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Art. 133
(Commissione permanente per l'informazione
sulla protezione
contro i rischi da radiazioni ionizzanti)
1. E' istituita presso il Ministero della sanità una commissione
permanente per l'informazione sulla protezione contro i rischi da radiazioni
ionizzanti, con il compito di:
a) predisporre ed aggiornare le informazioni preventive
di cui agli artt. 130 e 132 e di indicare le vie di comunicazione idonee
alla loro diffusione, nonchè la frequenza della diffusione stessa;
b) predisporre gli schemi generali delle informazioni da
diffondere in caso di emergenza di cui all'art. 131 e indicare i criteri
per l'individuazione degli idonei mezzi di comunicazione;
c) fornire consulenza agli organi di cui all'art. 134;
d) studiare le modalità per la verifica che l'informazione
preventiva sia giunta alla popolazione, utilizzando anche le strutture
del servizio sanitario nazionale ed il sistema informativo sanitario.
2. La commissione è nominata con decreto del Ministro della
sanità, di concerto con i Ministri dell'interno, per il coordinamento
della protezione civile e dell'ambiente, sentita l'ANPA. La commissione
è composta da quindici esperti in materia di radioprotezione, protezione
civile e comunicazioni di massa. Con il medesimo decreto sono stabilite
le norme di funzionamento della commissione stessa.
Art. 134
(Procedure di attuazione)
1. Con decreto del Ministro della sanità, d'intesa con i
Ministri dell'interno, per il coordinamento della protezione civile e
dell'ambiente, sentita l'ANPA e le altre amministrazioni interessate,
sono individuati le autorità e gli enti che provvedono o concorrono alla
diffusione dell'informazione di cui all'art. 130, i relativi compiti e
le modalità operative in funzione dei destinatari dell'informazione stessa.
2. Le modalità operative per la definizione e per la diffusione
delle informazioni di cui all'art. 131 vengono stabilite nei piani di
intervento. A tal fine i prefetti e la Presidenza del Consiglio dei ministri
- Dipartimento per il coordinamento della protezione civile predispongono,
nell'ambito dei piani di intervento di rispettiva competenza, i piani
di informazione della popolazione, sulla base degli schemi predisposti
dalla commissione permanente di cui all'art. 133.
Art. 135
(Diffusione dell'informazione nell'Unione
europea)
1. L'informazione diffusa ai sensi dell'art. 131 viene comunicata
dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coordinamento
della protezione civile alla Commissione europea ed agli Stati membri
interessati o che rischiano di essere interessati, secondo quanto previsto
all'art. 10, comma 2, della direttiva del Consiglio del 27 novembre 1989,
n. 89/618/Euratom, concernente l'informazione della popolazione sui provvedimenti
di protezione sanitaria applicabili e sui comportamenti da adottare in
caso di emergenza radiologica.
2. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
per il coordinamento della protezione civile comunica alla Commissione
europea, su richiesta di quest'ultima, le informazioni di cui agli artt.
130 e 132.
Capo XI
NORME PENALI
Art. 136
(Contravvenzioni al capo V)
1. Chiunque viola gli obblighi di notifica, d'informativa,
di registrazione o di riepilogo, di denunzia, di comunicazione e di tenuta
della contabilità di cui al capo V è punito con l'arresto sino a quindici
giorni o con l'ammenda da un milione a cinque milioni.
2. Chiunque viola le particolari prescrizioni di cui all'art.
21, comma 1, è punito con l'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda da
cinque a venti milioni.
Art. 137
(Contravvenzioni al capo VI)
1. L'impiego di sorgenti di radiazioni di categoria A senza
il nulla-osta di cui all'art. 28, comma 1, è punito con l'arresto da due
a sei mesi o con l'ammenda da venti a ottanta milioni; chi non osserva
le particolari prescrizioni di cui al nulla-osta è punito con l'arresto
fino a tre mesi o con l'ammenda da cinque a venti milioni.
2. L'impiego di sorgenti di radiazioni di categoria B senza
il nulla-osta di cui all'art. 29, comma 1, è punito con l'arresto fino
a tre mesi o con l'ammenda da cinque a venti milioni; chi non osserva
le particolari prescrizioni di cui al nulla-osta è punito con l'arresto
fino a quindici giorni o con l'ammenda da uno a cinque milioni.
3. Chi effettua lo smaltimento di rifiuti radioattivi senza
l'autorizzazione di cui all'art. 30, comma 1, è punito con l'arresto fino
a tre mesi o con l'ammenda da cinque a venti milioni; chi non osserva
le particolari prescrizioni di cui all'autorizzazione è punito con l'arresto
fino a quindici giorni o con l'ammenda da uno a cinque milioni.
4. Chi effettua le attività di cui agli artt. 31, comma
1, e 32, comma 1, senza le richieste autorizzazioni è punito con l'arresto
da due a sei mesi e con l'ammenda da venti a ottanta milioni.
5. Colui il quale effettua una delle attività di cui all'art.
33, comma 1, senza il preventivo nulla-osta è punito con l'arresto da
sei mesi a tre anni e l'ammenda da venti a cento milioni; chi non osserva
le particolari prescrizioni di cui all'art. 33, comma 2, è punito con
l'arresto da due a sei mesi e con l'ammenda da venti a ottanta milioni.
6. Chiunque viola gli obblighi di registrazione e di riepilogo
di cui all'art. 34, commi 1 e 2, è punito con l'arresto fino a quindici
giorni o con l'ammenda da uno a cinque milioni.
Art. 138
(Contravvenzioni al capo VII)
1. Chi pone in esercizio gli impianti di cui all'art. 37,
comma 1, senza la relativa licenza è punito con l'arresto da sei mesi
a tre anni e con l'ammenda da venti a cento milioni.
2. Il titolare dell'autorizzazione di cui all'art. 6 della
legge 31 dicembre 1962, n. 1860 e il titolare del nulla-osta di cui all'art.
37 della presente legge che mettono in esecuzione progetti particolareggiati
di impianti nucleari senza l'approvazione di cui all'art. 41, comma 1,
sono puniti con l'arresto da due a sei mesi o con l'ammenda da venti a
ottanta milioni.
3. Chiunque viola le prescrizioni contenute nell'autorizzazione,
nel nulla-osta e nella licenza di esercizio, o contravviene agli obblighi
di cui agli artt. 46, 48, comma 1, 53, 54, 55 e 57 è punito con l'arresto
da due a sei mesi o con l'ammenda da venti a ottanta milioni; la violazione
degli adempimenti di cui all'art. 48, commi 3 e 4, è punita con l'arresto
sino a quindici giorni o con l'ammenda da uno a cinque milioni.
