipo
di zona e di prestazione richiesta.".
Art. 15.
1. Dopo l'articolo 68 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230,
e' inserito il seguente:
"Art. 68-bis
Scambio di informazioni
"1. Su motivata richiesta di autorita' competenti anche di altri
paesi appartenenti all'Unione europea o di soggetti, anche di detti paesi,
che siano titolari di incarichi di sorveglianza fisica o medica della
radioprotezione del lavoratore, il lavoratore trasmette alle autorita'
o ai soggetti predetti le informazioni relative alle dosi ricevute. La
richiesta delle autorita' o dei soggetti di cui sopra deve essere motivata
dalla necessita' di effettuare le visite mediche prima dell'assunzione
oppure di esprimere giudizi in ordine all'idoneita' a svolgere mansioni
che comportino la classificazione del lavoratore in categoria A oppure,
comunque, di tenere sotto controllo l'ulteriore esposizione del lavoratore.".
Art. 16.
1. All'articolo 69 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, il
periodo dalle parole: "che le espongono" alla fine e' sostituito
dal seguente: "in zone classificate o, comunque, ad attivita' che
potrebbero esporre il nascituro ad una dose che ecceda un millisievert
durante il periodo della gravidanza.".
Art. 17.
1. All'articolo 74 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. I lavoratori e il personale di intervento previsto nei piani
di cui al capo X devono essere preventivamente resi edotti, oltre che
dei rischi connessi all'esposizione, anche del fatto che, durante l'intervento
possano essere sottoposti ad esposizione di emergenza e, conseguentemente,
dotati di adeguati mezzi di protezione in relazione alle circostanze in
cui avviene l'intervento medesimo.";
b) nel comma 3 le parole: "le modalita' e i livelli di esposizione
di emergenza dei soccorritori di protezione civile e dei volontari."
sono sostituite dalle seguenti: "le modalita' e i livelli di esposizione
dei lavoratori e del personale di intervento.".
Art. 18.
1. All'articolo 81 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"e comma 7;";
b) al comma 1, lettera b), le parole: "e comma 5," sono soppresse;
c) al comma 1, lettera d), dopo le parole: "di emergenza" sono
inserite le seguenti: ", da esposizioni soggette ad autorizzazione
speciale";
d) al comma 1, dopo la lettera e), e' aggiunta, in fine, la seguente:
"e-bis) i risultati della sorveglianza fisica dell'ambiente
di lavoro che siano stati utilizzati per la valutazione delle dosi dei
lavoratori esposti.";
e) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "con le
modalita' stabilite nel provvedimento di cui al comma 6";
f) al comma 3, lettera c), e al comma 4, le parole: "la documentazione
di cui al comma 1, lettere d) ed e)" sono sostituite dalle seguenti:
"la documentazione di cui al comma 1, lettere d), e) ed f)".
Art. 19.
1. All'articolo 85, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
230, dopo le parole: "Gli organi preposti alla vigilanza di cui al
comma 2 dell'articolo 59" sono inserite le seguenti: "e i medici
addetti alla sorveglianza medica".
Art. 20.
1. All'articolo 89, comma 1, lettera b), e all'articolo 90, comma 4,
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, le parole: "Ispettorato
medico centrale del lavoro" sono sostituite dalla seguente: "ISPESL".
2. All'articolo 90, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 230, dopo la parola "emergenza" sono inserite le seguenti:
"ovvero soggette ad autorizzazione speciale".
Art. 21.
1. Al comma 6 dell'articolo 96 del decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 230, le parole da: "nonche'" alla fine del comma sono soppresse.
Art. 22.
1. Al comma 2 dell'articolo 99 del decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 230, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonche' a
realizzare e mantenere un livello ottimizzato di protezione dell'ambiente.".
Art. 23.
1. All'articolo 106, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 230, dopo le parole: "dandone annualmente comunicazione al Ministero
della sanita'" sono aggiunte, in fine, le seguenti: ", anche
ai fini delle indicazioni da adottare affinche' il contributo delle pratiche
all'esposizione dell'intera popolazione sia mantenuto entro il valore
piu' basso ragionevolmente ottenibile, tenuto conto dei fattori economici
e sociali.".
