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DECRETO LEGISLATIVO 17 marzo 1995, n.
230
Attuazione delle direttive Euratom nn. 80/836, 84/467,
84/466, 89/618, 90/641 e 92/3 in materia di radiazioni ionizzanti
(G.U. 13 giugno 1995, n. 136).
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli artt. 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 30 luglio 1990, n. 212, ed in particolare
l'art. 4, recante delega al Governo per l'attuazione delle direttive del
Consiglio nn. 80/836/Euratom, 84/467/Euratom e 84/466/Euratom in materia
di tutela dalle radiazioni ionizzanti per i lavoratori, la popolazione
e le persone sottoposte ad esami e interventi medici;
Vista la legge 19 febbraio 1992, n. 142, ed in particolare
l'art. 41, recante proroga del termine della delega legislativa contemplata
dall'art. 4 della citata legge n. 212 del 1990, nonchè delega al Governo
per l'attuazione della direttiva n. 89/618/Euratom in materia di informazione
della popolazione per i casi di emergenza radiologica;
Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, ed in particolare
l'art. 6, recante proroga del termine della delega legislativa contemplata
dall'art. 41 della legge n. 142 del 1992, nonchè delega al Governo per
l'attuazione delle direttive del Consiglio nn. 90/641/Euratom e 92/3/Euratom,
in materia, rispettivamente, di protezione operativa dei lavoratori esterni
dai rischi di radiazioni ionizzanti e di sorveglianza e di controllo delle
spedizioni trasfrontaliere di residui radioattivi;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione dell'11 gennaio 1995;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome;
Sentiti l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente
(ENEA), l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro
(ISPESL), l'Istituto superiore di sanità (ISS), il Consiglio nazionale
delle ricerche (CNR) e l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente
(ANPA);
Sentito il Consiglio interministeriale di coordinamento
e di consultazione per i problemi relativi alla sicurezza nucleare e alla
protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori, di cui all'art.
10 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 16 marzo 1995;
Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione
economica, incaricato per il coordinamento delle politiche dell'Unione
europea, del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
del Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente e del Ministro della
sanità, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale,
degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Capo I
CAMPO DI APPLICAZIONE
PRINCIPI GENERALI DI PROTEZIONE
DALLE RADIAZIONI IONIZZANTI
Art. 1
(Campo di applicazione)
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano:
a) alla costruzione, all'esercizio ed alla disattivazione
degli impianti nucleari;
b) alla produzione, importazione, esportazione, manipolazione,
trattamento, impiego, commercio, detenzione, deposito, trasporto, cessazione
della detenzione, raccolta e smaltimento di materie radioattive ed a qualsiasi
altra attività o situazione che comporti un rischio significativo derivante
dalle radiazioni ionizzanti, ivi comprese le attività con macchine radiogene,
le attività minerarie e le esposizioni a sorgenti naturali di radiazioni,
quando ricorrano le condizioni stabilite nell'allegato I.
2. Le condizioni per l'applicazione delle disposizioni del
presente decreto definite nell'allegato I sono aggiornate, in relazione
agli sviluppi della tecnica ed alle direttive e raccomandazioni dell'Unione
europea, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
dei Ministri dell'ambiente e della sanità, di concerto con i Ministri
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza
sociale e per la funzione pubblica, sentita l'Agenzia nazionale per la
protezione dell'ambiente (ANPA), l'Istituto superiore per la prevenzione
e la sicurezza nel lavoro (ISPESL), l'Istituto superiore di sanità (ISS)
e la Conferenza Stato Regioni. Con gli stessi decreti sono altresì individuate,
in relazione agli sviluppi della tecnica ed alle direttive e raccomandazioni
dell'Unione europea, specifiche modalità di applicazione per attività
e situazioni particolari, tra le quali quelle che comportano esposizioni
a sorgenti naturali di radiazioni.
Art. 2
(Sistema di protezione radiologica)
1. Al fine di garantire nella maniera più efficace la protezione
sanitaria della popolazione e dei lavoratori e la protezione dell'ambiente
dalle radiazioni ionizzanti, devono essere rispettati, nelle attività
soggette al presente decreto, i seguenti principi generali:
a) i tipi di attività che comportano esposizione alle radiazioni
ionizzanti debbono essere preventivamente giustificati e periodicamente
riconsiderati alla luce dei benefici che da essi derivano;
b) le esposizioni alle radiazioni ionizzanti debbono essere
mantenute al livello più basso ragionevolmente ottenibile, tenuto conto
dei fattori economici e sociali;
c) la somma delle dosi ricevute ed impegnate non deve superare
i limiti prescritti, in accordo con le disposizioni del presente decreto
e dei relativi provvedimenti applicativi.
Capo II
DEFINIZIONI
Art. 3
(Rinvio ad altre definizioni)
1. Per l'applicazione del presente decreto, valgono, in
quanto nello stesso o nei provvedimenti di applicazione non diversamente
disposto, le definizioni contenute nell'art. 1 della legge 31 dicembre
1962, n. 1860, comprese quelle relative alla responsabilità civile, nonchè
le definizioni contenute negli articoli seguenti, e quelle di cui all'art.
2 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
Art. 4
(Definizioni di termini fisici, tecnici,
grandezze ed unità)
1. Per l'applicazione del presente decreto valgono le seguenti
definizioni:
a) radiazioni ionizzanti: radiazioni costituite da fotoni
o da particelle aventi la capacità di determinare, direttamente o indirettamente,
la formazione di ioni. Ai fini del presente decreto il termine "radiazioni"
deve intendersi sinonimo di "radiazioni ionizzanti";
b) attività (A): quoziente di dN diviso per dt, in cui dN
è il numero di trasformazioni nucleari spontanee di un radionuclide che
si producono durante il tempo dt;
c) bequerel (Bq): nome speciale dell'unità S.I. di attività
I fattori di conversione da utilizzare quando l'attività
è espressa in curie (Ci) sono i seguenti:
d) dose assorbita (D): quoziente di dE diviso per dm, in
cui dE è l'energia media ceduta dalle radiazioni ionizzanti alla materia
in un elemento volumetrico e dm la massa di materia contenuta in tale
elemento volumetrico;
e) gray (Gy): nome speciale dell'unità S.I. di dose assorbita
I fattori di conversione da utilizzare quando la dose assorbita
è espressa in rad sono i seguenti:
f) sorgente di radiazioni: apparecchio generatore di radiazioni
ionizzanti (macchina radiogena) o materia radioattiva, ancorchè contenuta
in apparecchiature o dispositivi in genere, dei quali, ai fini della radioprotezione,
non si può trascurare l'attività, o la concentrazione di radionuclidi,
o l'emissione di radiazioni;
g) sorgente sigillata: sorgente formata da materie radioattive
solidamente incorporate in materie solide e di fatto inattive, o sigillate
in un involucro inattivo che presenti una resistenza sufficiente per evitare,
in condizioni normali di impiego, dispersione di materie radioattive superiore
ai valori stabiliti dalle norme di buona tecnica applicabili;
h) sorgente non sigillata: qualsiasi sorgente che non corrisponde