Art. 139
(Contravvenzioni ai capi IV e VIII)
1. Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro, dai dirigenti
e dai direttori delle miniere:
a) chi viola gli artt. 12, 13, 15, 16, 17, 61, comma 3;
62, commi 2 e 4; 63, comma 2; 65, 67, 69, commi 1 e 3; 71, 73, 74, 75,
77, 83, 84, commi 1 e 2; 85, commi 1, 4 e 5; 86, commi 1 e 2; 87, 91,
92, comma 1, è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda
da tre a otto milioni;
b) chi viola gli artt. 14, 61, commi 2 e 4; 66, 72, 80,
commi 2 e 3; 81, commi 3, 4 e 5, è punito con l'arresto da due a quattro
mesi o con l'ammenda da uno a cinque milioni.
2. Contravvenzioni commesse dai preposti:
a) chi viola gli artt. 61, commi 3 e 4; 67, 73, 74, è punito
con l'arresto sino ad un mese o con l'ammenda da lire duecentomila a un
milione.
3. Contravvenzioni commesse dai lavoratori:
a) chi viola gli artt. 64, 68, 69, comma 2, è punito con
l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire duecentomila
a lire ottocentomila.
4. Contravvenzioni commesse dagli esperti qualificati e
dai medici addetti alla sorveglianza medica:
a) l'esercizio di funzioni tipiche degli esperti qualificati
e dei medici autorizzati ad opera di soggetti non legittimati è punito
con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da uno a cinque milioni;
b) chi viola gli artt. 79, 80, comma 1; 81, comma 1; 84,
commi 5 e 6; 85, comma 5; 86, comma 3; 89, 90, 92, commi 2 e 3, è punito
con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire cinquecentomila
a tre milioni.
5. Contravvenzioni commesse nell'esercizio dei servizi di
dosimetria:
a) chi viola gli obblighi di cui all'art. 76 è punito con
l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da uno a cinque milioni.
Art. 140
(Contravvenzioni al capo IX)
1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli artt. 98,
99, 102, 103 e 108, è punito con l'arresto da due a sei mesi o con l'ammenda
da venti a ottanta milioni; nei casi di grave o continuato superamento
dei limiti di cui all'art. 96, il contravventore è punito con l'arresto
da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da lire venti a cento milioni.
2. L'esercente ed il vettore che omettono di effettuare
gli adempimenti di cui all'art. 100 sono puniti con l'arresto sino a tre
mesi o con l'ammenda da lire cinque a venti milioni.
3. Gli esercenti che omettono di effettuare gli adempimenti
di cui all'art. 101 sono puniti con l'arresto da tre a sei mesi o con
l'ammenda da lire venti a ottanta milioni.
4. Chiunque viola le disposizioni di cui agli artt. 107;
111, commi 6 e 9; 113, è punito con l'arresto fino a quindici giorni o
con l'ammenda da lire uno a cinque milioni.
Art. 141
(Contravvenzioni al capo X)
1. Il direttore responsabile che omette gli adempimenti
di cui all'art. 122, commi 2 e 3, è punito con l'arresto da sei mesi a
tre anni e con l'ammenda da lire venti a cento milioni. La stessa pena
si applica al comandante della nave ed al trasportatore nelle ipotesi
di cui agli artt. 124 e 125.
Art. 142
(Contravvenzioni al capo XII)
1. Chiunque viola l'obbligo di registrazione di cui all'art.
154, comma 3, o contravviene all'art. 157, commi 1 e 2, è punito con l'arresto
fino a quindici giorni o con l'ammenda da uno a cinque milioni.
Art. 143
(Prescrizione)
1. Alle contravvenzioni di cui ai capi IV e VIII del presente
decreto si applica l'istituto della prescrizione di cui agli artt. da
19 a 25 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758.
Capo XII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 144
(Industria estrattiva)
1. Sino all'emanazione del decreto di cui all'art. 11, comma
1, continuano ad avere efficacia le disposizioni del decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale e il Ministro della sanità, del
13 maggio 1978.
Art. 145
(Materie fissili speciali, materie grezze
minerali e combustibili)
1. Sino all'emanazione del decreto di cui all'art. 23 continuano
ad avere efficacia le disposizioni del decreto del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato del 4 novembre 1982.
Art. 146
(Regime transitorio per i provvedimenti
autorizzativi di cui al capo VI)
1. Coloro che, al momento dell'entrata in vigore dei decreti
di cui all'art. 27, comma 2, all'art. 30, comma 2, all'art. 31, comma
1, e all'art. 33, comma 2, svolgono le attività ivi previste debbono presentare,
entro sei mesi, domanda di autorizzazione, salvo quanto stabilito al comma
2.
2. Qualora i soggetti di cui al comma 1 siano già in possesso
di provvedimenti autorizzativi ai sensi delle disposizioni precedentemente
vigenti, debbono chiedere, entro due anni, la conversione o la convalida
dei provvedimenti medesimi alle amministrazioni titolari della potestà
autorizzativa secondo le norme del presente decreto.
3. Ove i provvedimenti autorizzativi in possesso dei soggetti
di cui al comma 2 prevedano il rinnovo, la richiesta di conversione deve
essere presentata nei termini previsti dai provvedimenti in questione.
4. In attesa dei provvedimenti di conversione, di convalida,
di nulla osta o di autorizzazione di cui ai commi precedenti, è consentita
la prosecuzione dell'esercizio delle attività, nel rispetto delle modalità,
limiti e condizioni con cui la stessa veniva svolta.
5. Con i decreti di cui al comma 1 sono stabilite le modalità
per il rilascio dei provvedimenti amministrativi previsti nel presente
articolo.
6. Sino all'entrata in vigore delle leggi di cui all'art.
29, comma 2, e all'art. 30, comma 2, il nulla osta per l'impiego di categoria
B e l'autorizzazione allo smaltimento di rifiuti nell'ambiente di cui
allo stesso art. 30 sono rilasciate secondo le disposizioni vigenti in
ogni regione o provincia autonoma.
7. Sino all'emanazione del decreto di cui all'art. 32, comma
4, valgono le disposizioni di cui all'all. II.
Art. 147
(Provvedimenti autorizzativi di cui al capo
VII)
1. I provvedimenti autorizzativi, le approvazioni, i certificati
nonchè tutti gli atti già emanati per gli impianti di cui al capo VII
del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185,
conservano a tutti gli effetti la loro efficacia. Per gli impianti considerati
all'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964,
n. 185, si applicano le disposizioni di cui all'art. 146.