Art. 24.
1. All'articolo 107 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) nella rubrica, le parole: "Apparecchi di misura individuali"
sono sostituite dalle seguenti: "Servizi riconosciuti di dosimetria
individuale";
b) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
"d-bis) rilevamenti con apparecchi, diversi da quelli di
cui al comma 3, a lettura diretta assegnati per la rilevazione di dosi;
d-ter) rilevamenti con apparecchi impiegati per la sorveglianza
radiometrica su rottami o altri materiali metallici di risulta, di cui
all'articolo 157.";
c) al comma 3, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Gli
organismi che svolgono attivita' di servizio di dosimetria individuale
e quelli di cui all'articolo 10-ter, comma 4, devono essere riconosciuti
idonei nell'ambito delle norme di buona tecnica da istituti previamente
abilitati; nel procedimento di riconoscimento si tiene conto dei tipi
di apparecchi di misura e delle metodiche impiegate.".
Art. 25.
2. Dopo l'articolo 114 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230,
il titolo del capo X: "STATO DI EMERGENZA NUCLEARE" e' sostituito
dal seguente: "INTERVENTI".
Art. 26.
1. L'articolo 115 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e' sostituto
dal seguente:
"Art. 115.
Campo di applicazione Livelli di intervento - Livelli di intervento derivati
1. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano alle situazioni
determinate da eventi incidentali negli impianti nucleari di cui agli
articoli 36 e 37, negli altri impianti di cui al capo VII, nelle installazioni
di cui all'articolo 115-ter, comma 1, nonche' da eventi incidentali
che diano luogo o possano dar luogo ad una immissione di radioattivita'
nell'ambiente, tale da comportare dosi per il gruppo di riferimento della
popolazione superiori ai valori stabiliti con i provvedimenti di cui al
comma 2 e che avvengano:
a) in impianti al di fuori del territorio nazionale;
b) in navi a propulsione nucleare in aree portuali;
c) nel corso di trasporto di materie radioattive;
d) che non siano preventivamente correlabili con alcuna specifica area
del territorio nazionale.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri dell'ambiente,
dell'interno e per il coordinamento della protezione civile, sentiti l'ANPA,
l'Istituto superiore di sanita', l'Istituto superiore per la sicurezza
sul lavoro e il Consiglio Nazionale delle Ricerche, sono stabiliti, in
relazione agli orientamenti comunitari ed internazionali in materia, livelli
di intervento per la pianificazione degli interventi in condizioni di
emergenza e per l'inserimento nei piani di intervento di cui all'articolo
115-quater, comma 1.
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri
della sanita' e dell'interno, sentita l'ANPA, l''ISPESL e l'ISS, sono
stabiliti per l'aria, le acque ed il suolo, i livelli di riferimento derivati
corrispondenti ai livelli di riferimento in termini di dose stabiliti
con il decreto di cui al comma 2; i corrispondenti livelli derivati sono
stabiliti per le sostanze alimentari e le bevande, sia ad uso umano che
animale, e per altre matrici con decreto del Ministro della sanita', di
concerto con il Ministro dell'ambiente, sentita l'ANPA, l'ISPESL e l'ISS.
4. Con i decreti di cui al comma 3 vengono anche stabiliti i valori di
rilevanti contaminazioni per le matrici di cui allo stesso comma per i
quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 115-quinquies.".
Art. 27.
1. Dopo l'articolo 115 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230,
sono inseriti i seguenti:
"Art. 115-bis
Principi generali per gli interventi
1. Ai fini delle decisioni in ordine all'eventuale attuazione ed all'entita'
di interventi in caso di emergenza radiologica, oppure in caso di esposizione
prolungata dovuta agli effetti di un'emergenza radiologica o di una pratica
che non sia piu' in atto devono essere rispettati i seguenti principi
generali:
a) un intervento e' attuato solo se la diminuzione del detrimento sanitario
dovuto alle esposizioni a radiazioni ionizzanti e' tale da giustificare
i danni e i costi, inclusi quelli sociali, dell'intervento;
b) il tipo, l'ampiezza e la durata dell'intervento sono ottimizzati in
modo che sia massimo il vantaggio della riduzione del detrimento sanitario,
dopo aver dedotto il danno connesso con l'intervento;
c) alle operazioni svolte in caso di intervento non si applicano i limiti
di dose di cui all'articolo 96, commi 1, lettera a), e 3, salvo quanto
previsto nell'articolo 126-bis, in caso di esposizione prolungata;
d) i livelli di intervento in termini di dose, stabiliti ai sensi dell'articolo
115, comma 2, sono utilizzati ai fini della programmazione e dell'eventuale
attuazione degli interventi; detti livelli non costituiscono limiti di
dose.