alle caratteristiche o ai requisiti della sorgente sigillata;
i) sostanza radioattiva: ogni specie chimica contenente
uno o più radionuclidi di cui, ai fini della radioprotezione, non si può
trascurare l'attività o la concentrazione;
l) materia radioattiva: sostanza o insieme di sostanze radioattive
contemporaneamente presenti. Sono fatte salve le particolari definizioni
per le materie fissili speciali, le materie grezze, i minerali quali definiti
dall'articolo 197 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia
atomica e riportati alle lettere m), o) e p) e i combustibili nucleari;
m) materie fissili speciali: il plutonio 239, l'uranio 233,
l'uranio arricchito in uranio 235 o 233; qualsiasi prodotto contenente
uno o più degli isotopi suddetti e le materie fissili che saranno definite
dal Consiglio delle Comunità europee; il termine "materie fissili speciali"
non si applica alle materie grezze;
n) uranio arricchito in uranio 235 o 233: l'uranio contenente
sia l'uranio 235, sia l'uranio 233, sia questi due isotopi, in quantità
tali che il rapporto tra la somma di questi due isotopi e l'isotopo 238
sia superiore al rapporto tra isotopo 235 e l'isotopo 238 nell'uranio
naturale;
o) materie grezze: l'uranio contenente la mescolanza di
isotopi che si trova in natura, l'uranio in cui il tenore di uranio 235
sia inferiore al normale, il torio, tutte le materie summenzionate sotto
forma di metallo, di leghe, di composti chimici o di concentrati, qualsiasi
altra materia contenente una o più delle materie summenzionate con tassi
di concentrazione definiti dal Consiglio delle Comunità europee;
p) minerale: qualsiasi minerale contenente, con tassi di
concentrazione media definita dal Consiglio delle Comunità europee, sostanze
che permettano di ottenere attraverso trattamenti chimici e fisici appropriati
le materie grezze;
q) combustibile nucleare: le materie fissili impiegate o
destinate ad essere impiegate in un impianto nucleare; sono inclusi l'uranio
in forma di metallo, di lega o di composto chimico (compreso l'uranio
naturale), il plutonio in forma di metallo, di lega o di composto chimico
ed ogni altra materia fissile che sarà qualificata come combustibile con
decisione del Comitato direttivo dell'Agenzia per l'energia nucleare dell'Organizzazione
per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE);
r) rifiuti radioattivi: qualsiasi materia radioattiva, ancorchè
contenuta in apparecchiature o dispositivi in genere, di cui non è previsto
il riutilizzo;
s) gestione dei rifiuti: insieme delle attività concernenti
i rifiuti: raccolta, cernita, trattamento e condizionamento, deposito,
trasporto, allontanamento e smaltimento nell'ambiente;
t) matrice: qualsiasi sostanza o materiale che può essere
contaminato da materie radioattive; sono ricompresi in tale definizione
le matrici ambientali e gli alimenti;
u) matrice ambientale: qualsiasi componente dell'ambiente,
ivi compresi aria, acqua e suolo;
v) apparecchiatura radiologica: ogni apparecchiatura per
uso radiodiagnostico o radioterapeutico.
Art. 5
(Definizioni di termini radiologici)
1. Per l'applicazione del presente decreto valgono le seguenti
definizioni di termini radiologici:
a) esposizione: qualsiasi esposizione di persone a radiazioni
ionizzanti. Si distinguono:
1) l'esposizione esterna: esposizione prodotta da sorgenti
situate all'esterno dell'organismo;
2) l'esposizione interna: esposizione prodotta da sorgenti
introdotte nell'organismo;
3) l'esposizione totale: combinazione dell'esposizione esterna
e dell'esposizione interna;
b) esposizione globale: esposizione, considerata omogenea,
del corpo intero;
c) esposizione parziale: esposizione che colpisce soprattutto
una parte dell'organismo o uno o più organi o tessuti, oppure esposizione
del corpo intero considerata non omogenea;
d) dose (H): grandezza radioprotezionistica ottenuta moltiplicando
la dose assorbita (D) per fattori di modifica determinati a norma dell'art.
96, al fine di qualificare il significato della dose assorbita stessa
per gli scopi della radioprotezione;
e) sievert (Sv): nome speciale dell'unità S.I. di dose.
Se il prodotto dei fattori di modifica è uguale a 1
Quando l'equivalente di dose è espresso in rem valgono le
seguenti relazioni
f) dose impegnata: dose ricevuta da un organo o da un tessuto,
in un determinato periodo di tempo, in seguito all'introduzione di uno
o più radionuclidi;
g) contaminazione radioattiva: contaminazione di una matrice,
di una superficie, di un ambiente di vita o di lavoro o di un individuo,
prodotta da sostanze radioattive. Nel caso particolare del corpo umano,
la contaminazione radioattiva include tanto la contaminazione esterna
quanto la contaminazione interna, per qualsiasi via essa si sia prodotta;
h) limiti di dose: limiti fissati per le dosi riguardanti
l'esposizione dei lavoratori esposti, degli apprendisti, degli studenti
e delle persone del pubblico, per le attività alle quali si applicano
le disposizioni del presente decreto. I limiti di dose si applicano alla
somma delle dosi ricevute per esposizione esterna nel periodo considerato
e delle dosi impegnate derivanti dall'introduzione di radionuclidi nello
stesso periodo;
i) introduzione: attività introdotta nell'organismo dall'ambiente
esterno;
l) radiotossicità: tossicità dovuta alle radiazioni ionizzanti
emesse da un radionuclide introdotto e dai suoi prodotti di decadimento;
la radiotossicità dipende non soltanto dalle caratteristiche radioattive
di tale radionuclide, ma anche dal suo stato chimico e fisico, nonchè
dal metabolismo di detto elemento nell'organismo o nell'organo;
m) fondo naturale di radiazioni: insieme delle radiazioni
ionizzanti provenienti da sorgenti naturali, terresti e cosmiche, semprechè
l'esposizione che ne risulta non sia accresciuta in modo significativo
da attività umane;
n) vincolo: valore di grandezza radioprotezionistica, fissato
per particolari condizioni ai sensi del presente decreto, ai fini dell'applicazione
del principio di ottimizzazione.
Art. 6
(Definizione di altri termini di radioprotezione)
1. Per l'applicazione del presente decreto valgono le seguenti
definizioni di altri termini di radioprotezione:
a) persone del pubblico: individui della popolazione, esclusi
i lavoratori, gli apprendisti e gli studenti esposti in ragione della
loro attività;
b) gruppi di riferimento (gruppi critici) della popolazione:
gruppi che comprendono persone la cui esposizione è ragionevolmente omogenea
e rappresentativa di quella degli individui della popolazione maggiormente
esposti, in relazione ad una determinata fonte di esposizione;
c) lavoratori esposti: persone sottoposte, per l'attività
che svolgono, a un'esposizione che può comportare dosi superiori ai pertinenti
limiti fissati per le persone del pubblico. Sono lavoratori esposti di
categoria A i lavoratori che, per il lavoro che svolgono, sono suscettibili
di ricevere in un anno solare una dose superiore a uno dei pertinenti
valori stabiliti con il decreto di cui all'art. 82; gli altri lavoratori
esposti sono classificati in categoria B;
d) zona classificata: ambiente di lavoro sottoposto a regolamentazione
per motivi di protezione contro le radiazioni ionizzanti. Le zone classificate
possono essere zone controllate o zone sorvegliate. E' zona controllata
un ambiente di lavoro, sottoposto a regolamentazione per motivi di protezione
dalle radiazioni ionizzanti, in cui si verifichino le condizioni stabilite
con il decreto di cui all'art. 82, ed in cui l'accesso è segnalato e regolamentato.
