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Art. 133

(Commissione permanente per l'informazione sulla protezione

contro i rischi da radiazioni ionizzanti)

1. E' istituita presso il Ministero della sanità una commissione permanente per l'informazione sulla protezione contro i rischi da radiazioni ionizzanti, con il compito di:

a) predisporre ed aggiornare le informazioni preventive di cui agli artt. 130 e 132 e di indicare le vie di comunicazione idonee alla loro diffusione, nonchè la frequenza della diffusione stessa;

b) predisporre gli schemi generali delle informazioni da diffondere in caso di emergenza di cui all'art. 131 e indicare i criteri per l'individuazione degli idonei mezzi di comunicazione;

c) fornire consulenza agli organi di cui all'art. 134;

d) studiare le modalità per la verifica che l'informazione preventiva sia giunta alla popolazione, utilizzando anche le strutture del servizio sanitario nazionale ed il sistema informativo sanitario.

2. La commissione è nominata con decreto del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'interno, per il coordinamento della protezione civile e dell'ambiente, sentita l'ANPA. La commissione è composta da quindici esperti in materia di radioprotezione, protezione civile e comunicazioni di massa. Con il medesimo decreto sono stabilite le norme di funzionamento della commissione stessa.

Art. 134

(Procedure di attuazione)

1. Con decreto del Ministro della sanità, d'intesa con i Ministri dell'interno, per il coordinamento della protezione civile e dell'ambiente, sentita l'ANPA e le altre amministrazioni interessate, sono individuati le autorità e gli enti che provvedono o concorrono alla diffusione dell'informazione di cui all'art. 130, i relativi compiti e le modalità operative in funzione dei destinatari dell'informazione stessa.

2. Le modalità operative per la definizione e per la diffusione delle informazioni di cui all'art. 131 vengono stabilite nei piani di intervento. A tal fine i prefetti e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coordinamento della protezione civile predispongono, nell'ambito dei piani di intervento di rispettiva competenza, i piani di informazione della popolazione, sulla base degli schemi predisposti dalla commissione permanente di cui all'art. 133.

Art. 135

(Diffusione dell'informazione nell'Unione europea)

1. L'informazione diffusa ai sensi dell'art. 131 viene comunicata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coordinamento della protezione civile alla Commissione europea ed agli Stati membri interessati o che rischiano di essere interessati, secondo quanto previsto all'art. 10, comma 2, della direttiva del Consiglio del 27 novembre 1989, n. 89/618/Euratom, concernente l'informazione della popolazione sui provvedimenti di protezione sanitaria applicabili e sui comportamenti da adottare in caso di emergenza radiologica.

2. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coordinamento della protezione civile comunica alla Commissione europea, su richiesta di quest'ultima, le informazioni di cui agli artt. 130 e 132.

Capo XI

NORME PENALI

Art. 136

(Contravvenzioni al capo V)

1. Chiunque viola gli obblighi di notifica, d'informativa, di registrazione o di riepilogo, di denunzia, di comunicazione e di tenuta della contabilità di cui al capo V è punito con l'arresto sino a quindici giorni o con l'ammenda da un milione a cinque milioni.

2. Chiunque viola le particolari prescrizioni di cui all'art. 21, comma 1, è punito con l'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda da cinque a venti milioni.

Art. 137

(Contravvenzioni al capo VI)

1. L'impiego di sorgenti di radiazioni di categoria A senza il nulla-osta di cui all'art. 28, comma 1, è punito con l'arresto da due a sei mesi o con l'ammenda da venti a ottanta milioni; chi non osserva le particolari prescrizioni di cui al nulla-osta è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da cinque a venti milioni.

2. L'impiego di sorgenti di radiazioni di categoria B senza il nulla-osta di cui all'art. 29, comma 1, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da cinque a venti milioni; chi non osserva le particolari prescrizioni di cui al nulla-osta è punito con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da uno a cinque milioni.

3. Chi effettua lo smaltimento di rifiuti radioattivi senza l'autorizzazione di cui all'art. 30, comma 1, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da cinque a venti milioni; chi non osserva le particolari prescrizioni di cui all'autorizzazione è punito con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da uno a cinque milioni.

4. Chi effettua le attività di cui agli artt. 31, comma 1, e 32, comma 1, senza le richieste autorizzazioni è punito con l'arresto da due a sei mesi e con l'ammenda da venti a ottanta milioni.

5. Colui il quale effettua una delle attività di cui all'art. 33, comma 1, senza il preventivo nulla-osta è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da venti a cento milioni; chi non osserva le particolari prescrizioni di cui all'art. 33, comma 2, è punito con l'arresto da due a sei mesi e con l'ammenda da venti a ottanta milioni.

6. Chiunque viola gli obblighi di registrazione e di riepilogo di cui all'art. 34, commi 1 e 2, è punito con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da uno a cinque milioni.

Art. 138

(Contravvenzioni al capo VII)

1. Chi pone in esercizio gli impianti di cui all'art. 37, comma 1, senza la relativa licenza è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da venti a cento milioni.

2. Il titolare dell'autorizzazione di cui all'art. 6 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860 e il titolare del nulla-osta di cui all'art. 37 della presente legge che mettono in esecuzione progetti particolareggiati di impianti nucleari senza l'approvazione di cui all'art. 41, comma 1, sono puniti con l'arresto da due a sei mesi o con l'ammenda da venti a ottanta milioni.

3. Chiunque viola le prescrizioni contenute nell'autorizzazione, nel nulla-osta e nella licenza di esercizio, o contravviene agli obblighi di cui agli artt. 46, 48, comma 1, 53, 54, 55 e 57 è punito con l'arresto da due a sei mesi o con l'ammenda da venti a ottanta milioni; la violazione degli adempimenti di cui all'art. 48, commi 3 e 4, è punita con l'arresto sino a quindici giorni o con l'ammenda da uno a cinque milioni.

Art. 139

(Contravvenzioni ai capi IV e VIII)

1. Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro, dai dirigenti e dai direttori delle miniere:

a) chi viola gli artt. 12, 13, 15, 16, 17, 61, comma 3; 62, commi 2 e 4; 63, comma 2; 65, 67, 69, commi 1 e 3; 71, 73, 74, 75, 77, 83, 84, commi 1 e 2; 85, commi 1, 4 e 5; 86, commi 1 e 2; 87, 91, 92, comma 1, è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da tre a otto milioni;

b) chi viola gli artt. 14, 61, commi 2 e 4; 66, 72, 80, commi 2 e 3; 81, commi 3, 4 e 5, è punito con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da uno a cinque milioni.