Art. 115-ter
Esposizioni potenziali
1. Nelle pratiche con materie radioattive che siano soggette a provvedimenti
autorizzativi previsti nei capi IV, VI, ad eccezione di quelli previsti
dall'articolo 31, e nell'articolo 52 del capo VII, nonche' nell'articolo
13 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, fatto salvo quanto previsto
nel presente articolo, i soggetti richiedenti l'emanazione di detti provvedimenti
provvedono ad eseguire, avvalendosi anche dell'esperto qualificato, le
valutazioni preventive della distribuzione spaziale e temporale delle
materie radioattive disperse o rilasciate, nonche' delle esposizioni potenziali
relative ai lavoratori e ai gruppi di riferimento della popolazione nei
possibili casi di emergenza radiologica.
2. Le valutazioni di cui al comma 1 sono eseguite facendo riferimento
alle raccomandazioni in materia dei competenti organismi comunitari ed
internazionali.
3. Le valutazioni di cui al comma 1 sono oggetto della registrazione di
cui all'articolo 81, comma 1, lettera e). Dette valutazioni sono altresi'
unite alla documentazione prodotta ai fini dell'emanazione dei provvedimenti
autorizzativi di cui al comma 1.
4. Nel caso in cui lavoratori o individui dei gruppi di riferimento della
popolazione possano ricevere, a seguito di esposizioni potenziali in installazioni
di cui all'articolo 29, dosi superiori ai livelli determinati ai sensi
dell'articolo 115, comma 2, le amministrazioni competenti al rilascio
del nulla osta di cui all'articolo 29 stesso, dispongono l'inclusione
della pratica nei piani di cui all'articolo 115-quater, comma
1. Le predette amministrazioni inseriscono, a tale scopo, apposite prescrizioni
nel nulla osta e inviano copia del provvedimento autorizzativo, insieme
a tutte le valutazioni relative alle esposizioni potenziali, alle autorita'
di cui all'articolo 115-quater, ai fini della predisposizione
dei piani di intervento.
5. Ferma restando la disposizione di cui al comma 4, le installazioni
soggette agli altri provvedimenti autorizzativi di cui al comma 1 sono
sempre incluse nei piani di intervento. L'amministrazione che rilascia
il provvedimento di cui al comma 1 ne invia copia alle autorita' di cui
all'articolo 115-quater, ai fini della predisposizione dei piani
stessi.
6. L'attivita' delle nuove installazioni per cui e' necessaria la predisposizione
di piani di intervento non puo' iniziare prima che le autorita' di cui
all'articolo 115-quater abbiano approvato i piani stessi.
Art. 115-quater
Approvazione dei piani di intervento Preparazione degli interventi
1. I piani di intervento relativi alle installazioni di cui all'articolo
115-ter sono approvati secondo le disposizioni della legge 24
febbraio 1992, n. 225.
2. I piani di intervento di cui al comma 1, sono elaborati, anche con
riferimento all'interno degli impianti, alla luce dei principi generali
di cui all'articolo 115-bis, tenendo presenti i livelli di intervento
stabiliti ai sensi dell'articolo 115, comma 2. Detti piani sono oggetto
di esercitazioni periodiche la cui frequenza e' stabilita nei piani predetti,
in relazione alla tipologia delle installazioni ed all'entita' delle esposizioni
potenziali.