E' zona sorvegliata un ambiente di lavoro in cui può essere superato in
un anno solare uno dei pertinenti limiti fissati per le persone del pubblico
e che non è zona controllata;
e) livello di intervento: valore di dose assorbita, di dose
oppure valore derivato, fissato al fine di predisporre interventi di radioprotezione;
f) medico autorizzato: medico responsabile della sorveglianza
medica dei lavoratori esposti, la cui qualificazione e specializzazione
sono riconosciute secondo le procedure e le modalità stabilite nel presente
decreto:
g) esperto qualificato: persona che possiede le cognizioni
e l'addestramento necessari sia per effettuare misurazioni, esami, verifiche
o valutazioni di carattere fisico, tecnico o radiotossicologico, sia per
assicurare il corretto funzionamento dei dispositivi di protezione, sia
per fornire tutte le altre indicazioni e formulare provvedimenti atti
a garantire la sorveglianza fisica della protezione dei lavoratori e della
popolazione. La sua qualificazione è riconosciuta secondo le procedure
stabilite nel presente decreto;
h) sorveglianza medica: l'insieme delle visite mediche,
delle indagini specialistiche e di laboratorio, dei provvedimenti sanitari
adottati dal medico, al fine di garantire la protezione sanitaria dei
lavoratori esposti;
i) sorveglianza fisica: l'insieme dei dispositivi adottati,
delle valutazioni, delle misure e degli esami effettuati, delle indicazioni
fornite e dei provvedimenti formulati dall'esperto qualificato al fine
di garantire la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione;
l) incidente: evento imprevisto che provoca danni ad un'installazione
o ne perturba il buon funzionamento e può comportare, per una o più persone,
dosi superiori ai limiti;
m) esposizione accidentale: esposizione di carattere fortuito
e involontario che provoca il superamento di uno dei limiti di dose fissati
per il lavoratore esposto;
n) esposizione d'emergenza: esposizione giustificata in
condizioni particolari per soccorrere individui in pericolo, prevenire
l'esposizione di un gran numero di persone o salvare un'installazione
di valore e che provoca il superamento di uno dei limiti di dose fissati
per i lavoratori esposti;
o) esposizione eccezionale concordata: esposizione che comporta
il superamento di uno dei limiti di dose annuale fissati per i lavoratori
esposti, ammessa in via eccezionale solo nei casi indicati nel decreto
di cui all'art. 82;
p) popolazione nel suo insieme: l'intera popolazione, ossia
i lavoratori esposti, gli apprendisti, gli studenti e le persone del pubblico;
q) datore di lavoro di impresa esterna: soggetto che, mediante
lavoratori di categoria A, effettua prestazioni in una o più zone controllate
di impianti, stabilimenti, laboratori, installazioni in genere, gestiti
da terzi; non rientrano nella presente definizione i soggetti la cui attività
sia la sola a determinare la costituzione di una o più zone controllate
presso le installazioni dei terzi, ai quali soggetti si applicano le disposizioni
generali del presente decreto;
r) lavoratore esterno: lavoratore di categoria A che effettua
prestazioni in una o più zone controllate di impianti, stabilimenti, laboratori,
installazioni in genere gestiti da terzi in qualità sia di dipendente,
anche con contratto a termine, di una impresa esterna, sia di lavoratore
autonomo, sia di apprendista o studente.
Art. 7
(Definizioni concernenti particolari impianti
nucleari e documenti relativi)
1. Per l'applicazione del presente decreto valgono le seguenti
definizioni di particolari impianti nucleari, documenti e termini relativi:
a) reattore nucleare: ogni apparato destinato ad usi pacifici
progettato od usato per produrre una reazione nucleare a catena, capace
di autosostenersi in condizioni normali, anche in assenza di sorgenti
neutroniche;
b) complesso nucleare sottoscritico: ogni apparato progettato
od usato per produrre una reazione nucleare a catena, incapace di autosostenersi
in assenza di sorgenti di neutroni, in condizioni normali o accidentali;
c) impianto nucleare di potenza: ogni impianto industriale,
dotato di un reattore nucleare, avente per scopo la utilizzazione dell'energia
o delle materie fissili prodotte a fini industriali;
d) impianto nucleare di ricerca: ogni impianto dotato di
un reattore nucleare in cui l'energia o le materie fissili prodotte non
sono utilizzate a fini industriali;
e) impianto nucleare per il trattamento di combustibili
irradiati: ogni impianto progettato o usato per trattare materiali contenenti
combustibili nucleari irradiati. Sono esclusi gli impianti costituiti
essenzialmente da laboratori per studi e ricerche che contengono meno
di 37 TBq (1000 curie) di prodotti di fissione e quelli a fini industriali
che trattano materie che non presentano un'attività di prodotti di fissione
superiore a 9,25 MBq (0,25 millicurie) per grammo di Uranio 235 ed una
concentrazione di Plutonio inferiore a 10-6
grammi per grammo di Uranio 235, i quali ultimi sono considerati aggregati
agli impianti di cui alla lettera f);
f) impianto per la preparazione e per la fabbricazione delle
materie fissili speciali e dei combustibili nucleari: ogni impianto destinato
a preparare o a fabbricare materie fissili speciali e combustibili nucleari;
sono inclusi gli impianti di separazione isotopica. Sono esclusi gli impianti
costituiti essenzialmente da laboratori per studi e ricerche che non contengono
più di 350 grammi di uranio 235 o di 200 grammi di Plutonio o Uranio 233
o quantità totale equivalente;
g) deposito di materie fissili speciali o di combustibili
nucleari: qualsiasi locale che, senza far parte degli impianti di cui
alle lettere precedenti, è destinato al deposito di materie fissili speciali
o di combustibili nucleari al solo scopo dell'immagazzinamento in quantità
totali superiori a 350 grammi di Uranio 235, oppure 200 grammi di Plutonio
o Uranio 233 o quantità totale equivalente;
h) rapporto preliminare, rapporto intermedio e rapporto
finale di sicurezza: documenti o serie di documenti tecnici contenenti
le informazioni necessarie per l'analisi e la valutazione della installazione
e dell'esercizio di un reattore o impianto nucleare, dal punto di vista
della sicurezza nucleare e della protezione sanitaria dei lavoratori e
della popolazione contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti, e contenenti
inoltre una analisi ed una valutazione di tali pericoli. In particolare
i documenti debbono contenere una trattazione degli argomenti seguenti:
1) ubicazione e sue caratteristiche fisiche, meteorologiche,
demografiche, agronomiche ed ecologiche;
2) edifici ed eventuali strutture di contenimento;
3) descrizione tecnica dell'impianto nel suo insieme e nei
suoi sistemi componenti ausiliari, inclusa la strumentazione nucleare
e non nucleare, i sistemi di controllo e i dispositivi di protezione ed
i sistemi di raccolta, allontanamento e smaltimento (trattamento e scarico)
dei rifiuti radioattivi;
4) studio analitico di possibili incidenti derivanti da
mal funzionamento di apparecchiature o da errori di operazione, e delle
conseguenze previste, in relazione alla sicurezza nucleare e alla protezione
sanitaria;
5) studio analitico delle conseguenze previste, in relazione
alla protezione sanitaria, di scarichi radioattivi durante le fasi di
normale esercizio e in caso di situazioni accidentali o di emergenza;
6) misure previste ai fini della prevenzione e protezione
antincendio.