Art. 148
(Regime transitorio per i procedimenti autorizzativi
in corso)
1. I procedimenti autorizzativi previsti dal decreto del
Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, che siano in corso
al momento dell'applicazione del presente decreto, continuano, con esclusione
di quelli inerenti alla disattivazione degli impianti nucleari, ad essere
disciplinati dal predetto decreto; ai relativi provvedimenti di autorizzazione
conclusivi si applicano le disposizioni dell'art. 146, a decorrere dalla
data di emanazione di tali provvedimenti.
Art. 149
(Commissione medica per l'accertamento dell'idoneità
fisica e psichica)
1. Sino a quando non saranno aggiornate le norme regolamentari
relative al riconoscimento dell'idoneità alla direzione ed alla conduzione
degli impianti nucleari, ai sensi dell'art. 9 della legge 31 dicembre
1962, n. 1860, il comma 2 dell'art. 30 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1450, è così modificato:
"La Commissione è composta:
a) da un ispettore medico del lavoro, designato dal Ministero
del lavoro e della previdenza sociale, che la presiede;
b) da uno specialista in psichiatria, o specializzazione
equipollente, e da uno specialista in neurologia, o specializzazione equipollente,
designati dal Ministero della sanità;
c) da un medico iscritto nell'elenco di cui all'art. 88
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230".
2. Inoltre, in attesa dell'aggiornamento delle norme regolamentari
di cui al comma 1, l'art. 35 del presente decreto è così modificato:
"Le spese per il funzionamento delle commissioni di cui
al presente capo sono a carico dell'ANPA, il cui consiglio di amministrazione
delibererà anche in ordine al trattamento economico da corrispondere.
L'ANPA fornirà agli ispettorati provinciali del lavoro gli stampati per
il rilascio delle patenti".
Art. 150
(Esperti qualificati, medici autorizzati
e medici competenti -
Documentazione relativa alla sorveglianza fisica e medica)
1. Sino all'emanazione dei decreti di cui agli artt. 78
e 88 valgono le disposizioni di cui all'allegato V.
2. Le iscrizioni negli elenchi nominativi degli esperti
qualificati e dei medici autorizzati istituiti dal decreto del Presidente
della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, conservano a tempo indeterminato
la loro validità, numero progressivo e, se presenti, le loro limitazioni
all'attività in campo sanitario.
3. Le domande di ammissione all'esame di abilitazione presentate
entro il 31 dicembre 1995 vengono esaminate e portate a termine secondo
le modalità indicate dal decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre
1972, n. 1150.
4. Le commissioni di cui agli articoli 16 e 20 del decreto
del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1972, n. 1150, rimangono in
carica fino al termine di validità previsto dal relativo decreto ministeriale
di nomina.
5. In attesa dell'emanazione dei decreti di cui agli artt.
81, comma 6, e 90, comma 5, la documentazione relativa alla sorveglianza
fisica e medica della radioprotezione dei lavoratori esposti è tenuta
e conservata secondo le modalità previste nel decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale 13 luglio 1990, n. 449, che stabilisce
altresì i modelli di tale documentazione.
6. In attesa dell'emanazione del decreto di cui all'art.
81, comma 6, gli obblighi di cui all'art. 62, comma 2, lett. e) e comma
3, sono adempiuti mediante prospetti, sottoscritti dall'esperto qualificato,
compilati in base alla documentazione di cui al decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale 13 luglio 1990, n. 449.
Art. 151
(Classificazione degli ambienti di lavoro
e dei lavoratori -
Particolari modalità di esposizione)
1. Sino all'emanazione del decreto di cui all'art. 82 valgono
le disposizioni stabilite nell'allegato III.
Art. 152
(Prima applicazione delle disposizioni
concernenti i limiti di esposizione)
1. Sino all'emanazione dei decreti di cui all'art. 96, commi
1 e 3, al fine di garantire comunque con la massima efficacia la tutela
sanitaria dei lavoratori e della popolazione dai rischi derivanti dalle
radiazioni ionizzanti, valgono i limiti, i valori, le grandezze ed i criteri
stabiliti dell'allegato IV del presente decreto.
Art. 153
(Guide tecniche)
1. L'ANPA, sentiti gli altri enti ed organismi interessati,
può elaborare e diffondere, a mezzo di guide, anche in relazione agli
standard internazionali, norme di buona tecnica in materia di sicurezza
nucleare e protezione sanitaria.
Art. 154
(Rifiuti con altre caratteristiche di pericolosità
-
Radionuclidi a vita breve)
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
su proposta formulata d'intesa dai Ministri dell'ambiente e della sanità,
di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita
l'ANPA, sono definiti i criteri e le modalità da rispettare per la gestione
dei rifiuti radioattivi che presentano anche caratteristiche di pericolosità
diverse dal rischio da radiazioni, nonchè per il loro smaltimento nell'ambiente.
2. Le norme del presente decreto non si applicano allo smaltimento
nell'ambiente, nonchè al conferimento a terzi ai fini dello smaltimento,
dei rifiuti contenenti radionuclidi con tempo di dimezzamento fisico inferiore
a settantacinque giorni e che non abbiano concentrazione superiore ai
valori determinati ai sensi dell'art. 1 del presente decreto, sempre che
lo smaltimento avvenga nel rispetto delle disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e successivi provvedimenti.
3. I dati relativi ad ogni smaltimento o ad ogni conferimento
a terzi di rifiuti, effettuati ai sensi delle disposizioni di cui al comma
2, che dimostrino il rispetto delle condizioni ivi stabilite, debbono
essere registrati e trasmessi, su richiesta, all'Agenzia regionale o della
Provincia autonoma, di cui all'art. 3 della legge 21 gennaio 1994, n.
61, agli organi del servizio sanitario nazionale competenti per territorio
ed all'ANPA.
Art. 155
(Consultazione del comitato di coordinamento
degli interventi
per la radioprotezione dei lavoratori e
delle popolazioni)
1. Il Comitato di coordinamento degli interventi per la
radioprotezione dei lavoratori e delle popolazioni, di cui all'art. 21
del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619, viene
consultato dai Ministri dell'ambiente e dalla sanità ai fini dell'emanazione
dei decreti applicativi di loro competenza previsti dal presente decreto,
nonchè ai fini della predisposizione dei pareri che i Ministri suddetti
sono chiamati a dare su schemi di decreti applicativi la cui emanazione
sia competenza di altri Ministri.
2. Nei casi di cui al comma 1, per le materie di competenza
anche del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai lavori del
Comitato è chiamato a partecipare un rappresentante del Ministero stesso.
Art. 156
(Specifiche modalità applicative per il
trasporto)
1. Fermo restando quanto stabilito all'art. 1, con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei
trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri dell'ambiente,
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e dell'interno,
sentita l'ANPA, possono essere indicate specifiche modalità di applicazione
delle disposizioni del presente decreto alla attività di trasporto di
materie radioattive, anche al fine di un'armonizzazione con le norme internazionali
in materia.