3. I piani di intervento di cui al comma 1 prevedono, ove occorra:
a) la creazione di squadre speciali di intervento in cui e' assicurata
la presenza delle competenze necessarie, di tipo tecnico, medico o sanitario;
b) le modalita' per assicurare ai componenti delle squadre di cui alla
lettera a) una formazione adeguata agli interventi che esse sono chiamati
a svolgere.
Art. 115-quinquies
Attuazione degli interventi
1. Qualora nelle installazioni di cui all'articolo 115-ter,
comma 1, si verifichino eventi che possano comportare emissioni e dispersioni
di radionuclidi all'esterno dell'installazione, che determinino rilevanti
contaminazioni dell'aria, delle acque, del suolo e di altre matrici in
zone esterne al perimetro dell'installazione, gli esercenti sono tenuti
ad informare immediatamente:
a) il prefetto, il comando provinciale dei vigili del fuoco, gli organi
del servizio sanitario nazionale competenti per territorio, le agenzie
regionali per la protezione dell'ambiente e l'ANPA nel caso si tratti
delle attivita' di cui agli articoli 29 e 30;
b) le amministrazioni di cui alla lettera a), nonche' il comandante del
compartimento marittimo e l'ufficio di sanita' marittima quando gli eventi
stessi interessino gli ambiti portuali e le altre zone di demanio marittimo
e di mare territoriale, nel caso si tratti delle attivita' soggette ad
altri provvedimenti autorizzativi previsti nel presente decreto e nella
legge 31 dicembre 1962, n. 1860.
2. Gli esercenti le installazioni di cui al comma 1 in cui si verifichino
gli eventi di cui allo stesso comma sono altresi' tenuti a prendere tutte
le misure atte a ridurre la contaminazione radioattiva nelle zone esterne
al perimetro dell'installazione in modo da limitare il rischio alla popolazione.
3. Il prefetto, ricevuta l'informazione di cui al comma 1, ne da' immediata
comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della protezione civile e al Presidente della Giunta regionale.
4. Nell'attuazione dei piani di intervento le decisioni rispettano i principi
generali di cui all'articolo 115-bis, tenendo conto delle caratteristiche
reali dell'emergenza radiologica in relazione ai livelli indicativi di
intervento di cui all'articolo 115, comma 2, con azioni relative:
a) alla sorgente, al fine di ridurre o arrestare l'emissione e la dispersione
di radionuclidi all'esterno dell'installazione, nonche' l'esposizione
esterna dovuta ai radionuclidi medesimi;
b) all'ambiente, per ridurre il trasferimento di sostanze radioattive
agli individui;
c) agli individui interessati dall'emergenza radiologica, ai fini della
riduzione della loro esposizione e dell'adozione di eventuali provvedimenti
sanitari nei loro confronti.
5. Le autorita' responsabili dell'attuazione dei piani di cui all'articolo
115-quater curano l'organizzazione degli interventi, nonche'
la valutazione e la registrazione dell'efficacia degli stessi e delle
conseguenze dell'emergenza radiologica.
6. Alle installazioni ed agli eventi di cui al comma 1, si applicano le
disposizioni della sezione II del capo X.".
Art. 28.
1. Dopo l'articolo 126 del decreto legislativo 17 marzo l995, n. 230,
sono inseriti i seguenti:
"Art. 126-bis
Interventi nelle esposizioni prolungate
1. Nelle situazioni che comportino un'esposizione prolungata dovuta agli
effetti di un'emergenza radiologica oppure di una pratica non piu' in
atto o di un'attivita' lavorativa, di cui al capo III-bis, che
non sia piu' in atto, le autorita' competenti per gli interventi ai sensi
della legge 25 febbraio 1992, n. 225, adottano i provvedimenti opportuni,
tenendo conto dei principi generali di cui all'articolo 115-bis,
delle necessita' e del rischio di esposizione, e, in particolare quelli
concernenti:
a) la delimitazione dell'area interessata;
b) l'istituzione di un dispositivo di sorveglianza delle esposizioni;
c) l'attuazione di interventi adeguati, tenuto conto delle caratteristiche
reali della situazione;
d) la regolamentazione dell'accesso ai terreni o agli edifici ubicati
nell'area delimitata, o della loro utilizzazione.