2. Contravvenzioni commesse dai preposti:

a) chi viola gli artt. 61, commi 3 e 4; 67, 73, 74, è punito con l'arresto sino ad un mese o con l'ammenda da lire duecentomila a un milione.

3. Contravvenzioni commesse dai lavoratori:

a) chi viola gli artt. 64, 68, 69, comma 2, è punito con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila.

4. Contravvenzioni commesse dagli esperti qualificati e dai medici addetti alla sorveglianza medica:

a) l'esercizio di funzioni tipiche degli esperti qualificati e dei medici autorizzati ad opera di soggetti non legittimati è punito con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da uno a cinque milioni;

b) chi viola gli artt. 79, 80, comma 1; 81, comma 1; 84, commi 5 e 6; 85, comma 5; 86, comma 3; 89, 90, 92, commi 2 e 3, è punito con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire cinquecentomila a tre milioni.

5. Contravvenzioni commesse nell'esercizio dei servizi di dosimetria:

a) chi viola gli obblighi di cui all'art. 76 è punito con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da uno a cinque milioni.

Art. 140

(Contravvenzioni al capo IX)

1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli artt. 98, 99, 102, 103 e 108, è punito con l'arresto da due a sei mesi o con l'ammenda da venti a ottanta milioni; nei casi di grave o continuato superamento dei limiti di cui all'art. 96, il contravventore è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da lire venti a cento milioni.

2. L'esercente ed il vettore che omettono di effettuare gli adempimenti di cui all'art. 100 sono puniti con l'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinque a venti milioni.

3. Gli esercenti che omettono di effettuare gli adempimenti di cui all'art. 101 sono puniti con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire venti a ottanta milioni.

4. Chiunque viola le disposizioni di cui agli artt. 107; 111, commi 6 e 9; 113, è punito con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire uno a cinque milioni.

Art. 141

(Contravvenzioni al capo X)

1. Il direttore responsabile che omette gli adempimenti di cui all'art. 122, commi 2 e 3, è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da lire venti a cento milioni. La stessa pena si applica al comandante della nave ed al trasportatore nelle ipotesi di cui agli artt. 124 e 125.

Art. 142

(Contravvenzioni al capo XII)

1. Chiunque viola l'obbligo di registrazione di cui all'art. 154, comma 3, o contravviene all'art. 157, commi 1 e 2, è punito con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da uno a cinque milioni.

Art. 143

(Prescrizione)

1. Alle contravvenzioni di cui ai capi IV e VIII del presente decreto si applica l'istituto della prescrizione di cui agli artt. da 19 a 25 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758.

Capo XII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 144

(Industria estrattiva)

1. Sino all'emanazione del decreto di cui all'art. 11, comma 1, continuano ad avere efficacia le disposizioni del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e il Ministro della sanità, del 13 maggio 1978.

Art. 145

(Materie fissili speciali, materie grezze minerali e combustibili)

1. Sino all'emanazione del decreto di cui all'art. 23 continuano ad avere efficacia le disposizioni del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 4 novembre 1982.

Art. 146

(Regime transitorio per i provvedimenti autorizzativi di cui al capo VI)

1. Coloro che, al momento dell'entrata in vigore dei decreti di cui all'art. 27, comma 2, all'art. 30, comma 2, all'art. 31, comma 1, e all'art. 33, comma 2, svolgono le attività ivi previste debbono presentare, entro sei mesi, domanda di autorizzazione, salvo quanto stabilito al comma 2.

2. Qualora i soggetti di cui al comma 1 siano già in possesso di provvedimenti autorizzativi ai sensi delle disposizioni precedentemente vigenti, debbono chiedere, entro due anni, la conversione o la convalida dei provvedimenti medesimi alle amministrazioni titolari della potestà autorizzativa secondo le norme del presente decreto.

3. Ove i provvedimenti autorizzativi in possesso dei soggetti di cui al comma 2 prevedano il rinnovo, la richiesta di conversione deve essere presentata nei termini previsti dai provvedimenti in questione.

4. In attesa dei provvedimenti di conversione, di convalida, di nulla osta o di autorizzazione di cui ai commi precedenti, è consentita la prosecuzione dell'esercizio delle attività, nel rispetto delle modalità, limiti e condizioni con cui la stessa veniva svolta.

5. Con i decreti di cui al comma 1 sono stabilite le modalità per il rilascio dei provvedimenti amministrativi previsti nel presente articolo.

6. Sino all'entrata in vigore delle leggi di cui all'art. 29, comma 2, e all'art. 30, comma 2, il nulla osta per l'impiego di categoria B e l'autorizzazione allo smaltimento di rifiuti nell'ambiente di cui allo stesso art. 30 sono rilasciate secondo le disposizioni vigenti in ogni regione o provincia autonoma.

7. Sino all'emanazione del decreto di cui all'art. 32, comma 4, valgono le disposizioni di cui all'all. II.

Art. 147

(Provvedimenti autorizzativi di cui al capo VII)

1. I provvedimenti autorizzativi, le approvazioni, i certificati nonchè tutti gli atti già emanati per gli impianti di cui al capo VII del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, conservano a tutti gli effetti la loro efficacia. Per gli impianti considerati all'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, si applicano le disposizioni di cui all'art. 146.

Art. 148

(Regime transitorio per i procedimenti autorizzativi in corso)

1. I procedimenti autorizzativi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, che siano in corso al momento dell'applicazione del presente decreto, continuano, con esclusione di quelli inerenti alla disattivazione degli impianti nucleari, ad essere disciplinati dal predetto decreto; ai relativi provvedimenti di autorizzazione conclusivi si applicano le disposizioni dell'art. 146, a decorrere dalla data di emanazione di tali provvedimenti.