Il rapporto è denominato preliminare se riferito al progetto
di massima; finale, se riferito al progetto definitivo. Il rapporto intermedio
precede il rapporto finale e contiene le informazioni, l'analisi e la
valutazione di cui sopra è detto, con ipotesi cautelative rispetto a quelle
del rapporto finale;
i) regolamento di esercizio: documento che specifica l'organizzazione
e le funzioni in condizioni normali ed eccezionali del personale addetto
alla direzione, alla conduzione e alla manutenzione di un impianto nucleare,
nonchè alle sorveglianze fisica e medica della protezione, in tutte le
fasi, comprese quelle di collaudo, avviamento e disattivazione;
l) manuale di operazione: l'insieme delle disposizioni e
procedure operative relative alle varie fasi di esercizio normale e di
manutenzione dell'impianto, nel suo insieme e nei suoi sistemi componenti,
nonchè le procedure da seguire in condizioni eccezionali:
m) specifica tecnica di prova: documento che descrive le
procedure e le modalità che debbono essere applicate per l'esecuzione
della prova ed i risultati previsti. Ogni specifica tecnica di prova,
oltre una breve descrizione della parte di impianto e del macchinario
impiegato nella prova, deve indicare:
1) lo scopo della prova;
2) la procedura della prova;
3) l'elenco dei dati da raccogliere durante la prova;
4) gli eventuali valori minimi e massimi previsti dalle
variabili considerate durante la prova;
n) prescrizione tecnica: l'insieme dei limiti e condizioni
concernenti i dati e i parametri relativi alle caratteristiche e al funzionamento
di un impianto nucleare nel suo complesso e nei singoli componenti, che
hanno importanza per la sicurezza nucleare e per la protezione sanitaria;
o) registro di esercizio: documento sul quale si annotano
i particolari delle operazioni effettuate sull'impianto, i dati rilevati
nel corso di tali operazioni, nonchè ogni altro avvenimento di interesse
per l'esercizio dell'impianto stesso;
p) disattivazione: insieme delle azioni pianificate, tecniche
e gestionali, da effettuare su un impianto nucleare a seguito del suo
definitivo spegnimento o della cessazione definitiva dell'esercizio nel
rispetto dei requisiti di sicurezza e di protezione dei lavoratori, della
popolazione e dell'ambiente, sino allo smantellamento finale o comunque
al rilascio del sito esente da vincoli di natura radiologica.
Capo III
ORGANI
Art. 8
(Consiglio interministeriale di coordinamento
e consultazione)
1. E' istituito presso il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato un Consiglio interministeriale di coordinamento
e consultazione per i problemi relativi all'impiego pacifico dell'energia
nucleare, composto dal direttore generale delle fonti di energia e delle
industrie di base, con funzioni di presidente, e da nove membri designati
rispettivamente in rappresentanza dei Ministeri dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, dell'interno, dell'ambiente, della difesa, del lavoro
e previdenza sociale, della sanità, dei trasporti e della navigazione,
della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coordinamento
della protezione civile e dell'ANPA.
2. I rappresentanti dei Ministeri debbono avere qualifica
non inferiore a dirigente.
3. Le funzioni di segreteria del Consiglio sono esercitate
da funzionari della direzione generale delle fonti di energia e delle
industrie di base.
4. Il presidente, in caso di assenza o impedimento, può
delegare l'esercizio delle funzioni al vice direttore generale delle fonti
di energia e delle industrie di base del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato.
5. I membri del Consiglio ed i segretari sono nominati con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per la durata di quattro
anni.
6. Il Consiglio esprime parere sui progetti di disposizioni
legislative e regolamentari in materia di impiego pacifico dell'energia
nucleare, anche ai fini del coordinamento delle attività delle varie amministrazioni
in tale materia, ivi comprese quelle connesse con l'applicazione del presente
decreto.
7. Per l'esame di particolari problemi, il presidente può
istituire gruppi di lavoro e può chiamare a far parte del Consiglio esperti
designati da pubbliche amministrazioni.
8. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato sono determinate le modalità di funzionamento del Consiglio.
Art. 9
(Commissione tecnica per la sicurezza nucleare
e la protezione sanitaria)
1. E' istituita presso l'Agenzia nazionale per la protezione
dell'ambiente una Commissione tecnica per la sicurezza nucleare e la protezione
sanitaria dalle radiazioni ionizzanti composta da sedici esperti in questioni
di sicurezza nucleare o di protezione sanitaria dalle radiazioni ionizzanti
o di difesa contro gli incendi, di cui:
a) dodici designati rispettivamente dai Ministeri dell'interno,
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei lavori pubblici,
del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e dell'ambiente, in
numero di due per ciascun Ministero;
b) due designati dall'Ente per le nuove tecnologie, l'energia
e l'ambiente (ENEA);
c) due designati dall'ANPA.
2. Qualora gli impianti interessino il demanio marittimo
ed i porti, alla Commissione sono aggregati due esperti designati rispettivamente
dal Ministero dei trasporti e della navigazione e dal Ministero della
difesa. Per le questioni che interessano una specifica regione o provincia
autonoma, alla Commissione è altresì aggregato un esperto designato dalla
regione o provincia autonoma stessa.
3. Per le questioni relative alla applicazione della presente
legge la cui soluzione è connessa con altre di competenza dell'Istituto
superiore per la prevenzione e la sicurezza nel lavoro, dell'Istituto
superiore di sanità, del Consiglio nazionale delle ricerche, del Ministero
della difesa e della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
per il coordinamento della protezione civile è chiamato a far parte della
Commissione un esperto designato dalle rispettive amministrazioni.
4. La Commissione esprime i pareri previsti dalla presente
legge ai fini del rilascio dei provvedimenti autorizzativi di cui al capo
VII e della predisposizione dei piani di emergenza di cui al capo X.
5. La Commissione, quando richiesto, esprime pareri e presta
collaborazione alle amministrazioni dello Stato sui problemi tecnici relativi
alla sicurezza nucleare e alla protezione dei lavoratori e delle popolazioni
contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti.
6. I membri della Commissione ed i componenti della relativa
segreteria sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.
Il presidente, scelto tra i predetti membri, è nominato con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri.
7. Il presidente invita, per speciali problemi, a partecipare
ai lavori della Commissione, senza diritto di voto, altri esperti, italiani
o stranieri, qualificati in particolari settori.
8. Per la validità delle riunioni della Commissione occorre
la presenza di almeno dieci componenti.
9. Le spese relative al funzionamento della commissione
sono poste a carico dell'ANPA, ai sensi dell'art. 1-bis, comma 5, della
legge 21 gennaio 1994, n. 61.
Art. 10
(Funzioni ispettive)
1. Oltre alle competenze delle singole amministrazioni previste
dalle disposizioni in vigore, comprese quelle attribuite agli organi del
Servizio sanitario nazionale, ed a quelle stabilite nei capi IV, VIII
e IX, le funzioni ispettive per l'osservanza del presente decreto nonchè,
per quanto attiene alla sicurezza nucleare ed alla protezione sanitaria,
della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sono attribuite all'ANPA, che le
esercita a mezzo dei propri ispettori.
2. Gli ispettori di cui al comma 1 sono nominati con provvedimento
del presidente dell'ANPA stessa.
3. Gli ispettori dell'ANPA hanno diritto all'accesso ovunque
si svolgano le attività soggette alla loro vigilanza e possono procedere
a tutti gli accertamenti che hanno rilevanza per la sicurezza nucleare
e la protezione dei lavoratori, delle popolazioni e dell'ambiente. In
particolare possono:
a) richiedere dati ed informazioni al personale addetto;
b) richiedere tutte le informazioni, accedere a tutta la
documentazione, anche se di carattere riservato e segreto, limitatamente
alla sicurezza nucleare ed alla radioprotezione;
c) richiedere la dimostrazione di efficienza di macchine
e apparecchiature;
d) procedere agli accertamenti che si rendono necessari
a loro giudizio ai fini di garantire l'osservanza delle norme tecniche
e delle prescrizioni particolari formulate ai sensi del presente decreto.
4. Copia del verbale di ispezione deve essere rilasciata
all'esercente o a chi lo rappresenta sul posto, i quali hanno diritto
di fare inserire proprie dichiarazioni. L'ispettore fa menzione nello
stesso verbale delle ragioni dell'eventuale assenza della sottoscrizione
da parte dell'esercente o del suo rappresentante.