2. Per i lavoratori impegnati negli interventi relativi alle esposizioni
prolungate di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui al capo
VIII.
Art. 126-ter
Collaborazione con altri Stati
1. Nella predisposizione dei piani di intervento di cui al presente capo
si tiene altresi' conto delle eventuali conseguenze di emergenze radiologiche
e nucleari sul territorio nazionale che possano interessare altri Stati,
anche non appartenenti all'Unione europea.
2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione
civile stabilisce opportuni contatti di collaborazione con altri Stati,
anche non appartenenti all'Unione europea, che possano essere interessati
da eventuali emergenze verificatesi nel territorio nazionale, al fine
di agevolare la predisposizione e l'attuazione di misure di radioprotezione
di detti Stati.
Art. 126-quater
Particolari disposizioni per le attivita' di protezione civile e di polizia
giudiziaria
1. In casi di necessita' e di urgenza nel corso delle attivita' di protezione
civile svolte sotto la direzione dell'autorita' responsabile dell'attuazione
dei piani di intervento, nonche' nel corso delle attivita' di polizia
giudiziaria non si applicano gli obblighi di denuncia, di comunicazione,
di autorizzazione o di nulla osta previsti nel presente decreto e nella
legge 31 dicembre 1962, n. 1860, per le sorgenti di radiazioni ionizzanti.".
Art. 29.
1. All'articolo 146 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, dopo
il comma 3 sono inseriti i seguenti:
"3-bis. I titolari di nulla osta o di autorizzazioni rilasciati
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964,
n. 185, o della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, i quali esercitino pratiche
esenti da nulla osta o da autorizzazione ai sensi delle disposizioni del
presente decreto o della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sono tenuti,
entro un anno dalla data di entrata in vigore delle disposizioni stesse,
a comunicare alle Amministrazioni che li avevano rilasciati il venir meno
delle condizioni di assoggettamento a tali provvedimenti. Le Amministrazioni
provvedono alla revoca dei provvedimenti autorizzativi, accertata la sussistenza
dei presupposti per la revoca stessa.
3-ter. Le Amministrazioni competenti, ai sensi del comma 2, ad
emettere i provvedimenti di conversione o convalida inviano copia di detti
provvedimenti alle amministrazioni che avevano emesso gli atti autorizzatori
convertiti o convalidati; queste ultime provvedono alle revoche necessarie.
3-quater. Coloro che al momento della data di entrata in vigore
delle disposizioni del decreto di cui al comma 2 dell'articolo 27 esercitano
le pratiche di cui all'articolo 115-ter devono inviare, entro
centottanta giorni da tale data, alle autorita' individuate nei piani
di intervento di cui all'articolo 115-quater le valutazioni di
cui all'articolo 115-ter stesso.
3-quinquies. I provvedimenti di conversione o di convalida di
cui al comma 2 contengono anche le prescrizioni relative allo smaltimento
dei rifiuti eventualmente autorizzato ai sensi del previgente articolo
105 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.
3-sexies. I titolari esclusivamente di provvedimenti autorizzativi
rilasciati ai sensi dell'articolo 105 del decreto del Presidente della
Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, ove non soggetti ad altri provvedimenti
in materia di nulla osta all'impiego ai sensi dell'articolo 27, devono
richiedere l'autorizzazione allo smaltimento ai sensi dell'articolo 30.
3-septies. Le autorita' competenti al rilascio dei provvedimenti
autorizzativi, di convalida o di conversione, nonche' di revoca relativi
all'impiego di categoria B, inviano all'ANPA, secondo le modalita' indicate
nei provvedimenti applicativi di cui all'articolo 27, copia di tali provvedimenti.".
Art. 30.
1. All'articolo 148 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, dopo
il comma 1, e' aggiunto il seguente:
"1-bis. Per gli impianti nucleari per i quali sia stata
inoltrata istanza di disattivazione ai sensi dell'articolo 55, in attesa
della relativa autorizzazione, possono essere autorizzati, ai sensi dell'articolo
6 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, particolari operazioni e specifici
interventi, ancorche' attinenti alla disattivazione, atti a garantire
nel modo piu' efficace la radioprotezione dei lavoratori e della popolazione.".