Art. 157
(Sorveglianza radiometrica su materiali)
1. I soggetti che, a scopo industriale o commerciale, compiono
operazioni di fusione di rottami o di altri materiali metallici di risulta
sono tenuti ad effettuare una sorveglianza radiometrica sui predetti materiali
e rottami, al fine di rilevare la presenza in essi di eventuali sorgenti
dismesse. Nel caso di ritrovamento si applica quanto disposto dall'art.
25, comma 3.
2. Agli obblighi di cui al comma 1 sono altresì tenuti i
soggetti che esercitano attività, a scopo commerciale, comportanti la
raccolta ed il deposito dei predetti materiali e rottami. Sono escluse
le attività che comportano esclusivamente il trasporto.
3. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con
i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro
e della previdenza sociale e dell'ambiente, sentita l'ANPA, sono stabilite
le condizioni di applicazione del presente articolo, indipendentemente
dal verificarsi delle condizioni fissate ai sensi delle disposizioni di
cui all'art. 1, e le eventuali esenzioni.
Art. 158
(Semplificazione dei procedimenti amministrativi)
1. Ai provvedimenti autorizzativi di cui al presente decreto
non si applicano le disposizioni previste dall'art. 2, comma 10, della
legge 24 dicembre 1993, n. 537.
Art. 159
(Altre disposizioni per impianti e laboratori
nucleari)
1. Ai fini del coordinamento delle norme del presente decreto
con quelle contenute in altre disposizioni di legge, ed in particolare
nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, per impianti e laboratori
nucleari si intendono gli impianti e le installazioni di cui agli artt.
7, 28 e 33 del presente decreto.
Art. 160
(Termini per l'applicazione)
1. Ove non diversamente previsto ai commi successivi, le
disposizioni del presente decreto si applicano a partire al 1° gennaio
dell'anno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto sulla
Gazzetta Ufficiale.
2. Le disposizioni di cui agli artt. 18, 19, 20, 21, comma
3, 22, 24, 26, 27, 30, 31, 33, 34, 98, 101 e 105, secondo periodo, si
applicano tre mesi dopo l'entrata in vigore dei decreti previsti negli
stessi articoli.
3. Le disposizioni di cui al capo VIII relative alla sorveglianza
medica dei lavoratori non classificati in categoria A si applicano dal
1° luglio dell'anno successivo alla data di pubblicazione del presente
decreto sulla Gazzetta Ufficiale.
4. Le disposizioni di cui all'art. 107 si applicano tre
anni dopo la data di entrata in vigore dei decreti previsti in tale articolo;
nelle more, le attività continuano a svolgersi secondo le condizioni già
in atto. All'ANPA e all'ISPESL sono attribuite le funzioni di istituti
abilitati di cui all'art. 107, comma 3.
5. Sino alle date a partite dalle quali si applicano le
disposizioni richiamate ai commi 1, 2 e 3 conservano efficacia le corrispondenti
disposizioni stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 13
febbraio 1964, n. 185, con le relative modalità e soglie di applicazione.
Art. 161
(Decreti di attuazione)
1. Le norme di attuazione previste dal presente decreto
devono essere emanate entro il 31 dicembre 1995. Tali norme saranno informate
ai principi del sistema di protezione radiologica di cui all'art. 2, al
fine di garantire con la massima efficacia la protezione sanitaria della
popolazione e dei lavoratori e la protezione dell'ambiente, e terranno
conto delle indicazioni comunitarie e di quelle delle altre competenti
organizzazioni internazionali in materia.
2. I pareri previsti per l'emanazione delle norme di attuazione
di cui al comma 1 debbono essere trasmessi entro novanta giorni dalla
richiesta. Trascorso tale termine i pareri si intendono favorevoli.
3. Sulle norme di attuazione di cui al comma 1 è sentita
la Conferenza Stato-Regioni ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge
23 agosto 1988, n. 400.
Art. 162
(Disposizioni particolari per il Ministero
della difesa)
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
su proposta del Ministro della difesa, sentito il Consiglio interministeriale
di coordinamento e consultazione, è emanato il regolamento di sicurezza
nucleare e protezione sanitaria per l'amministrazione della difesa.
2. Il regolamento, tenuto conto delle particolari esigenze
connesse ai compiti istituzionali delle forze armate in tempo di pace,
si uniformerà ai principi di radioprotezione fissati nel presente decreto
e nella normativa comunitaria cosicchè sia garantita la protezione della
popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni
ionizzanti.
Art. 163
(Abrogazione)
1. E' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica
13 febbraio 1964, n. 185.
2. I riferimenti al decreto del Presidente della Repubblica
13 febbraio 1964, n. 185, contenuti in leggi, decreti, regolamenti, circolari,
si intendono riferiti ai corrispondenti istituti del presente decreto
legislativo.
Allegato I
Determinazione delle condizioni di applicazione
delle disposizioni
del presente decreto per le materie radioattive
e per le macchine radiogene
1. Materie radioattive
1.1. Sono soggette alle disposizioni del presente decreto,
salvo quanto diversamente disposto ai paragrafi 3 e 4, le attività indicate
al comma 1, lett. b) dell'art. 1 allorchè si verifichino congiuntamente
le condizioni di cui ai punti 1.2 e 1.3.
1.2. La quantità totale di radioattività è uguale o superiore
a:
a) 5
Bq per i radionuclidi appartenenti al Gruppo 1 di radiotossicità;
b) 5
Bq per i radionuclidi appartenenti al Gruppo 2 di radiotossicità;
c) 5
Bq per i radionuclidi appartenenti al Gruppo 3 di radiotossicità;
d) 5
Bq per i radionuclidi appartenenti al Gruppo 4 di radiotossicità.
1.3. La concentrazione media dei radionuclidi, intesa come
rapporto tra le quantità di radioattività dei radionuclidi e la massa
di materiale in cui esse sono disperse, è uguale o superiore a 1 Bq/g.
1.4. La suddivisione dei principali radionuclidi nei quattro
gruppi di radiotossicità è riportata nella Tabella I-1 ed è aggiornata
nelle forme e nei modi di cui all'art. 1, comma 2. In attesa dell'aggiornamento
i radionuclidi non riportati nella tabella devono essere considerati appartenenti
al Gruppo 2, ovvero al Gruppo 1 se emettitori di radiazioni alfa, a meno
che la loro appartenenza non sia altrimenti nota sulla base delle indicazioni
dell'Unione europea o di competenti organismi internazionali.