Art. 149

(Commissione medica per l'accertamento dell'idoneità fisica e psichica)

1. Sino a quando non saranno aggiornate le norme regolamentari relative al riconoscimento dell'idoneità alla direzione ed alla conduzione degli impianti nucleari, ai sensi dell'art. 9 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, il comma 2 dell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1450, è così modificato:

"La Commissione è composta:

a) da un ispettore medico del lavoro, designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che la presiede;

b) da uno specialista in psichiatria, o specializzazione equipollente, e da uno specialista in neurologia, o specializzazione equipollente, designati dal Ministero della sanità;

c) da un medico iscritto nell'elenco di cui all'art. 88 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230".

2. Inoltre, in attesa dell'aggiornamento delle norme regolamentari di cui al comma 1, l'art. 35 del presente decreto è così modificato:

"Le spese per il funzionamento delle commissioni di cui al presente capo sono a carico dell'ANPA, il cui consiglio di amministrazione delibererà anche in ordine al trattamento economico da corrispondere. L'ANPA fornirà agli ispettorati provinciali del lavoro gli stampati per il rilascio delle patenti".

Art. 150

(Esperti qualificati, medici autorizzati e medici competenti -
Documentazione relativa alla sorveglianza fisica e medica)

1. Sino all'emanazione dei decreti di cui agli artt. 78 e 88 valgono le disposizioni di cui all'allegato V.

2. Le iscrizioni negli elenchi nominativi degli esperti qualificati e dei medici autorizzati istituiti dal decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, conservano a tempo indeterminato la loro validità, numero progressivo e, se presenti, le loro limitazioni all'attività in campo sanitario.

3. Le domande di ammissione all'esame di abilitazione presentate entro il 31 dicembre 1995 vengono esaminate e portate a termine secondo le modalità indicate dal decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1972, n. 1150.

4. Le commissioni di cui agli articoli 16 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1972, n. 1150, rimangono in carica fino al termine di validità previsto dal relativo decreto ministeriale di nomina.

5. In attesa dell'emanazione dei decreti di cui agli artt. 81, comma 6, e 90, comma 5, la documentazione relativa alla sorveglianza fisica e medica della radioprotezione dei lavoratori esposti è tenuta e conservata secondo le modalità previste nel decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 13 luglio 1990, n. 449, che stabilisce altresì i modelli di tale documentazione.

6. In attesa dell'emanazione del decreto di cui all'art. 81, comma 6, gli obblighi di cui all'art. 62, comma 2, lett. e) e comma 3, sono adempiuti mediante prospetti, sottoscritti dall'esperto qualificato, compilati in base alla documentazione di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 13 luglio 1990, n. 449.

Art. 151

(Classificazione degli ambienti di lavoro e dei lavoratori -

Particolari modalità di esposizione)

1. Sino all'emanazione del decreto di cui all'art. 82 valgono le disposizioni stabilite nell'allegato III.

Art. 152

(Prima applicazione delle disposizioni

concernenti i limiti di esposizione)

1. Sino all'emanazione dei decreti di cui all'art. 96, commi 1 e 3, al fine di garantire comunque con la massima efficacia la tutela sanitaria dei lavoratori e della popolazione dai rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti, valgono i limiti, i valori, le grandezze ed i criteri stabiliti dell'allegato IV del presente decreto.

Art. 153

(Guide tecniche)

1. L'ANPA, sentiti gli altri enti ed organismi interessati, può elaborare e diffondere, a mezzo di guide, anche in relazione agli standard internazionali, norme di buona tecnica in materia di sicurezza nucleare e protezione sanitaria.

Art. 154

(Rifiuti con altre caratteristiche di pericolosità -

Radionuclidi a vita breve)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta formulata d'intesa dai Ministri dell'ambiente e della sanità, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita l'ANPA, sono definiti i criteri e le modalità da rispettare per la gestione dei rifiuti radioattivi che presentano anche caratteristiche di pericolosità diverse dal rischio da radiazioni, nonchè per il loro smaltimento nell'ambiente.

2. Le norme del presente decreto non si applicano allo smaltimento nell'ambiente, nonchè al conferimento a terzi ai fini dello smaltimento, dei rifiuti contenenti radionuclidi con tempo di dimezzamento fisico inferiore a settantacinque giorni e che non abbiano concentrazione superiore ai valori determinati ai sensi dell'art. 1 del presente decreto, sempre che lo smaltimento avvenga nel rispetto delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e successivi provvedimenti.

3. I dati relativi ad ogni smaltimento o ad ogni conferimento a terzi di rifiuti, effettuati ai sensi delle disposizioni di cui al comma 2, che dimostrino il rispetto delle condizioni ivi stabilite, debbono essere registrati e trasmessi, su richiesta, all'Agenzia regionale o della Provincia autonoma, di cui all'art. 3 della legge 21 gennaio 1994, n. 61, agli organi del servizio sanitario nazionale competenti per territorio ed all'ANPA.

Art. 155

(Consultazione del comitato di coordinamento degli interventi

per la radioprotezione dei lavoratori e delle popolazioni)

1. Il Comitato di coordinamento degli interventi per la radioprotezione dei lavoratori e delle popolazioni, di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619, viene consultato dai Ministri dell'ambiente e dalla sanità ai fini dell'emanazione dei decreti applicativi di loro competenza previsti dal presente decreto, nonchè ai fini della predisposizione dei pareri che i Ministri suddetti sono chiamati a dare su schemi di decreti applicativi la cui emanazione sia competenza di altri Ministri.

2. Nei casi di cui al comma 1, per le materie di competenza anche del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai lavori del Comitato è chiamato a partecipare un rappresentante del Ministero stesso.

Art. 156

(Specifiche modalità applicative per il trasporto)

1. Fermo restando quanto stabilito all'art. 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e dell'interno, sentita l'ANPA, possono essere indicate specifiche modalità di applicazione delle disposizioni del presente decreto alla attività di trasporto di materie radioattive, anche al fine di un'armonizzazione con le norme internazionali in materia.

Art. 157

(Sorveglianza radiometrica su materiali)

1. I soggetti che, a scopo industriale o commerciale, compiono operazioni di fusione di rottami o di altri materiali metallici di risulta sono tenuti ad effettuare una sorveglianza radiometrica sui predetti materiali e rottami, al fine di rilevare la presenza in essi di eventuali sorgenti dismesse. Nel caso di ritrovamento si applica quanto disposto dall'art. 25, comma 3.