Art. 31.
1. All'articolo 149 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, dopo
il comma 2, e' aggiunto il seguente:
"2-bis. Negli articoli 9 e 15 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1450, sono soppresse le parole:
"e non superato 45 anni di eta'.".
Art. 32.
1. All'articolo 150 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. Negli elenchi istituiti ai sensi degli articoli
78 e 88 confluiscono con le loro eventuali limitazioni anche i soggetti
di cui al comma 2, nonche' quelli che abbiano conseguito l'abilitazione
entro il 31 dicembre 2000.".
b) i commi 5 e 6 sono soppressi.
Art. 33.
1. Dopo l'articolo 152 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230,
e' inserito il seguente:
"Art. 152-bis
Ulteriori allegati tecnici per la fase di prima applicazione
1. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 2 dell'articolo 1 valgono
le disposizioni dell'allegato I-bis.
2. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 5 dell'articolo 18 valgono
le disposizioni dell'allegato VII.
3. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 1 dell'articolo 26 valgono
le disposizioni dell'allegato VIII.
4. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 2 dell'articolo 27 valgono
le disposizioni dell'allegato IX, anche ai fini di cui al comma 2 dell'articolo
29.
5. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 2 dell'articolo 31 valgono
le disposizioni dell'allegato X.
6. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 2 dell'articolo 74 valgono
le disposizioni dell'allegato VI.
7. Fino all'adozione del decreto di cui agli articoli 62, comma 3, 81,comma
6, e 90, comma 5, valgono le disposizioni dell'allegato XI.
8. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 2 dell'articolo 115 valgono
le disposizioni dell'allegato XII.
9. Fino all'adozione dei decreti di cui al comma 3 dell'articolo 115 valgono
le corrispondenti disposizioni emanate ai fini dell'attuazione dell'articolo
108 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.".
Art. 34.
1. All'articolo 154 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
"2. Le norme del presente decreto non si applicano allo smaltimento
di rifiuti radioattivi nell'ambiente, ne' al loro conferimento a terzi
ai fini dello smaltimento, ne' comunque all'allontanamento di materiali
destinati al riciclo o alla riutilizzazione, quando detti rifiuti o materiali
contengano solo radionuclidi con tempo di dimezzamento fisico inferiore
a settantacinque giorni e in concentrazione non superiore ai valori determinati
ai sensi dell'articolo 1, sempre che lo smaltimento avvenga nel rispetto
delle disposizioni del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive
modificazioni.
3. I dati relativi ad ogni smaltimento o ad ogni conferimento di rifiuti
a terzi, e ad ogni altro allontanamento di materiali, effettuati ai sensi
delle disposizioni di cui al comma 2, che dimostrino il rispetto delle
condizioni ivi stabilite, debbono essere registrati e trasmessi, su richiesta,
all'Agenzia regionale o della provincia autonoma, di cui all'articolo
3 del decreto-legge 4 dicembre 1993, convertito, con modiflcazioni, dalla
legge 21 gennaio 1994, n. 61, agli organi del servizio sanitario nazionale
competenti per territorio ed all'ANPA.";
b) dopo il comma 3, e' inserito, infine, il seguente:
"3-bis. Fuori dei casi di cui al comma 2, l'allontanamento
da installazioni soggette ad autorizzazioni di cui ai capi IV, VI e VII
di materiali contenenti sostanze radioattive, destinati ad essere smaltiti,
riciclati o riutilizzati in installazioni, ambienti o, comunque, nell'ambito
di attivita' ai quali non si applichino le norme del presente decreto,
e' soggetto ad apposite prescrizioni da prevedere nei provvedimenti autorizzativi
di cui ai predetti capi. I livelli di allontanamento da installazioni
di cui ai capi IV, VI e VII di materiali, destinati ad essere smaltiti,
riciclati o riutilizzati in installazioni, ambienti o, comunque, nell'ambito
di attivita' ai quali non si applichino le norme del presente decreto
debbono soddisfare ai criteri fissati con il decreto di cui all'articolo
1, comma 2, ed a tal fine tengono conto delle direttive, delle raccomandazioni
e degli orientamenti tecnici forniti dall'Unione europea.".