5. Nell'esercizio delle loro funzioni gli ispettori dell'ANPA
sono ufficiali di polizia giudiziaria.
6. L'ANPA informa gli organi di vigilanza competenti per
territorio degli interventi effettuati.
Capo IV
LAVORAZIONI MINERARIE
Art. 11
(Campo di applicazione)
1. Le disposizioni del presente capo si applicano alle lavorazioni
minerarie che si effettuano nell'area oggetto del permesso di prospezione,
di ricerca o della concessione di coltivazione e che espongono al rischio
di radiazioni, quando sussistono le condizioni indicate nell'allegato
I. Le modalità per verificare la sussistenza di tali condizioni sono stabilite
con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della
sanità e dell'ambiente, sentita l'ANPA.
2. La vigilanza per la tutela dai rischi derivanti da radiazioni
ionizzanti dei lavoratori addetti alle attività di cui al comma 1 è affidata
al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che la
esercita a mezzo dell'ingegnere capo dell'ufficio periferico competente
per territorio, avvalendosi, nell'ambito delle loro competenze, degli
organi del servizio sanitario nazionale competente per territorio, nonchè
dell'ANPA.
3. Ove ricorrano le condizioni di applicabilità di cui al
comma 1, il decreto di concessione mineraria previsto dal regio decreto
29 luglio 1927, n. 1443, e successive modifiche ed integrazioni, è emanato
sentita l'ANPA per gli aspetti di protezione dei lavoratori e della popolazione
dal rischio di radiazioni ionizzanti.
4. Il decreto di concessione mineraria tiene luogo degli
obblighi di cui ai capi V, VI e VII del presente decreto, attinenti alle
attività di cui al comma 1.
5. Per quanto non disciplinato dal presente capo si applicano
le disposizioni del capo VIII, estendendo all'ingegnere capo dell'ufficio
periferico competente per territorio la trasmissione della documentazione
concernente la sorveglianza fisica e medica cui sono tenuti, ai sensi
del predetto capo VIII, i datori di lavoro nei confronti degli organi
di vigilanza.
Art. 12
(Competenze e mezzi - Ricorso avverso il
giudizio
di idoneità medica)
1. Il datore di lavoro deve assicurare la sorveglianza fisica
per mezzo di esperti qualificati a norma dell'art. 77.
2. Il datore di lavoro è tenuto a fornire i mezzi ed assicurare
le condizioni necessarie all'esperto qualificato per lo svolgimento dei
propri compiti.
3. L'entità dei mezzi impiegati deve essere adeguata all'importanza
degli impianti e la loro scelta di tipo e qualità effettuata in funzione
dell'entità dei rischi connessi alle lavorazioni che espongono alle radiazioni
ionizzanti.
4. Avverso il giudizio di cui agli artt. 84 e 85 in materia
di idoneità medica all'esposizione alle radiazioni ionizzanti è ammesso
ricorso, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione
del giudizio stesso, all'ingegnere capo dell'ufficio periferico competente
per territorio, che provvede su parere conforme dei sanitari di cui all'art.
4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, così
come modificato dall'art. 11 della legge 30 luglio 1990, n. 221.
5. Decorsi i trenta giorni dalla data di ricevimento del
ricorso senza che l'ingegnere capo abbia provveduto, il ricorso si intende
respinto.
Art. 13
(Segnalazione di superamento dei limiti
di dose)
1. Quando i risultati della valutazione della dose relativa
ad ogni singolo lavoratore superano i limiti di dose, il direttore deve
darne immediata notizia all'ingegnere capo per i provvedimenti di sua
competenza.
Art. 14
(Decontaminazione e sorveglianza medica
eccezionale)
1. Nel caso in cui il medico addetto alla sorveglianza medica
decida l'allontanamento del lavoratore dal posto di lavoro il direttore
della miniera deve darne notizia all'ingegnere capo competente per territorio.
Art. 15
(Limiti di dose)
1. Quando si riscontrano valori di grandezze derivate superiori
ai limiti pertinenti fissati con i provvedimenti di cui all'art. 96, il
direttore della miniera adotta le misure necessarie per riportare tali
valori entro i predetti limiti. In caso di impossibilità, il direttore
ne dà immediato avviso all'ingegnere capo che adotta i provvedimenti di
competenza.
Art. 16
(Acque di miniera)
1. Il direttore della miniera deve curare che non sia impiegata
per la perforazione ad umido, per la irrorazione del minerale e per qualsiasi
altra operazione che favorisca la diffusione delle materie radioattive
contenute nelle acque stesse, acqua di miniera che presenti concentrazioni
superiori ai valori fissati con il decreto di cui all'art. 96.
2. Dette acque di miniera devono essere convogliate all'esterno
per la via più breve ed in condotta chiusa e scaricate nel rispetto delle
disposizioni di cui al capo IX del presente decreto.
Art. 17
(Obblighi particolari del direttore della
miniera)
1. Il direttore della miniera è tenuto ad adottare le misure
atte a ridurre, per quanto possibile, il rischio di esposizioni interne.
In particolare, ove l'entità del rischio lo richieda, deve provvedere
che:
a) la perforazione sia eseguita ad umido;
b) i lavoratori non consumino i pasti o fumino nel sotterraneo;
c) i lavoratori abbiano a disposizione e, ove necessario,
utilizzino guanti, maschere o indumenti contro il rischio di contaminazione;
d) gli indumenti di lavoro siano sottoposti ad adeguati
processi di lavatura e bonifica;
e) sul luogo della miniera siano predisposti locali adeguatamente
attrezzati ove, al termine del turno di lavoro, i lavoratori possano lavarsi
e cambiarsi d'abito.
Capo V
REGIME GIURIDICO PER IMPORTAZIONE, PRODUZIONE,
COMMERCIO, TRASPORTO E DETENZIONE
Art. 18
(Importazione e produzione a fini commerciali
di materie radioattive)
1. L'attività di importazione a fini commerciali di materie
radioattive, di prodotti, apparecchiature e dispositivi in genere, contenenti
dette materie, è soggetta a notifica preventiva da effettuare almeno sessanta
giorni prima dell'inizio dell'attività stessa.
2. La produzione a fini commerciali delle sorgenti di radiazioni
di cui al comma 1 è soggetta a notifica preventiva da effettuare almeno
sessanta giorni prima dell'inizio dell'attività stessa.
3. Ai fini delle presenti disposizioni, è da intendersi
ricompresa nella produzione qualsiasi manipolazione, o frazionamento,
o diluizione o altra operazione, effettuata sulle materie radioattive
o sul dispositivo che le contenga, che siano tali da comportare l'immissione
sul mercato di un prodotto, contenente la materia predetta, diverso da
quello originario.
4. La notifica di cui ai commi 1 e 2 deve essere effettuata
nei confronti del Ministero dell'ambiente, del Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, del Ministero della sanità, del Ministero dell'interno e dell'ANPA.
5. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, sentiti gli altri Ministri di cui al comma 4, le altre
amministrazioni eventualmente interessate e l'ANPA, sono stabilite le
modalità della notifica nonchè le condizioni per l'eventuale esenzione
da tale obbligo, nell'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 2.
6. Per l'esercizio delle attività di commercio restano ferme
le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860.
Art. 19
(Obbligo di informativa)
1. Chiunque importa o produce, a fini commerciali, o comunque
commercia materie radioattive, prodotti e apparecchiature in genere contenenti
dette materie, deve provvedere a che ogni sorgente immessa in commercio
sia accompagnata da una informativa scritta sulle precauzioni tecniche
da adottare per prevenire eventuali esposizioni indebite, nonchè sulle
modalità di smaltimento o comunque di cessazione della detenzione.