2. Agli obblighi di cui al comma 1 sono altresì tenuti i soggetti che esercitano attività, a scopo commerciale, comportanti la raccolta ed il deposito dei predetti materiali e rottami. Sono escluse le attività che comportano esclusivamente il trasporto.

3. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale e dell'ambiente, sentita l'ANPA, sono stabilite le condizioni di applicazione del presente articolo, indipendentemente dal verificarsi delle condizioni fissate ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 1, e le eventuali esenzioni.

Art. 158

(Semplificazione dei procedimenti amministrativi)

1. Ai provvedimenti autorizzativi di cui al presente decreto non si applicano le disposizioni previste dall'art. 2, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Art. 159

(Altre disposizioni per impianti e laboratori nucleari)

1. Ai fini del coordinamento delle norme del presente decreto con quelle contenute in altre disposizioni di legge, ed in particolare nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, per impianti e laboratori nucleari si intendono gli impianti e le installazioni di cui agli artt. 7, 28 e 33 del presente decreto.

Art. 160

(Termini per l'applicazione)

1. Ove non diversamente previsto ai commi successivi, le disposizioni del presente decreto si applicano a partire al 1° gennaio dell'anno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale.

2. Le disposizioni di cui agli artt. 18, 19, 20, 21, comma 3, 22, 24, 26, 27, 30, 31, 33, 34, 98, 101 e 105, secondo periodo, si applicano tre mesi dopo l'entrata in vigore dei decreti previsti negli stessi articoli.

3. Le disposizioni di cui al capo VIII relative alla sorveglianza medica dei lavoratori non classificati in categoria A si applicano dal 1° luglio dell'anno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale.

4. Le disposizioni di cui all'art. 107 si applicano tre anni dopo la data di entrata in vigore dei decreti previsti in tale articolo; nelle more, le attività continuano a svolgersi secondo le condizioni già in atto. All'ANPA e all'ISPESL sono attribuite le funzioni di istituti abilitati di cui all'art. 107, comma 3.

5. Sino alle date a partite dalle quali si applicano le disposizioni richiamate ai commi 1, 2 e 3 conservano efficacia le corrispondenti disposizioni stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, con le relative modalità e soglie di applicazione.

Art. 161

(Decreti di attuazione)

1. Le norme di attuazione previste dal presente decreto devono essere emanate entro il 31 dicembre 1995. Tali norme saranno informate ai principi del sistema di protezione radiologica di cui all'art. 2, al fine di garantire con la massima efficacia la protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori e la protezione dell'ambiente, e terranno conto delle indicazioni comunitarie e di quelle delle altre competenti organizzazioni internazionali in materia.

2. I pareri previsti per l'emanazione delle norme di attuazione di cui al comma 1 debbono essere trasmessi entro novanta giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine i pareri si intendono favorevoli.

3. Sulle norme di attuazione di cui al comma 1 è sentita la Conferenza Stato-Regioni ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 162

(Disposizioni particolari per il Ministero della difesa)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della difesa, sentito il Consiglio interministeriale di coordinamento e consultazione, è emanato il regolamento di sicurezza nucleare e protezione sanitaria per l'amministrazione della difesa.

2. Il regolamento, tenuto conto delle particolari esigenze connesse ai compiti istituzionali delle forze armate in tempo di pace, si uniformerà ai principi di radioprotezione fissati nel presente decreto e nella normativa comunitaria cosicchè sia garantita la protezione della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti.

Art. 163

(Abrogazione)

1. E' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

2. I riferimenti al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, contenuti in leggi, decreti, regolamenti, circolari, si intendono riferiti ai corrispondenti istituti del presente decreto legislativo.

Allegato I

Determinazione delle condizioni di applicazione delle disposizioni

del presente decreto per le materie radioattive

e per le macchine radiogene

1. Materie radioattive

1.1. Sono soggette alle disposizioni del presente decreto, salvo quanto diversamente disposto ai paragrafi 3 e 4, le attività indicate al comma 1, lett. b) dell'art. 1 allorchè si verifichino congiuntamente le condizioni di cui ai punti 1.2 e 1.3.

1.2. La quantità totale di radioattività è uguale o superiore a:

a) 5 Bq per i radionuclidi appartenenti al Gruppo 1 di radiotossicità;

b) 5 Bq per i radionuclidi appartenenti al Gruppo 2 di radiotossicità;

c) 5 Bq per i radionuclidi appartenenti al Gruppo 3 di radiotossicità;

d) 5 Bq per i radionuclidi appartenenti al Gruppo 4 di radiotossicità.

1.3. La concentrazione media dei radionuclidi, intesa come rapporto tra le quantità di radioattività dei radionuclidi e la massa di materiale in cui esse sono disperse, è uguale o superiore a 1 Bq/g.

1.4. La suddivisione dei principali radionuclidi nei quattro gruppi di radiotossicità è riportata nella Tabella I-1 ed è aggiornata nelle forme e nei modi di cui all'art. 1, comma 2. In attesa dell'aggiornamento i radionuclidi non riportati nella tabella devono essere considerati appartenenti al Gruppo 2, ovvero al Gruppo 1 se emettitori di radiazioni alfa, a meno che la loro appartenenza non sia altrimenti nota sulla base delle indicazioni dell'Unione europea o di competenti organismi internazionali.

1.5. Ove siano presenti più radionuclidi appartenenti a gruppi diversi di radiotossicità, le condizioni previste nel punto 1.2 si intendono verificate allorchè sia uguale o superiore a 1 la somma dei rapporti tra quantità di radioattività di ciascun radionuclide e quantità di radioattività relativa al Gruppo di radiotossicità di cui al punto 1.2 stesso.

1.6. Nel caso di radionuclidi in equilibrio secolare con i loro prodotti di decadimento, le quantità di radioattività di cui al punto 1.2 e le concentrazioni medie di cui al punto 1.3 sono quelle del radionuclide capostipite. Alcuni radionuclidi ai quali si applica tale disposizione sono riportati in Tabella I-2.

2. Definizione di materie radioattive naturali

2.1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto sono considerate materie radioattive naturali l'Uranio naturale (U nat) ed il Torio naturale (Th nat), con i loro prodotti di decadimento.