1.5. Ove siano presenti più radionuclidi appartenenti a
gruppi diversi di radiotossicità, le condizioni previste nel punto 1.2
si intendono verificate allorchè sia uguale o superiore a 1 la somma dei
rapporti tra quantità di radioattività di ciascun radionuclide e quantità
di radioattività relativa al Gruppo di radiotossicità di cui al punto
1.2 stesso.
1.6. Nel caso di radionuclidi in equilibrio secolare con
i loro prodotti di decadimento, le quantità di radioattività di cui al
punto 1.2 e le concentrazioni medie di cui al punto 1.3 sono quelle del
radionuclide capostipite. Alcuni radionuclidi ai quali si applica tale
disposizione sono riportati in Tabella I-2.
2. Definizione di materie radioattive naturali
2.1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto sono
considerate materie radioattive naturali l'Uranio naturale (U nat) ed
il Torio naturale (Th nat), con i loro prodotti di decadimento.
2.2. L'Uranio naturale è formato da una miscela di U235, con concentrazione ponderale come si trova in
natura (0,72% circa), di U238
e dei prodotti di decadimento di tali radioisotopi. Il Torio naturale
è formato da Th232 e dai relativi
prodotti di decadimento. Le miscele di Uranio contenenti U235 in percentuale ponderale minore di quella sopra
definita sono denominate Uranio impoverito.
2.3. Ai fini delle disposizioni del presente decreto, per
capostipiti dell'U nat e del Th nat devono intendersi rispettivamente
l'U238 ed il Th232.
3. Coltivazioni minerarie - Operazioni con minerali
3.1. Sono soggette alle disposizioni del presente decreto
le lavorazioni minerarie di cui all'art. 11, in cui si verifichi una delle
seguenti condizioni:
a) il minerale grezzo coltivato, nella sua composizione
media, abbia un tasso di Uranio e/o Torio uguale o superiore all'1 per
cento in peso;
b) la concentrazione media annua di materie radioattive
nell'aria inalata dai lavoratori risulti, in condizioni normali di ventilazione,
uguale o superiore a 1/10 dei valori di concentrazione di cui alla tabella
IV-3 dell'allegato IV;
c) l'intensità media di equivalente di dose nell'ambiente
di lavoro, a distanza non inferiore a 0,1 m dal minerale in posto o abbattuto,
sia uguale o superiore a 0.5 microSv/h.
3.2. Negli impianti di arricchimento di minerali e negli
impianti in cui comunque si effettua una manipolazione di minerale, ivi
inclusa la mera detenzione, le norme di cui al presente decreto di applicano,
indipendentemente dal verificarsi delle condizioni di cui al punto precedente,
allorquando si raggiunga, in uno stadio qualsiasi del processo, un tasso
di sostanze radioattive superiore all'1 per cento in peso di Uranio e/o
di Torio.
4. Particolari attività
4.1. Sono soggette alle disposizioni del presente decreto,
anche per quantità di radioattività o concentrazioni inferiori ai valori
stabiliti nel paragrafo 1, le attività comportanti:
a) la somministrazione di materie radioattive alle persone
a scopo diagnostico, terapeutico, di ricerca scientifica;
b) l'aggiunta di materie radioattive, mirante a sfruttare
la radioattività delle stesse, nelle attività di cui all'art. 98, comma
1, e nei medicinali nonchè l'importazione di tali beni;
c) lo smaltimento nell'ambiente di rifiuti radioattivi provenienti
dalle installazioni di cui ai Capi VI e VII;
d) il riciclo di materiali contenenti sostanze radioattive
dalle installazioni di cui ai Capi VI e VII. Ai fini delle presenti disposizioni,
per riciclo si intende la cessione deliberata dei materiali a soggetti
al di fuori dell'esercizio di attività di cui ai predetti Capi VI e VII,
al fine del riutilizzo dei materiali stessi, anche attraverso lavorazioni.
5. Modalità di applicazioni specifiche
5.1. Con i decreti emanati ai sensi dell'art. 1, comma 2,
del presente decreto vengono stabilite condizioni ed eventuali modalità
di applicazione del decreto stesso, per i seguenti casi:
a) esposizioni al Radon ed ai suoi prodotti di decadimento,
negli ambienti di lavoro;
b) esposizioni alla radiazione cosmica;
c) esposizioni derivanti da radionuclidi naturali, ivi inclusi
quelli di cui al paragrafo 2, presenti in tracce significative in materiali
e in prodotti;
d) radionuclidi derivanti dalla ricaduta di esplosioni nucleari
nelle concentrazioni in cui sono normalmente presenti nell'ambiente;
e) radionuclidi presenti nell'ambiente per effetto dello
smaltimento o dell'immissione in esso di effluenti o di rifiuti radioattivi
o del riciclo di materiale; restano fermi gli obblighi stabiliti dal presente
decreto per quanti effettuano lo smaltimento o il riciclo e quelli stabiliti
all'art. 25 del decreto citato per quanto attiene al ritrovamento di sorgenti;
restano altresì fermi i poteri e gli obblighi relativi agli eventuali
interventi di recupero;
f) radionuclidi presenti in modo diffuso nell'ambiente a
seguito di eventi di natura radiologica, che avvengano anche al di fuori
del territorio della Repubblica;
g) esposizioni al Radon e ai suoi prodotti di decadimento
in ambienti diversi da quelli di cui alla lettera a).
5.2. Restano comunque ferme le disposizioni di cui all'art.
104 per i radionuclidi previsti alle lettere d), e) ed f).
6. Esclusioni
6.1. Le disposizioni del presente decreto, ad eccezione
di quelle relative al controllo sulla radioattività ambientale, di cui
all'art. 104, non si applicano ai radionuclidi derivanti da interazioni
della radiazione cosmica, quali H3,
Be7, C14, Na22,
nelle concentrazioni in cui sono presenti in natura.
7. Macchine radiogene
7.1. Sono soggette alle disposizioni del presente decreto
le macchine radiogene che abbiano una delle seguenti caratteristiche:
1) tubi, valvole e apparecchiature in genere, che accelerino
particelle elementari cariche con energie:
a) superiori a 20 KeV;
b) superiori a 5 KeV ed inferiori o eguali a 20 KeV, quando
l'intensità dell'equivalente di dose, in condizioni normali di funzionamento,
sia eguale o superiore a a una distanza di 0,1 m da qualsiasi punto della superficie esterna
dell'apparecchiatura;
2) tubi catodici in apparecchiature che forniscono immagini
visive, quando l'intensità dell'equivalente di dose, in condizioni normali
di funzionamento, sia eguale o superiore a a una distanza di 0,05 m da qualsiasi punto
della superficie esterna dell'apparecchiatura.