2. Con il decreto di cui all'art. 18 sono stabilite le modalità
di attuazione dell'obbligo di informativa, nonchè le eventuali esenzioni
nell'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 2.
Art. 20
(Registro delle operazioni commerciali e
riepilogo
delle operazioni effettuate)
1. Chiunque importa o produce a fini commerciali, o comunque
esercita commercio di materie radioattive, è tenuto a registrare tutti
gli atti di commercio relativi alle stesse, con l'indicazione dei contraenti.
2. Il riepilogo degli atti di commercio effettuati deve
essere comunicato all'ANPA.
3. Ai fini delle presenti disposizioni, per atto di commercio
si intende qualsiasi cessione, ancorchè gratuita, operata nell'ambito
dell'attività commerciale.
4. Con il decreto di cui all'art. 18 sono indicate le modalità
di registrazione, nonchè le modalità ed i termini per l'invio del riepilogo.
Particolari disposizioni possono essere formulate per le materie di cui
all'art. 23.
5. La registrazione di cui al comma 1, ove contenga anche
le informazioni richieste per quella prevista all'art. 22, comma 3, è
sostitutiva di quest'ultima. A tale fine, con il decreto di cui al comma
4, sono indicate le modalità di registrazione per questi casi.
Art. 21
(Trasporto di materie radioattive)
1. Per il trasporto delle materie di cui all'art. 5 della
legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e successive modifiche e integrazioni,
effettuato in nome proprio e per conto altrui, oppure in nome e per conto
proprio, ancorchè avvalendosi di mezzi altrui dei quali si abbia la piena
responsabilità e disponibilità, restano ferme le disposizioni ivi contenute.
Nelle autorizzazioni previste da dette disposizioni, rilasciate sentiti
l'ANPA e il Ministero dell'interno, possono essere stabilite particolari
prescrizioni definite dall'ANPA.
2. Con decreti del Ministro dei trasporti e della navigazione,
sentita l'ANPA, sono emanate le norme regolamentari per i diversi modi
di trasporto, anche in attuazione delle direttive e raccomandazioni dell'Unione
europea e degli accordi internazionali in materia di trasporto di merci
pericolose.
3. I soggetti che effettuano il trasporto di cui al comma
1 sono tenuti ad inviare all'ANPA un riepilogo dei trasporti effettuati
con l'indicazione delle materie trasportate. Con il decreto di cui all'art.
18 sono stabiliti i criteri applicativi di tale disposizione, le modalità,
i termini di compilazione e di invio del riepilogo suddetto, nonchè gli
eventuali esoneri.
Art. 22
(Detenzione di sorgenti di radiazioni ionizzanti)
1. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 3 della
legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e successive modificazioni e integrazioni,
chiunque detiene a qualsiasi titolo sorgenti di radiazioni, ivi comprese
le macchine radiogene, deve farne denuncia entro dieci giorni agli organi
del Servizio sanitario nazionale competenti per territorio, al Comando
provinciale dei vigili del fuoco e all'ANPA, nonchè, ove di loro competenza,
all'Ispettorato del lavoro, al Comandante di porto e all'Ufficio di sanità
marittima, indicando i mezzi di protezione posti in atto.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano:
a) ai combustibili nucleari e alle materie fissili speciali,
utilizzati o destinati ad impianti di cui al capo VII, ancorchè in corso
di trasporto;
b) alle sorgenti di radiazioni trasportate, nonchè a quelle
depositate nel corso del trasporto per un periodo non superiore a dieci
giorni;
c) alle materie radioattive estratte nel corso delle lavorazioni
minerarie, depositate nell'area oggetto del permesso di ricerca o della
concessione della coltivazione.
3. I detentori delle sorgenti di cui al comma 1 devono provvedere
alla registrazione delle sorgenti detenute, con le indicazioni della presa
in carico e dello scarico delle stesse, per decadimento, per smaltimento
nell'ambiente o conferimento di rifiuti e comunque per cessazione della
detenzione.
4. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con
i Ministri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
del lavoro e della previdenza sociale e dell'interno, sentita l'ANPA,
sono stabiliti i modi, le condizioni e le quantità ai fini della denuncia
di materie radioattive, i modi e le caratteristiche ai fini della denuncia
delle macchine radiogene e le modalità di registrazione.
Art. 23
(Detenzione di materie fissili speciali,
materie grezze,
minerali e combustibili nucleari)
1. I detentori di materie fissili speciali, di materie grezze,
di minerali e di combustibili nucleari debbono farne denuncia, ai sensi
dell'art. 3 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e, inoltre, tenerne
la contabilità nei modi e per le quantità che sono stabiliti con decreto
del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita
l'ANPA.
Art. 24
(Cessazione della detenzione di sorgenti
di radiazioni ionizzanti)
1. Chiunque abbia detenuto sorgenti di radiazioni ai sensi
degli artt. 22 e 23, deve comunicare, entro dieci giorni, alle amministrazioni
previste negli stessi articoli, l'avvenuta cessazione della detenzione
delle sorgenti, ivi incluso il conferimento di rifiuti a terzi.
2. La comunicazione di cui al comma 1 non è dovuta nel caso
di smaltimento nell'ambiente di rifiuti radioattivi effettuato in conformità
alle disposizioni del presente decreto o degli atti autorizzativi emanati
in applicazione di esso, nonchè del caso di somministrazione di materie
radioattive alle persone a scopo diagnostico, terapeutico o di ricerca
scientifica clinica.
3. La cessione di sorgenti a terzi, effettuata nell'ambito
di attività di commercio, non comporta l'obbligo della comunicazione di
cui al comma 1.
4. Con il decreto di cui all'art. 22 sono fissati i modi
e le condizioni concernenti la comunicazione prevista dal presente articolo.
Art. 25
(Smarrimento, perdita, ritrovamento di materie
radioattive)
1. Il detentore, nell'ipotesi di smarrimento o di perdita,
per qualsiasi causa, di materie radioattive, comunque confezionate, e
di apparecchi contenenti dette materie, deve darne immediatamente comunicazione
agli organi del Servizio sanitario nazionale e al Comando provinciale
dei vigili del fuoco competenti per territorio, alla più vicina autorità
di pubblica sicurezza, al Comandante di porto e all'Ufficio di sanità
marittima, ove di loro competenza, e all'ANPA.
2. Il ritrovamento delle materie e degli apparecchi di cui
al comma 1 da parte di chi ha effettuato la comunicazione deve essere
immediatamente comunicato alla più vicina autorità di pubblica sicurezza.
3. Il ritrovamento di materie o di apparecchi recanti indicazioni
o contrassegni che rendono chiaramente desumibile la presenza di radioattività
deve essere comunicato immediatamente alla più vicina autorità di pubblica
sicurezza.
Art. 26
(Sorgenti di tipo riconosciuto)
1. A particolari sorgenti o tipi di sorgenti di radiazioni,
in relazione alle loro caratteristiche ed all'entità dei rischi, può essere
conferita la qualifica di sorgenti di tipo riconosciuto.
2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, di concerto con i Ministri dell'interno, della sanità,
del lavoro e della previdenza sociale e dell'ambiente, sentiti l'ANPA,
l'ISPESL e l'ISS, vengono stabiliti i criteri e le modalità per il conferimento
della qualifica di cui al comma 1, nonchè eventuali esenzioni, in relazione
all'entità del rischio, dagli obblighi di denuncia, di autorizzazione
o di sorveglianza fisica di cui al presente decreto.