2.2. L'Uranio naturale è formato da una miscela di U235, con concentrazione ponderale come si trova in natura (0,72% circa), di U238 e dei prodotti di decadimento di tali radioisotopi. Il Torio naturale è formato da Th232 e dai relativi prodotti di decadimento. Le miscele di Uranio contenenti U235 in percentuale ponderale minore di quella sopra definita sono denominate Uranio impoverito.

2.3. Ai fini delle disposizioni del presente decreto, per capostipiti dell'U nat e del Th nat devono intendersi rispettivamente l'U238 ed il Th232.

3. Coltivazioni minerarie - Operazioni con minerali

3.1. Sono soggette alle disposizioni del presente decreto le lavorazioni minerarie di cui all'art. 11, in cui si verifichi una delle seguenti condizioni:

a) il minerale grezzo coltivato, nella sua composizione media, abbia un tasso di Uranio e/o Torio uguale o superiore all'1 per cento in peso;

b) la concentrazione media annua di materie radioattive nell'aria inalata dai lavoratori risulti, in condizioni normali di ventilazione, uguale o superiore a 1/10 dei valori di concentrazione di cui alla tabella IV-3 dell'allegato IV;

c) l'intensità media di equivalente di dose nell'ambiente di lavoro, a distanza non inferiore a 0,1 m dal minerale in posto o abbattuto, sia uguale o superiore a 0.5 microSv/h.

3.2. Negli impianti di arricchimento di minerali e negli impianti in cui comunque si effettua una manipolazione di minerale, ivi inclusa la mera detenzione, le norme di cui al presente decreto di applicano, indipendentemente dal verificarsi delle condizioni di cui al punto precedente, allorquando si raggiunga, in uno stadio qualsiasi del processo, un tasso di sostanze radioattive superiore all'1 per cento in peso di Uranio e/o di Torio.

4. Particolari attività

4.1. Sono soggette alle disposizioni del presente decreto, anche per quantità di radioattività o concentrazioni inferiori ai valori stabiliti nel paragrafo 1, le attività comportanti:

a) la somministrazione di materie radioattive alle persone a scopo diagnostico, terapeutico, di ricerca scientifica;

b) l'aggiunta di materie radioattive, mirante a sfruttare la radioattività delle stesse, nelle attività di cui all'art. 98, comma 1, e nei medicinali nonchè l'importazione di tali beni;

c) lo smaltimento nell'ambiente di rifiuti radioattivi provenienti dalle installazioni di cui ai Capi VI e VII;

d) il riciclo di materiali contenenti sostanze radioattive dalle installazioni di cui ai Capi VI e VII. Ai fini delle presenti disposizioni, per riciclo si intende la cessione deliberata dei materiali a soggetti al di fuori dell'esercizio di attività di cui ai predetti Capi VI e VII, al fine del riutilizzo dei materiali stessi, anche attraverso lavorazioni.

5. Modalità di applicazioni specifiche

5.1. Con i decreti emanati ai sensi dell'art. 1, comma 2, del presente decreto vengono stabilite condizioni ed eventuali modalità di applicazione del decreto stesso, per i seguenti casi:

a) esposizioni al Radon ed ai suoi prodotti di decadimento, negli ambienti di lavoro;

b) esposizioni alla radiazione cosmica;

c) esposizioni derivanti da radionuclidi naturali, ivi inclusi quelli di cui al paragrafo 2, presenti in tracce significative in materiali e in prodotti;

d) radionuclidi derivanti dalla ricaduta di esplosioni nucleari nelle concentrazioni in cui sono normalmente presenti nell'ambiente;

e) radionuclidi presenti nell'ambiente per effetto dello smaltimento o dell'immissione in esso di effluenti o di rifiuti radioattivi o del riciclo di materiale; restano fermi gli obblighi stabiliti dal presente decreto per quanti effettuano lo smaltimento o il riciclo e quelli stabiliti all'art. 25 del decreto citato per quanto attiene al ritrovamento di sorgenti; restano altresì fermi i poteri e gli obblighi relativi agli eventuali interventi di recupero;

f) radionuclidi presenti in modo diffuso nell'ambiente a seguito di eventi di natura radiologica, che avvengano anche al di fuori del territorio della Repubblica;

g) esposizioni al Radon e ai suoi prodotti di decadimento in ambienti diversi da quelli di cui alla lettera a).

5.2. Restano comunque ferme le disposizioni di cui all'art. 104 per i radionuclidi previsti alle lettere d), e) ed f).

6. Esclusioni

6.1. Le disposizioni del presente decreto, ad eccezione di quelle relative al controllo sulla radioattività ambientale, di cui all'art. 104, non si applicano ai radionuclidi derivanti da interazioni della radiazione cosmica, quali H3, Be7, C14, Na22, nelle concentrazioni in cui sono presenti in natura.

7. Macchine radiogene

7.1. Sono soggette alle disposizioni del presente decreto le macchine radiogene che abbiano una delle seguenti caratteristiche:

1) tubi, valvole e apparecchiature in genere, che accelerino particelle elementari cariche con energie:

a) superiori a 20 KeV;

b) superiori a 5 KeV ed inferiori o eguali a 20 KeV, quando l'intensità dell'equivalente di dose, in condizioni normali di funzionamento, sia eguale o superiore a a una distanza di 0,1 m da qualsiasi punto della superficie esterna dell'apparecchiatura;

2) tubi catodici in apparecchiature che forniscono immagini visive, quando l'intensità dell'equivalente di dose, in condizioni normali di funzionamento, sia eguale o superiore a a una distanza di 0,05 m da qualsiasi punto della superficie esterna dell'apparecchiatura.

Allegato II

Spedizioni, importazioni ed esportazioni di rifiuti radioattivi

1. Esenzioni

1.1. Le disposizioni di cui all'art. 32, comma 1, del presente decreto non si applicano:

a) ai rifiuti radioattivi nei quali la concentrazione di radionuclidi è inferiore a 100 Bq/g, ovvero a 500 Bq/g nel caso di sostanze radioattive naturali solide;

b) alle sorgenti sigillate che vengano rispedite dall'utilizzatore al fornitore e che non contengano materie fissili speciali.