Allegato II
Spedizioni, importazioni ed esportazioni di
rifiuti radioattivi
1. Esenzioni
1.1. Le disposizioni di cui all'art. 32, comma 1, del presente
decreto non si applicano:
a) ai rifiuti radioattivi nei quali la concentrazione di
radionuclidi è inferiore a 100 Bq/g, ovvero a 500 Bq/g nel caso di sostanze
radioattive naturali solide;
b) alle sorgenti sigillate che vengano rispedite dall'utilizzatore
al fornitore e che non contengano materie fissili speciali.
2. Invio di rifiuti radioattivi verso Stati membri dell'Unione
europea
2.1. Il detentore di rifiuti radioattivi sul territorio
italiano che intenda spedirli o farli spedire in altro Stato membro dell'Unione
europea deve far pervenire all'Autorità competente di cui all'art. 32,
comma 2, la domanda di autorizzazione alla spedizione dei rifiuti utilizzando
la parte 1 del Documento uniforme riportato nell'Appendice 1 del presente
Allegato. Copia della domanda deve essere inviata anche all'ANPA.
2.2. L'Autorità competente italiana, acquisisce, ove previsto,
il parere dell'ANPA ed invia per l'approvazione la domanda alle Autorità
competenti del Paese di destinazione e degli eventuali Paesi di transito,
indicate nell'Appendice 2.
2.3. Se tutte le necessarie approvazioni previste per la
spedizione sono state concesse, l'Autorità competente italiana autorizza
il detentore dei rifiuti a procedere all'invio degli stessi, trasmettendogli
la parte 3 del Documento uniforme succitato. Copia di detto documento
viene trasmessa dalla Autorità competente italiana alle Autorità che hanno
comunicato la loro approvazione, nonchè all'ANPA e ai Ministeri dell'interno,
della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, dell'ambiente e dell'industria,
commercio e artigianato, ove quest'ultimo non sia l'Autorità competente
italiana.
2.4. L'Autorità competente italiana invia copia dell'attestato
di ricevimento dei rifiuti radioattivi, trasmessogli dalla Autorità competente
del Paese di destinazione, al detentore che ha proceduto all'invio degli
stessi.
3. Ricevimento di rifiuti radioattivi da Stati membri
della Unione europea
3.1. L'Autorità competente italiana che ha ricevuto dall'Autorità
competente di un Paese membro dell'Unione europea la richiesta per la
spedizione o il transito sul territorio nazionale di rifiuti radioattivi,
sentita ove previsto l'ANPA, comunica all'Autorità competente del Paese
richiedente la propria approvazione, con eventuali condizioni, oppure
il diniego motivato di approvazione, trasmettendole la parte 2 del Documento
uniforme. Copia dello stesso documento viene trasmessa all'ANPA e ai Ministeri
dell'interno, della sanità, del lavoro e previdenza sociale, dell'ambiente
e dell'industria, commercio e artigianato, ove quest'ultimo non sia l'Autorità
competente italiana.
3.2. Entro quindici giorni dal ricevimento dei rifiuti radioattivi
il destinatario sul territorio italiano trasmette all'Autorità competente
italiana e all'ANPA l'attestato di ricevimento, utilizzando il modello
di cui alla parte 5 del Documento uniforme.
3.3. L'Autorità competente italiana invia copia dell'attestato
alle Autorità degli altri Paesi coinvolti nell'operazione.
4. Transito per spedizioni tra Stati membri dell'Unione
europea
4.1. Nel caso di transito sul territorio italiano di rifiuti
radioattivi oggetto di spedizione tra Stati membri dell'Unione europea,
il Ministero dell'industria, commercio e artigianato sentita l'ANPA, trasmette
all'Autorità competente del paese membro dell'Unione europea che ne ha
fatto richiesta la propria approvazione, con eventuali condizioni, oppure
il diniego motivato, utilizzando la parte 2 del Documento uniforme.
4.2. Copia dello stesso documento viene trasmessa all'ANPA
e ai Ministeri dell'interno, della sanità, del lavoro e della previdenza
sociale e dell'ambiente.
5. Importazione di rifiuti radioattivi nell'Unione europea
5.1. Per l'importazione sul territorio italiano di rifiuti
radioattivi provenienti da un Paese esterno all'Unione europea, si segue
la procedura indicata al paragrafo 2, con esclusione del punto 2.4. Il
destinatario sul territorio italiano deve agire come se fosse il detentore
di detti rifiuti.
5.2. L'Autorità competente italiana verifica preventivamente
che il destinatario dei rifiuti radioattivi abbia negoziato una clausola
con il detentore nel Paese terzo, la quale obblighi il detentore stesso
a riprendere i rifiuti qualora la spedizione non possa essere ultimata.
6. Esportazione di rifiuti radioattivi dall'Unione europea
6.1. Per l'esportazione di rifiuti radioattivi dal territorio
italiano verso un Paese esterno all'Unione europea, il detentore presenta
domanda di autorizzazione alla spedizione all'Autorità competente italiana,
utilizzando la parte 1 del Documento uniforme. L'Autorità italiana, acquisito,
ove previsto, il parere dell'ANPA, trasmette la domanda all'Autorità del
Paese di destinazione e alle Autorità degli eventuali Paesi di transito.
6.2. L'Autorità competente italiana verifica preventivamente
che il detentore dei rifiuti abbia negoziato con il destinatario degli
stessi una clausola contrattuale che obblighi quest'ultimo a rendere tempestivamente
una dichiarazione o un attestato dell'avvenuto arrivo dei rifiuti indicante
altresì il valico di frontiera d'ingresso nel Paese di destinazione.
6.3. Acquisite le approvazioni degli eventuali Paesi di
transito, l'Autorità competente italiana autorizza il detentore ad effettuare
la spedizione, trasmettendogli la parte 3 del Documento uniforme e invia
copia di detto documento all'Autorità del Paese di destinazione e alle
Autorità degli eventuali Paesi di transito. Copia dello stesso documento
viene trasmessa all'ANPA e ai Ministeri dell'interno, della sanità, del
lavoro e previdenza sociale, dell'ambiente e dell'industria, commercio
e artigianato, ove quest'ultimo non sia l'Autorità competente italiana.
6.4. Entro due settimane a decorrere dalla data di arrivo
a destinazione dei rifiuti radioattivi, il detentore iniziale dei rifiuti
stessi, utilizzando la parte 5 del Documento uniforme, notifica all'Autorità
competente italiana che detti rifiuti hanno raggiunto la loro destinazione,
indicando l'ultimo valico di frontiera dell'Unione europea attraversato.