Art. 35.
1. All'articolo 136, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 230, dopo le parole: "le particolari prescrizioni di cui"
sono inserite le seguenti: "all'articolo 18-bis, comma 1,
e".
2. All'articolo 139, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 230, le parole: "61, commi 2 e 4" sono sostituite dalle
seguenti: "61, commi 2, 4 e 4-bis".
3. All'articolo 139, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 230, dopo il numero: "68" e' inserito il seguente:
", 68-bis e".
4. All'articolo 141 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, dopo
il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
"1-bis. La violazione degli obblighi di cui agli articoli
115-ter e 115-quater e' punita con l'arresto fino a
quindici giorni o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni.
1-ter. L'esercente che omette di informare le autorita' di cui
all'articolo 115-quinquies, comma 1, lettere a) e b), o di prendere
le misure di cui all'articolo 115-quinquies, comma 2, e' punito
con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da lire venti milioni
a lire cento milioni.".
5. Dopo l'articolo 142 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230,
e' inserito il seguente:
"Art. 142-bis
Contravvenzioni al capo III-bis
1. L'esercente che viola gli obblighi di cui agli articoli 10-ter,
10-quater e 10-quinquies e' punito con l'arresto sino
a tre mesi o con l'ammenda da lire cinque milioni a lire venti milioni.
2. Il datore di lavoro che viola gli obblighi di cui all'articolo 10-octies,
comma 2, e' punito con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda
da lire un milione a lire cinque milioni.".
Art. 36.
1. Gli allegati I, III, IV e V del decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 230, sono rispettivamente sostituiti dagli allegati al presente decreto
I, III, IV e V.
Art. 37.
1. La Sezione speciale della Commissione prevista dal comma 1 dell'articolo
10-septies del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, introdotto
dall'articolo 5, comma 1, al presente decreto, si insedia entro sei mesi
dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
2. La disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 10-ter del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, introdotto dall'articolo 5,
comma 1, al presente decreto, si applica diciotto mesi dopo la data di
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
3. La disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 10-ter del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, introdotto dall'articolo 5,
comma 1, al presente decreto, si applica trentasei mesi dopo la data di
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
4. Per le attivita' di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 10-ter,
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, introdotto dall'articolo
5, comma 1, al presente decreto, gia' esistenti alle date di applicazione
degli stessi commi, i termini ivi previsti decorrono rispettivamente da
quelli previsti ai commi 2 e 3.
5. La prima individuazione delle zone ad elevata probabilita' di alte
concentrazioni di attivita' di radon di cui all'articolo 10-sexies,
comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, introdotto dall'articolo
5, comma 1, al presente decreto, avviene comunque entro cinque anni dalla
data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.".
Art. 38.
1. Coloro che hanno prodotto domanda ai fini dell'accertamento della
capacita' tecnica e professionale per l'iscrizione negli elenchi di cui
agli articoli 78 e 88 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, hanno
diritto a sostenere le relative prove con le modalita' vigenti alla data
di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 39.
1. Le spese relative alle procedure concernenti le attivita' da effettuarsi,
ai sensi del presente decreto, da parte delle amministrazioni competenti,
sono a carico dei soggetti richiedenti non pubblici, secondo quanto disposto
dall'articolo 5 della legge 5 febbraio 1999, n. 25, sulla base del costo
effettivo del servizio reso.
2. Con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da adottarsi entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono determinate le tariffe per le attivita' di cui al comma 1 e le relative
modalita' di versamento.
3. Le spese derivanti dalle procedure concernenti le attivita' da effettuarsi
ai sensi del presente decreto, da parte delle regioni e delle province
autonome, sono a carico dei soggetti richiedenti non pubblici, sulla base
del costo effettivo del servizio reso.
Art. 40.
1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori
oneri, ne' minori entrate per il bilancio dello Stato.
Art. 41.
1. E' abrogato l'articolo 101 del decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 230.
Art. 42.
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a partire dal 1°
gennaio dell'anno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
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