2. Invio di rifiuti radioattivi verso Stati membri dell'Unione europea

2.1. Il detentore di rifiuti radioattivi sul territorio italiano che intenda spedirli o farli spedire in altro Stato membro dell'Unione europea deve far pervenire all'Autorità competente di cui all'art. 32, comma 2, la domanda di autorizzazione alla spedizione dei rifiuti utilizzando la parte 1 del Documento uniforme riportato nell'Appendice 1 del presente Allegato. Copia della domanda deve essere inviata anche all'ANPA.

2.2. L'Autorità competente italiana, acquisisce, ove previsto, il parere dell'ANPA ed invia per l'approvazione la domanda alle Autorità competenti del Paese di destinazione e degli eventuali Paesi di transito, indicate nell'Appendice 2.

2.3. Se tutte le necessarie approvazioni previste per la spedizione sono state concesse, l'Autorità competente italiana autorizza il detentore dei rifiuti a procedere all'invio degli stessi, trasmettendogli la parte 3 del Documento uniforme succitato. Copia di detto documento viene trasmessa dalla Autorità competente italiana alle Autorità che hanno comunicato la loro approvazione, nonchè all'ANPA e ai Ministeri dell'interno, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, dell'ambiente e dell'industria, commercio e artigianato, ove quest'ultimo non sia l'Autorità competente italiana.

2.4. L'Autorità competente italiana invia copia dell'attestato di ricevimento dei rifiuti radioattivi, trasmessogli dalla Autorità competente del Paese di destinazione, al detentore che ha proceduto all'invio degli stessi.

3. Ricevimento di rifiuti radioattivi da Stati membri della Unione europea

3.1. L'Autorità competente italiana che ha ricevuto dall'Autorità competente di un Paese membro dell'Unione europea la richiesta per la spedizione o il transito sul territorio nazionale di rifiuti radioattivi, sentita ove previsto l'ANPA, comunica all'Autorità competente del Paese richiedente la propria approvazione, con eventuali condizioni, oppure il diniego motivato di approvazione, trasmettendole la parte 2 del Documento uniforme. Copia dello stesso documento viene trasmessa all'ANPA e ai Ministeri dell'interno, della sanità, del lavoro e previdenza sociale, dell'ambiente e dell'industria, commercio e artigianato, ove quest'ultimo non sia l'Autorità competente italiana.

3.2. Entro quindici giorni dal ricevimento dei rifiuti radioattivi il destinatario sul territorio italiano trasmette all'Autorità competente italiana e all'ANPA l'attestato di ricevimento, utilizzando il modello di cui alla parte 5 del Documento uniforme.

3.3. L'Autorità competente italiana invia copia dell'attestato alle Autorità degli altri Paesi coinvolti nell'operazione.

4. Transito per spedizioni tra Stati membri dell'Unione europea

4.1. Nel caso di transito sul territorio italiano di rifiuti radioattivi oggetto di spedizione tra Stati membri dell'Unione europea, il Ministero dell'industria, commercio e artigianato sentita l'ANPA, trasmette all'Autorità competente del paese membro dell'Unione europea che ne ha fatto richiesta la propria approvazione, con eventuali condizioni, oppure il diniego motivato, utilizzando la parte 2 del Documento uniforme.

4.2. Copia dello stesso documento viene trasmessa all'ANPA e ai Ministeri dell'interno, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale e dell'ambiente.

5. Importazione di rifiuti radioattivi nell'Unione europea

5.1. Per l'importazione sul territorio italiano di rifiuti radioattivi provenienti da un Paese esterno all'Unione europea, si segue la procedura indicata al paragrafo 2, con esclusione del punto 2.4. Il destinatario sul territorio italiano deve agire come se fosse il detentore di detti rifiuti.

5.2. L'Autorità competente italiana verifica preventivamente che il destinatario dei rifiuti radioattivi abbia negoziato una clausola con il detentore nel Paese terzo, la quale obblighi il detentore stesso a riprendere i rifiuti qualora la spedizione non possa essere ultimata.

6. Esportazione di rifiuti radioattivi dall'Unione europea

6.1. Per l'esportazione di rifiuti radioattivi dal territorio italiano verso un Paese esterno all'Unione europea, il detentore presenta domanda di autorizzazione alla spedizione all'Autorità competente italiana, utilizzando la parte 1 del Documento uniforme. L'Autorità italiana, acquisito, ove previsto, il parere dell'ANPA, trasmette la domanda all'Autorità del Paese di destinazione e alle Autorità degli eventuali Paesi di transito.

6.2. L'Autorità competente italiana verifica preventivamente che il detentore dei rifiuti abbia negoziato con il destinatario degli stessi una clausola contrattuale che obblighi quest'ultimo a rendere tempestivamente una dichiarazione o un attestato dell'avvenuto arrivo dei rifiuti indicante altresì il valico di frontiera d'ingresso nel Paese di destinazione.

6.3. Acquisite le approvazioni degli eventuali Paesi di transito, l'Autorità competente italiana autorizza il detentore ad effettuare la spedizione, trasmettendogli la parte 3 del Documento uniforme e invia copia di detto documento all'Autorità del Paese di destinazione e alle Autorità degli eventuali Paesi di transito. Copia dello stesso documento viene trasmessa all'ANPA e ai Ministeri dell'interno, della sanità, del lavoro e previdenza sociale, dell'ambiente e dell'industria, commercio e artigianato, ove quest'ultimo non sia l'Autorità competente italiana.

6.4. Entro due settimane a decorrere dalla data di arrivo a destinazione dei rifiuti radioattivi, il detentore iniziale dei rifiuti stessi, utilizzando la parte 5 del Documento uniforme, notifica all'Autorità competente italiana che detti rifiuti hanno raggiunto la loro destinazione, indicando l'ultimo valico di frontiera dell'Unione europea attraversato.

7. Transito di rifiuti radioattivi provenienti e destinati a un Paese non facente parte dell'Unione europea

7.1. Per il transito sul territorio italiano di rifiuti radioattivi provenienti e destinati verso un Paese non facente parte dell'Unione europea, per i quali l'Italia è il Paese d'ingresso nell'Unione va seguita la procedura indicata al paragrafo 2, con esclusione del punto 2.4. E' considerato detentore il responsabile della spedizione sul territorio italiano.