7. Transito di rifiuti radioattivi provenienti e destinati
a un Paese non facente parte dell'Unione europea
7.1. Per il transito sul territorio italiano di rifiuti
radioattivi provenienti e destinati verso un Paese non facente parte dell'Unione
europea, per i quali l'Italia è il Paese d'ingresso nell'Unione va seguita
la procedura indicata al paragrafo 2, con esclusione del punto 2.4. E'
considerato detentore il responsabile della spedizione sul territorio
italiano.
7.2. Il Ministero dell'industria, commercio e artigianato
verifica preventivamente che il detentore dei rifiuti radioattivi con
sede nel Paese esterno all'Unione europea si sia impegnato formalmente,
mediante una dichiarazione, a riprendere i rifiuti qualora la spedizione
non possa essere ultimata.
8. Documentazione di accompagnamento delle spedizioni
di rifiuti radioattivi
8.1. Il detentore di rifiuti radioattivi, prima di ciascuna
spedizione, compila un elenco dei colli oggetto della spedizione stessa,
utilizzando la parte 4 del Documento uniforme. Detto elenco deve accompagnare,
insieme alle parti 1 e 3 del Documento uniforme, i rifiuti radioattivi
durante la spedizione e dovrà essere allegato all'attestato di ricevimento.
9. Criteri per le autorizzazioni
9.1. Non possono essere autorizzate esportazioni di rifiuti
radioattivi:
a) con destinazione a sud della latitudine 60° sud;
b) verso uno Stato che non sia membro dell'Unione europea
e che sia parte della quarta Convenzione ACP-CEE, salvo quanto previsto
al punto 9.2, lett. a) e b);
c) verso un paese esterno all'Unione europea che, in base
ai criteri definiti dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 20 della
direttiva 92/3/Euratom, non possegga risorse tecniche, giuridiche o amministrative
atte a garantire una gestione sicura dei rifiuti.
9.2. Se sono rispettate le disposizioni di legge applicabili,
le autorizzazioni di cui all'art. 32, comma 1, non possono essere rifiutate:
a) per il ritorno al paese di origine di rifiuti radioattivi
equivalenti a quelli che siano stati in precedenza spediti o esportati
ai fini del loro trattamento;
b) per il ritorno al paese di origine dei rifiuti radioattivi
e degli altri materiali prodotti dal ritrattamento di combustibile nucleare
irradiato che sia stato effettuato in un paese diverso;
c) per il ritorno dei rifiuti al detentore che ha effettuato
la spedizione, nel caso in cui questa non possa essere ultimata.
9.3. Una domanda può riguardare più di una spedizione purchè:
a) i residui radioattivi a cui essa si riferisce presentino
essenzialmente le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e radioattive,
e
b) si tratti di spedizioni dal medesimo detentore al medesimo
destinatario e siano coinvolte le stesse autorità competenti, e
c) gli inoltri previsti, qualora le spedizioni interessino
Paesi terzi, siano effettuati attraverso lo stesso valico di frontiera
di entrata e/o di uscita dell'Unione europea e attraverso lo stesso valico
di frontiera del Paese terzo o dei Paesi terzi interessati, salvo diverso
accordo tra le autorità competenti interessate.
9.4. L'autorizzazione è valida per un periodo non superiore
a tre anni.
9.5. Le condizioni di cui ai punti 3.1 e 4.1 eventualmente
definite dall'Autorità competente italiana non possono essere più gravose
di quelle previste per analoghe spedizioni nazionali.
Allegato III
Determinazione, ai sensi dell'art. 82 del presente
decreto, delle modalità
e dei criteri per la classificazione dei lavoratori,
degli apprendisti
e degli studenti, nonchè delle aree di lavoro
0. Definizioni
0.1. Ai fini del presente Allegato valgono, oltre quelle
di cui al Capo II, le definizioni di cui al punto 0.1 dell'Allegato IV.
1. Classificazione dei lavoratori ai fini della radioprotezione
1.1. Sono classificati lavoratori esposti i soggetti che,
in ragione della attività lavorativa svolta per conto del datore di lavoro,
sono suscettibili di una esposizione alle radiazioni ionizzanti superiore
ad uno qualsiasi dei limiti fissati per le persone del pubblico dall'Allegato
IV.
1.2. Sono considerati lavoratori non esposti i soggetti
sottoposti, in ragione dell'attività lavorativa svolta per conto del datore
di lavoro, ad una esposizione non superiore ad uno qualsiasi dei limiti
fissati per le persone del pubblico dall'Allegato IV.
2. Apprendisti e studenti
2.1. AI fini dell'applicazione delle disposizioni del presente
decreto gli apprendisti e gli studenti esposti al rischio derivante dalle
radiazioni ionizzanti, in ragione della attività di studio o di apprendistato,
vengono suddivisi nelle seguenti categorie:
a) apprendisti e studenti, di età non inferiore a 18 anni,
che si avviano ad una professione nel corso della quale saranno esposti
alle radiazioni ionizzanti, o i cui studi implicano necessariamente l'impiego
di sorgenti di radiazioni ionizzanti;
b) apprendisti e studenti di età compresa tra 16 e 18 anni,
che si trovino nelle condizioni di cui alla precedente lettera a);
c) apprendisti e studenti di età non inferiore a 16 anni,
che non si trovino nelle condizioni di cui alla lettera a);
d) apprendisti e studenti di età inferiore a 16 anni.
3. Classificazione dei lavoratori esposti, degli apprendisti
e degli studenti
3.1. Sono classificati in Categoria A i lavoratori esposti
che, sulla base degli accertamenti compiuti dall'esperto qualificato ai
sensi del paragrafo 5, sono suscettibili di un'esposizione superiore,
in un anno solare, ad uno dei seguenti valori;
a) 6 mSv per esposizione globale o di equivalente di dose
efficace;
b) i tre decimi di uno qualsiasi dei limiti di dose fissati
al punto 2.1 dell'Allegato IV, per il cristallino, la pelle nonchè per
le mani, avambracci, piedi e caviglie, con le modalità di valutazione
stabilite al predetto punto.
3.2. I lavoratori esposti non classificati in Categoria
A ai sensi del punto 3.1 sono classificati in Categoria B.
3.3. Agli apprendisti ed agli studenti di cui alla lettera
a) del punto 2.1 si applicano le modalità di classificazione stabilite
per i lavoratori al paragrafo 1 e ai punti 3.1 e 3.2.
3.4. Sono classificati in Categoria A i prestatori di lavoro
addetti alle lavorazioni minerarie disciplinate dal Capo IV del presente
decreto, salvo esplicita dimostrazione di non necessità da parte di un
esperto qualificato.