3. Il decreto di cui al comma 2 deve tenere conto della
normativa comunitaria concernente il principio di mutuo riconoscimento.
Capo VI
REGIME AUTORIZZATIVO PER LE INSTALLAZIONI
E PARTICOLARI DISPOSIZIONI PER I RIFIUTI RADIOATTIVI
Art. 27
(Nulla osta all'impiego di sorgenti di radiazioni)
1. Gli impianti, stabilimenti, istituti, reparti, gabinetti
medici, laboratori, adibiti ad attività comportanti, a qualsiasi titolo,
la detenzione, l'utilizzazione, la manipolazione di materie radioattive,
prodotti, apparecchiature in genere contenenti dette materie, il trattamento,
il deposito e l'eventuale smaltimento nell'ambiente di rifiuti nonchè
l'utilizzazione di apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti, debbono
essere muniti di nulla osta preventivo secondo quanto stabilito nel presente
capo. Le attività di cui al presente comma sono tutte di seguito indicate
come impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti.
2. L'impiego delle sorgenti di radiazioni di cui al comma
1 è classificato in due categorie, A e B. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, dell'interno,
del lavoro e della previdenza sociale, della sanità, sentita l'ANPA, sono
stabiliti le condizioni per la classificazione nelle predette categorie
in relazione ai rischi per i lavoratori e per la popolazione connessi
con tali attività, i relativi criteri di radioprotezione, le norme procedurali
per il rilascio del nulla osta, le condizioni per l'esenzione dallo stesso,
nonchè gli organismi tecnici di consultazione formati in modo che siano
rappresentate tutte le competenze tecniche necessarie.
3. Le disposizioni del presente capo non si applicano alle
attività disciplinate ai capi IV e VII.
4. Restano ferme, per quanto applicabili, le disposizioni
di cui all'art. 13 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e successive
modifiche e integrazioni.
Art. 28
(Impiego di categoria A)
1. L'impiego di categoria A è soggetto a nulla osta preventivo
da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
di concerto con i Ministeri dell'ambiente, dell'interno, del lavoro e
della previdenza sociale, della sanità, sentita l'ANPA, in relazione all'ubicazione
delle installazioni, all'idoneità dei locali, delle strutture di radioprotezione,
delle modalità di esercizio, delle attrezzature e della qualificazione
del personale addetto, alle conseguenze di eventuali incidenti nonchè
delle modalità dell'eventuale allontanamento o smaltimento nell'ambiente
dei rifiuti radioattivi. Copia del nulla osta è inviata dal Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai Ministeri concertanti,
al presidente della regione o provincia autonoma interessata, al sindaco,
al prefetto, al comando provinciale dei vigili del fuoco competenti per
territorio e all'ANPA.
2. Nel nulla osta possono essere stabilite particolari prescrizioni
per gli aspetti connessi alla costruzione, per le prove e per l'esercizio,
nonchè per l'eventuale disattivazione degli impianti.
Art. 29
(Impiego di categoria B)
1. L'impiego di categoria B è soggetto a nulla osta preventivo
in relazione all'idoneità dell'ubicazione dei locali, dei mezzi di radioprotezione,
delle modalità di esercizio, delle attrezzature e della qualificazione
del personale addetto, alle conseguenze di eventuali incidenti nonchè
delle modalità dell'eventuale allontanamento o smaltimento nell'ambiente
di rifiuti radioattivi.
2. Con leggi delle regioni e delle province autonome, da
emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del decreto di
cui all'art. 27, sono stabilite le autorità competenti per il rilascio
del nulla osta di cui al comma 1, per le attività comportanti esposizioni
a scopo medico, nonchè le modalità per il rilascio medesimo, e sono individuati
o costituiti gli organismi tecnici da consultare ai fini del rilascio
di detto nulla osta; in tali organismi debbono essere rappresentate le
competenze necessarie, inclusa quella del Comando provinciale dei vigili
del fuoco. Negli altri casi il nulla osta è rilasciato dal prefetto, sentiti
i competenti organismi tecnici, tra i quali il Comando provinciale dei
vigili del fuoco. Copia del nulla osta viene inviata all'ANPA.
3. Nel nulla osta, rilasciato sulla base della documentazione
tecnica presentata, possono essere stabilite particolari prescrizioni,
per le prove e per l'esercizio.
Art. 30
(Autorizzazioni allo smaltimento dei rifiuti
nell'ambiente)
1. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con
i Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
sentita l'ANPA, vengono stabiliti i livelli di smaltimento nell'ambiente
di rifiuti radioattivi solidi, liquidi e aeriformi, per i quali, al di
fuori dei casi disciplinati nel presente capo, nel capo IV e nel capo
VII, è richiesta una autorizzazione.
2. Con leggi delle regioni e delle province autonome, entro
centottanta giorni dall'entrata in vigore del decreto di cui al comma
1, sono stabilite le autorità competenti per il rilascio dell'autorizzazione
nonchè le modalità per il rilascio medesimo, che dovranno prevedere la
consultazione degli organismi tecnici territorialmente competenti.
3. Nell'autorizzazione possono essere stabilite particolari
prescrizioni, anche in relazione ad altre caratteristiche di pericolosità
dei rifiuti, diverse da quelle di natura radiologica. Copia dell'autorizzazione
è inviata ai Ministeri di cui al comma 1 e all'ANPA.
Art. 31
(Attività di raccolta di rifiuti radioattivi
per conto di terzi)
1. L'attività di raccolta, anche con mezzi altrui, di rifiuti
radioattivi, provenienti da terzi, allo scopo di conferire i medesimi
ad installazioni di trattamento o di deposito oppure di procedere allo
smaltimento di essi nell'ambiente ai sensi dell'art. 30, è soggetta ad
autorizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
sentita l'ANPA.
2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, sentita l'ANPA, sono determinate le disposizioni procedurali
per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, nonchè eventuali
esenzioni da essa.
Art. 32
(Spedizioni, importazioni ed esportazioni
di rifiuti radioattivi)
1. Le spedizioni di rifiuti radioattivi provenienti da Stati
membri dell'Unione europea o ad essi destinate, le importazioni e le esportazioni
dei rifiuti medesimi da e verso altri Stati, nonchè il loro transito sul
territorio italiano debbono essere preventivamente autorizzati.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata da:
a) l'autorità preposta al rilascio del nulla osta di cui
all'art. 29 o dell'autorizzazione di cui all'art. 30, sentiti i competenti
organismi tecnici, nei casi di spedizioni, di importazioni o di esportazioni
da effettuare nell'ambito delle attività soggette ai provvedimenti autorizzativi
di cui agli stessi artt. 29 e 30 o nell'ambito di attività esenti da detti
provvedimenti;
b) il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
sentita l'ANPA, nei casi di spedizioni, di importazioni o di esportazioni
da effettuare nell'ambito degli altri provvedimenti autorizzativi di cui
al presente decreto, nonchè nei casi di transito sul territorio italiano.
3. Nei casi di spedizione verso Stati membri dell'unione
europea e nei casi di importazione o di esportazione da o verso altri
Stati, l'autorizzazione è soggetta all'approvazione da parte delle autorità
competenti degli Stati membri destinatari della spedizione o interessati
dal transito sul loro territorio. L'approvazione è richiesta dall'autorità
di cui al comma 2, competente al rilascio dell'autorizzazione, e si intende
concessa in caso di mancata risposta entro due mesi dal ricevimento della
richiesta stessa, salvo che lo Stato membro interessato non richieda una
proroga, sino ad un mese, di tale termine o non abbia comunicato alla
Commissione europea la propria mancata accettazione di tale procedura
di approvazione automatica, ai sensi dell'art. 17 della direttiva n. 92/3/EURATOM.
4. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, di concerto con i Ministri dell'interno, del lavoro
e della previdenza sociale, della sanità e dell'ambiente, sentita l'ANPA,
sono determinati i criteri, le modalità, nonchè le disposizioni procedurali
per il rilascio dell'autorizzazione di cui al presente articolo. Tale
decreto può stabilire particolari esenzioni dagli obblighi e particolari
divieti per l'importazione e l'esportazione di rifiuti, anche in relazione
ai paesi di origine o di destinazione.
Art. 33
(Nulla osta per installazioni di deposito
o di smaltimento
di rifiuti radioattivi)
1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di
dichiarazione di compatibilità ambientale, la costruzione, o comunque
la costituzione, e l'esercizio delle installazioni per il deposito o lo
smaltimento nell'ambiente, nonchè di quelle per il trattamento e successivo
deposito o smaltimento nell'ambiente, di rifiuti radioattivi provenienti
da altre installazioni, anche proprie, sono soggetti a nulla osta preventivo
del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto
con i Ministeri dell'ambiente, dell'interno, del lavoro e della previdenza
sociale e della sanità, sentite la regione o la provincia autonoma interessata
e l'ANPA.
2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, d'intesa con i Ministri dell'ambiente e della sanità
e di concerto con i Ministri dell'interno e del lavoro e della previdenza
sociale, sentita l'ANPA, sono stabiliti i livelli di radioattività o di
concentrazione ed i tipi di rifiuti per cui si applicano le disposizioni
del presente articolo, nonchè le disposizioni procedurali per il rilascio
del nulla osta, in relazione alle diverse tipologie di installazione.
Nel decreto può essere prevista, in relazione a tali tipologie, la possibilità
di articolare in fasi distinte, compresa quella di chiusura, il rilascio
del nulla osta nonchè di stabilire particolari prescrizioni per ogni fase,
ivi incluse le prove e l'esercizio.
Art. 34
(Obblighi di registrazione)
1. Gli esercenti le attività disciplinate negli artt. 31
e 33 devono registrare i tipi, le quantità di radioattività, le concentrazioni,
le caratteristiche fisico-chimiche dei rifiuti radioattivi, nonchè tutti
i dati idonei ad identificare i rifiuti medesimi ed i soggetti da cui
provengono.
2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad inviare all'ANPA
e alle regioni o province autonome territorialmente competenti un riepilogo
delle quantità dei rifiuti raccolti e di quelli depositati, con l'indicazione
degli altri dati di cui al predetto comma 1.
3. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, sentita l'ANPA, sono stabilite le modalità di registrazione
ed i termini della relativa conservazione, nonchè le modalità ed i termini
per l'invio del riepilogo.
Art. 35
(Sospensione e revoca dei provvedimenti
autorizzativi)
1. Fatti salvi i provvedimenti cautelari ed urgenti a tutela
della salute pubblica, dei lavoratori o dell'ambiente, le amministrazioni
titolari del potere di emanare i provvedimenti autorizzativi di cui al
presente capo, quando siano riscontrare violazioni gravi o reiterate delle
disposizioni del presente decreto o delle prescrizioni autorizzatorie,
possono disporre la sospensione dell'attività per un periodo di tempo
non superiore a sei mesi ovvero, nei casi di particolare gravità, possono
disporre la revoca del provvedimento autorizzativo.
2. Ai fini della sospensione o della revoca di cui al comma
precedente, le amministrazioni incaricate della vigilanza comunicano alle
amministrazioni titolari del potere autorizzativo le violazioni gravi
o ripetute risultanti dalla vigilanza stessa.
3. Le amministrazioni di cui al comma 1, prima di disporre
i provvedimenti di sospensione o di revoca, contestano all'esercente le
violazioni rilevate e gli assegnano un termine di sessanta giorni per
produrre le proprie giustificazioni.
4. In ordine all'adozione dei predetti provvedimenti di
sospensione o di revoca, per quanto attiene alla fondatezza delle giustificazioni
prodotte, deve essere acquisito il parere degli organi tecnici intervenuti
in fase di emanazione dei provvedimenti autorizzativi.
5. I provvedimenti di sospensione o di revoca non possono
essere adottati decorsi sei mesi dalla presentazione delle giustificazioni
da parte dell'esercente.
Capo VII
IMPIANTI
Art. 36
(Documentazione di sicurezza nucleare
e di protezione sanitaria)
1. Il richiedente l'autorizzazione di cui all'art. 6 e seguenti
della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, per gli impianti di cui all'art.
7, lett. a), c), d), e), f), ai fini dell'accertamento delle condizioni
di sicurezza nucleare e di protezione sanitaria, deve trasmettere, oltre
che al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, all'ANPA
i seguenti documenti:
a) progetto di massima dell'impianto corredato dalla pianta
topografica, dai piani esplicativi, dai disegni e descrizioni dell'impianto
e da uno studio preliminare di smaltimento dei rifiuti radioattivi;
b) rapporto preliminare di sicurezza, con l'indicazione
delle previste misure di sicurezza e protezione.
2. L'autorizzazione di cui all'art. 6 della legge 31 dicembre
1962, n. 1860, è rilasciata previo l'espletamento della procedura di cui
al presente capo.
Art. 37
(Impianti non soggetti ad autorizzazione
ai sensi dell'art. 6
della legge 31 dicembre 1962, n. 1860)
1. Gli impianti nucleari comunque destinati alla produzione
di energia elettrica compresi anche quelli non soggetti all'autorizzazione
di cui all'art. 6 e seguenti della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, possono
essere costruiti solo a seguito del nulla osta alla costruzione, sotto
il profilo della sicurezza nucleare e della protezione sanitaria.
2. Il nulla osta è rilasciato dal Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, sentita l'ANPA, su domanda dell'interessato,
corredata dei documenti di cui al precedente articolo, secondo la procedura
prevista dal presente capo.
3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano
anche agli impianti di qualsiasi tipo costruiti ed esercitati da amministrazioni
dello Stato.
Art. 38
(Istruttoria tecnica)
1. Sulle istanze di cui ai precedenti artt. 36 e 37 l'ANPA
effettua un'istruttoria tecnica e redige una relazione tecnica sul progetto
di massima, nella quale deve essere espresso l'avviso sulla ubicazione
dell'impianto, sulle caratteristiche di esso risultanti dal progetto di
massima, e debbono essere indicati inoltre tutti gli elementi atti a consentire
una valutazione preliminare complessiva sulle caratteristiche di sicurezza
nucleare e di protezione sanitaria dell'impianto e sul suo esercizio.
2. L'ANPA, oltre alla documentazione rimessagli ai sensi
degli artt. 36 e 37 può richiedere agli interessati ogni ulteriore documentazione
che ritiene necessaria alla istruttoria.
3. La relazione tecnica elaborata dall'ANPA deve contenere
un esame critico del rapporto preliminare di sicurezza e dello studio
preliminare di smaltimento dei rifiuti radioattivi.
Art. 39
(Consultazione con le Amministrazioni interessate)
1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
trasmette copia della relazione tecnica dell'ANPA ai Ministeri dell'interno,
del lavoro e della previdenza sociale, della sanità ed agli altri Ministeri
interessati.
2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
e gli altri Ministeri interessati possono richiedere all'ANPA ulteriori
informazioni ed i dati necessari per una completa valutazione della ubicazione
dell'impianto e del progetto di massima.
3. Tutti i ministeri interessati trasmettono all'ANPA non
oltre sessanta giorni dalla data di ricevimento della relazione tecnica,
i rispettivi pareri relativi al progetto di massima ed alla ubicazione
dell'impianto.
continua
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