7.2. Il Ministero dell'industria, commercio e artigianato verifica preventivamente che il detentore dei rifiuti radioattivi con sede nel Paese esterno all'Unione europea si sia impegnato formalmente, mediante una dichiarazione, a riprendere i rifiuti qualora la spedizione non possa essere ultimata.

8. Documentazione di accompagnamento delle spedizioni di rifiuti radioattivi

8.1. Il detentore di rifiuti radioattivi, prima di ciascuna spedizione, compila un elenco dei colli oggetto della spedizione stessa, utilizzando la parte 4 del Documento uniforme. Detto elenco deve accompagnare, insieme alle parti 1 e 3 del Documento uniforme, i rifiuti radioattivi durante la spedizione e dovrà essere allegato all'attestato di ricevimento.

9. Criteri per le autorizzazioni

9.1. Non possono essere autorizzate esportazioni di rifiuti radioattivi:

a) con destinazione a sud della latitudine 60° sud;

b) verso uno Stato che non sia membro dell'Unione europea e che sia parte della quarta Convenzione ACP-CEE, salvo quanto previsto al punto 9.2, lett. a) e b);

c) verso un paese esterno all'Unione europea che, in base ai criteri definiti dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 20 della direttiva 92/3/Euratom, non possegga risorse tecniche, giuridiche o amministrative atte a garantire una gestione sicura dei rifiuti.

9.2. Se sono rispettate le disposizioni di legge applicabili, le autorizzazioni di cui all'art. 32, comma 1, non possono essere rifiutate:

a) per il ritorno al paese di origine di rifiuti radioattivi equivalenti a quelli che siano stati in precedenza spediti o esportati ai fini del loro trattamento;

b) per il ritorno al paese di origine dei rifiuti radioattivi e degli altri materiali prodotti dal ritrattamento di combustibile nucleare irradiato che sia stato effettuato in un paese diverso;

c) per il ritorno dei rifiuti al detentore che ha effettuato la spedizione, nel caso in cui questa non possa essere ultimata.

9.3. Una domanda può riguardare più di una spedizione purchè:

a) i residui radioattivi a cui essa si riferisce presentino essenzialmente le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e radioattive, e

b) si tratti di spedizioni dal medesimo detentore al medesimo destinatario e siano coinvolte le stesse autorità competenti, e

c) gli inoltri previsti, qualora le spedizioni interessino Paesi terzi, siano effettuati attraverso lo stesso valico di frontiera di entrata e/o di uscita dell'Unione europea e attraverso lo stesso valico di frontiera del Paese terzo o dei Paesi terzi interessati, salvo diverso accordo tra le autorità competenti interessate.

9.4. L'autorizzazione è valida per un periodo non superiore a tre anni.

9.5. Le condizioni di cui ai punti 3.1 e 4.1 eventualmente definite dall'Autorità competente italiana non possono essere più gravose di quelle previste per analoghe spedizioni nazionali.

Allegato III

Determinazione, ai sensi dell'art. 82 del presente decreto, delle modalità

e dei criteri per la classificazione dei lavoratori, degli apprendisti

e degli studenti, nonchè delle aree di lavoro

0. Definizioni

0.1. Ai fini del presente Allegato valgono, oltre quelle di cui al Capo II, le definizioni di cui al punto 0.1 dell'Allegato IV.

1. Classificazione dei lavoratori ai fini della radioprotezione

1.1. Sono classificati lavoratori esposti i soggetti che, in ragione della attività lavorativa svolta per conto del datore di lavoro, sono suscettibili di una esposizione alle radiazioni ionizzanti superiore ad uno qualsiasi dei limiti fissati per le persone del pubblico dall'Allegato IV.

1.2. Sono considerati lavoratori non esposti i soggetti sottoposti, in ragione dell'attività lavorativa svolta per conto del datore di lavoro, ad una esposizione non superiore ad uno qualsiasi dei limiti fissati per le persone del pubblico dall'Allegato IV.

2. Apprendisti e studenti

2.1. AI fini dell'applicazione delle disposizioni del presente decreto gli apprendisti e gli studenti esposti al rischio derivante dalle radiazioni ionizzanti, in ragione della attività di studio o di apprendistato, vengono suddivisi nelle seguenti categorie:

a) apprendisti e studenti, di età non inferiore a 18 anni, che si avviano ad una professione nel corso della quale saranno esposti alle radiazioni ionizzanti, o i cui studi implicano necessariamente l'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti;

b) apprendisti e studenti di età compresa tra 16 e 18 anni, che si trovino nelle condizioni di cui alla precedente lettera a);

c) apprendisti e studenti di età non inferiore a 16 anni, che non si trovino nelle condizioni di cui alla lettera a);

d) apprendisti e studenti di età inferiore a 16 anni.

3. Classificazione dei lavoratori esposti, degli apprendisti e degli studenti

3.1. Sono classificati in Categoria A i lavoratori esposti che, sulla base degli accertamenti compiuti dall'esperto qualificato ai sensi del paragrafo 5, sono suscettibili di un'esposizione superiore, in un anno solare, ad uno dei seguenti valori;

a) 6 mSv per esposizione globale o di equivalente di dose efficace;

b) i tre decimi di uno qualsiasi dei limiti di dose fissati al punto 2.1 dell'Allegato IV, per il cristallino, la pelle nonchè per le mani, avambracci, piedi e caviglie, con le modalità di valutazione stabilite al predetto punto.

3.2. I lavoratori esposti non classificati in Categoria A ai sensi del punto 3.1 sono classificati in Categoria B.

3.3. Agli apprendisti ed agli studenti di cui alla lettera a) del punto 2.1 si applicano le modalità di classificazione stabilite per i lavoratori al paragrafo 1 e ai punti 3.1 e 3.2.

3.4. Sono classificati in Categoria A i prestatori di lavoro addetti alle lavorazioni minerarie disciplinate dal Capo IV del presente decreto, salvo esplicita dimostrazione di non necessità da parte di un esperto qualificato.

4. Classificazione e delimitazione delle aree di lavoro

4.1. Ogni area di lavoro in cui, sulla base degli accertamenti compiuti dall'esperto qualificato ai sensi del paragrafo 5 del presente Allegato, sussiste per i lavoratori in essa operanti il rischio di superamento di uno qualsiasi dei valori di cui al precedente punto 3.1 è classificata Zona Controllata.