4. Classificazione e delimitazione delle aree di lavoro
4.1. Ogni area di lavoro in cui, sulla base degli accertamenti
compiuti dall'esperto qualificato ai sensi del paragrafo 5 del presente
Allegato, sussiste per i lavoratori in essa operanti il rischio di superamento
di uno qualsiasi dei valori di cui al precedente punto 3.1 è classificata
Zona Controllata.
4.2. Ogni area di lavoro in cui sussiste per i lavoratori
in essa operanti il rischio di superamento di uno dei limiti di dose fissati
per le persone del pubblico nell'Allegato IV, ma che non debba essere
classificata Zona Controllata ai sensi del punto 4.1, è classificata Zona
Sorvegliata.
4.3. Le Zone Controllate e le Zone Sorvegliate sono segnalate
utilizzando la segnaletica definita dalle norme di buona tecnica o comunque
in maniera visibile e comprensibile. Le Zone Controllate sono delimitate
e le modalità di accesso ad esse sono regolamentate.
5. Accertamenti dell'esperto qualificato
5.1. L'accertamento delle condizioni di cui ai paragrafi
1, 3 e 4 deve essere effettuato da un esperto qualificato di cui all'art.
77 e da questi comunicato al datore di lavoro ai sensi dell'art. 80.
5.2. Nell'accertamento di cui al punto 5.1 si deve tener
conto:
a) del rischio di esposizione interna ed esterna, secondo
le modalità stabilite nell'Allegato IV;
b) del contributo delle esposizioni conseguenti a eventi
anomali e malfunzionamenti che, senza comportare esposizioni accidentali
e di emergenza, siano suscettibili di aumentare le dosi dei singoli derivanti
dalla normale attività lavorativa programmata.
6. Sorveglianza fisica della radioprotezione
6.1. La sorveglianza fisica della radioprotezione deve essere
effettuata, ai sensi dell'art. 75, ove le attività svolte comportino la
classificazione delle aree di lavoro in una o più Zone Controllate o in
una o più Zone Sorvegliate oppure comportino la classificazione degli
addetti alle attività come lavoratori esposti, anche di Categoria B, o
come apprendisti e studenti ad essi equiparati ai sensi dei punti 3.3
e 3.4.
6.2. La sorveglianza fisica deve comunque essere effettuata
nelle seguenti installazioni:
a) impianti nucleari di cui all'art. 7;
b) miniere di cui al Capo IV;
c) installazioni soggette all'autorizzazione di cui all'art.
33;
d) installazioni soggette al nulla osta di Categoria B ai
sensi dell'art. 29;
e) installazioni soggette all'autorizzazione di cui all'art.
13 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860;
f) installazioni soggette al nulla osta di Categoria A ai
sensi dell'art. 28.
6.3. Fermo restando quanto stabilito al punto 6.1, la sorveglianza
fisica può non essere effettuata per le installazioni di cui alle lettere
d) ed e) del punto 6.2, quando sia data esplicita dimostrazione di non
necessità da parte di un esperto qualificato nella relazione di radioprotezione
di cui al comma 2 dell'art. 61 del presente decreto.
7. Valutazione delle dosi
7.1. La valutazione delle dosi ricevute o impegnate deve
essere effettuata, in modo sistematico, dall'esperto qualificato mediante
apparecchi o metodiche di misura di tipo individuale per i lavoratori
classificati in categoria A.
7.2. Con motivata relazione, ai sensi dell'art. 80, l'esperto
qualificato indica, per gli effetti di cui all'art. 79, comma 4, se le
valutazioni individuali di cui al punto precedente siano impossibili o
insufficienti, in quanto tecnicamente non significative in relazione al
tipo ed alle caratteristiche delle sorgenti di radiazioni, alle specifiche
modalità delle esposizioni ed alla sensibilità delle metodiche di misura.
7.3. Nei casi in cui sia stata ritenuta la non significatività
tecnica delle valutazioni individuali, nella relazione di cui al punto
7.2 vengono indicati i criteri e le modalità specifiche con cui sono utilizzati,
sempre ai fini delle valutazioni individuali di cui al punto 7.1, i dati
della sorveglianza dell'ambiente di lavoro o quelli relativi a misurazioni
individuali su altri lavoratori esposti classificati in categoria A.
8. Sorveglianza fisica ambientale nelle Zone Controllate
e nelle Zone Sorvegliate
8.1. L'esperto qualificato, nell'ambito della sorveglianza
fisica della protezione nelle Zone Controllate e nelle Zone Sorvegliate,
deve effettuate le seguenti valutazioni nell'ambiente di lavoro:
a) della concentrazione volumetrica o superficiale dei radionuclidi
contaminanti e della natura, stato fisico e forma chimica di essi;
b) della dose assorbita o della fluenza delle radiazioni,
nonchè della natura e del fattore di qualità di esse.
9. Esposizioni eccezionali concordate
9.1. In situazioni che si presentano nel corso di operazioni
normali, quando non si possano utilizzare altre tecniche che permettano
di evitarlo, lavoratori classificati in Categoria A possono essere sottoposti
ad esposizioni eccezionali concordate.
9.2. I datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti, nell'ambito
delle rispettive attribuzioni e competenze, possono adibire alle operazioni
che comportano l'esposizione eccezionale concordata soltanto lavoratori
scelti tra quelli preventivamente indicati dal medico autorizzato sulla
base dell'età e dello stato di salute.
9.3. Non possono essere in nessun caso sottoposti ad esposizioni
eccezionali concordate:
a) le donne in età fertile;
b) i lavoratori che abbiano subito, nei dodici mesi precedenti,
per qualsiasi motivo, esposizioni comportanti dosi superiori ai valori
dei limiti stabiliti ai paragrafi 1 e 2 dell'Allegato IV.
9.4. Non possono altresì essere sottoposti ad esposizione
eccezionale concordata i lavoratori che non si siano volontariamente dichiarati
disponibili, dopo aver ricevuto dall'esperto qualificato un'informazione
completa sui rischi e sulle precauzioni da adottare nel corso delle operazioni
in questione.
9.5. Le modalità tecniche dell'esposizione eccezionale concordata
debbono essere preventivamente approvate per iscritto dall'esperto qualificato
incaricato della sorveglianza fisica della protezione.
9.6. La dose ricevuta o impegnata a seguito di un'esposizione
eccezionale concordata non deve in ogni caso superare il doppio dei valori
dei limiti di dose fissati per anno solare ai paragrafi 1 e 2 dell'Allegato
IV.
9.7. Alle esposizioni eccezionali concordate si applicano
le disposizioni di cui all'art. 91 ed al paragrafo 8 dell'Allegato IV.
continua
|