4.2. Ogni area di lavoro in cui sussiste per i lavoratori in essa operanti il rischio di superamento di uno dei limiti di dose fissati per le persone del pubblico nell'Allegato IV, ma che non debba essere classificata Zona Controllata ai sensi del punto 4.1, è classificata Zona Sorvegliata.

4.3. Le Zone Controllate e le Zone Sorvegliate sono segnalate utilizzando la segnaletica definita dalle norme di buona tecnica o comunque in maniera visibile e comprensibile. Le Zone Controllate sono delimitate e le modalità di accesso ad esse sono regolamentate.

5. Accertamenti dell'esperto qualificato

5.1. L'accertamento delle condizioni di cui ai paragrafi 1, 3 e 4 deve essere effettuato da un esperto qualificato di cui all'art. 77 e da questi comunicato al datore di lavoro ai sensi dell'art. 80.

5.2. Nell'accertamento di cui al punto 5.1 si deve tener conto:

a) del rischio di esposizione interna ed esterna, secondo le modalità stabilite nell'Allegato IV;

b) del contributo delle esposizioni conseguenti a eventi anomali e malfunzionamenti che, senza comportare esposizioni accidentali e di emergenza, siano suscettibili di aumentare le dosi dei singoli derivanti dalla normale attività lavorativa programmata.

6. Sorveglianza fisica della radioprotezione

6.1. La sorveglianza fisica della radioprotezione deve essere effettuata, ai sensi dell'art. 75, ove le attività svolte comportino la classificazione delle aree di lavoro in una o più Zone Controllate o in una o più Zone Sorvegliate oppure comportino la classificazione degli addetti alle attività come lavoratori esposti, anche di Categoria B, o come apprendisti e studenti ad essi equiparati ai sensi dei punti 3.3 e 3.4.

6.2. La sorveglianza fisica deve comunque essere effettuata nelle seguenti installazioni:

a) impianti nucleari di cui all'art. 7;

b) miniere di cui al Capo IV;

c) installazioni soggette all'autorizzazione di cui all'art. 33;

d) installazioni soggette al nulla osta di Categoria B ai sensi dell'art. 29;

e) installazioni soggette all'autorizzazione di cui all'art. 13 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860;

f) installazioni soggette al nulla osta di Categoria A ai sensi dell'art. 28.

6.3. Fermo restando quanto stabilito al punto 6.1, la sorveglianza fisica può non essere effettuata per le installazioni di cui alle lettere d) ed e) del punto 6.2, quando sia data esplicita dimostrazione di non necessità da parte di un esperto qualificato nella relazione di radioprotezione di cui al comma 2 dell'art. 61 del presente decreto.

7. Valutazione delle dosi

7.1. La valutazione delle dosi ricevute o impegnate deve essere effettuata, in modo sistematico, dall'esperto qualificato mediante apparecchi o metodiche di misura di tipo individuale per i lavoratori classificati in categoria A.

7.2. Con motivata relazione, ai sensi dell'art. 80, l'esperto qualificato indica, per gli effetti di cui all'art. 79, comma 4, se le valutazioni individuali di cui al punto precedente siano impossibili o insufficienti, in quanto tecnicamente non significative in relazione al tipo ed alle caratteristiche delle sorgenti di radiazioni, alle specifiche modalità delle esposizioni ed alla sensibilità delle metodiche di misura.

7.3. Nei casi in cui sia stata ritenuta la non significatività tecnica delle valutazioni individuali, nella relazione di cui al punto 7.2 vengono indicati i criteri e le modalità specifiche con cui sono utilizzati, sempre ai fini delle valutazioni individuali di cui al punto 7.1, i dati della sorveglianza dell'ambiente di lavoro o quelli relativi a misurazioni individuali su altri lavoratori esposti classificati in categoria A.

8. Sorveglianza fisica ambientale nelle Zone Controllate e nelle Zone Sorvegliate

8.1. L'esperto qualificato, nell'ambito della sorveglianza fisica della protezione nelle Zone Controllate e nelle Zone Sorvegliate, deve effettuate le seguenti valutazioni nell'ambiente di lavoro:

a) della concentrazione volumetrica o superficiale dei radionuclidi contaminanti e della natura, stato fisico e forma chimica di essi;

b) della dose assorbita o della fluenza delle radiazioni, nonchè della natura e del fattore di qualità di esse.

9. Esposizioni eccezionali concordate

9.1. In situazioni che si presentano nel corso di operazioni normali, quando non si possano utilizzare altre tecniche che permettano di evitarlo, lavoratori classificati in Categoria A possono essere sottoposti ad esposizioni eccezionali concordate.

9.2. I datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, possono adibire alle operazioni che comportano l'esposizione eccezionale concordata soltanto lavoratori scelti tra quelli preventivamente indicati dal medico autorizzato sulla base dell'età e dello stato di salute.

9.3. Non possono essere in nessun caso sottoposti ad esposizioni eccezionali concordate:

a) le donne in età fertile;

b) i lavoratori che abbiano subito, nei dodici mesi precedenti, per qualsiasi motivo, esposizioni comportanti dosi superiori ai valori dei limiti stabiliti ai paragrafi 1 e 2 dell'Allegato IV.

9.4. Non possono altresì essere sottoposti ad esposizione eccezionale concordata i lavoratori che non si siano volontariamente dichiarati disponibili, dopo aver ricevuto dall'esperto qualificato un'informazione completa sui rischi e sulle precauzioni da adottare nel corso delle operazioni in questione.

9.5. Le modalità tecniche dell'esposizione eccezionale concordata debbono essere preventivamente approvate per iscritto dall'esperto qualificato incaricato della sorveglianza fisica della protezione.

9.6. La dose ricevuta o impegnata a seguito di un'esposizione eccezionale concordata non deve in ogni caso superare il doppio dei valori dei limiti di dose fissati per anno solare ai paragrafi 1 e 2 dell'Allegato IV.

9.7. Alle esposizioni eccezionali concordate si applicano le disposizioni di cui all'art. 91 ed al paragrafo 8 dell'Allegato IV.

continua