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Art. 85
(Visite mediche periodiche e straordinarie)
1. Il datore di lavoro deve provvedere a che i lavoratori
esposti e gli apprendisti e studenti di cui all'art. 70 siano sottoposti,
a cura del medico addetto alla sorveglianza medica, a visita medica periodica
almeno una volta all'anno e, comunque, ogni qualvolta venga variata la
destinazione lavorativa o aumentino i rischi connessi a tale destinazione.
La visita medica per i lavoratori di categoria A e per gli apprendisti
e studenti ad essi equiparati deve essere effettuata almeno ogni sei mesi.
Le visite mediche, ove necessario, sono integrate da adeguate indagini
specialistiche e di laboratorio.
2. Gli organi preposti alla vigilanza di cui al comma 2
dell'art. 59 possono disporre che dette visite siano ripetute con maggiore
frequenza in tutti i casi in cui le condizioni di esposizione e lo stato
di salute dei lavoratori lo esigano.
3. In base alle risultanze delle visite mediche di cui ai
commi 1 e 2, i lavoratori sono classificati in:
a) idonei;
b) idonei a determinate condizioni;
c) non idonei;
d) lavoratori sottoposti a sorveglianza medica dopo la cessazione
del lavoro che li ha esposti alle radiazioni ionizzanti.
4. Il datore di lavoro ha l'obbligo di disporre la prosecuzione
della sorveglianza medica per il tempo ritenuto opportuno, a giudizio
del medico, nei confronti dei lavoratori allontanati dal rischio perchè
non idonei o trasferiti ad attività che non espongono ai rischi derivanti
dalle radiazioni ionizzanti. Anche per tali lavoratori il medico formulerà
il giudizio di idoneità ai sensi del comma 3, al fine di un loro eventuale
reinserimento in attività con radiazioni.
5. Prima della cessazione del rapporto di lavoro il datore
di lavoro deve provvedere a che il lavoratore sia sottoposto a visita
medica. In tale occasione il medico deve fornire al lavoratore le eventuali
indicazioni relative alle prescrizioni mediche da osservare.
6. Ferma restando la periodicità delle visite di cui al
comma 1, nel periodo necessario all'espletamento e alla valutazione delle
indagini specialistiche e di laboratorio di cui allo stesso comma, il
giudizio di idoneità, di cui al comma 3, in precedenza formulato conserva
la sua efficacia.
Art. 86
(Allontanamento dal lavoro)
1. Il datore di lavoro ha l'obbligo di allontanare immediatamente
dal lavoro comportante esposizione a rischi derivanti dalle radiazioni
ionizzanti i lavoratori che alla visita medica risultino, a giudizio del
medico, non idonei.
2. Detti lavoratori non possono proseguire l'attività cui
erano adibiti, nè altre attività che li espongano ai rischi derivanti
dalle radiazioni ionizzanti, se non dopo essere stati riconosciuti nuovamente
idonei dal medico.
3. Il medico deve richiedere l'allontanamento dal lavoro
dei lavoratori non idonei e proporre il reinserimento di essi quando accerti
la cessazione dello stato di non idoneità.
Art. 87
(Sorveglianza medica effettuata da medici
autorizzati)
1. Il datore di lavoro deve far eseguire da medici autorizzati
la sorveglianza medica dei lavoratori classificati in categoria A e degli
apprendisti e studenti di cui all'art. 70, ad essi equiparati ai sensi
del decreto di cui all'art. 82.
2. Il datore di lavoro deve comunicare all'Ispettorato provinciale
del lavoro competente per territorio i nominativi dei medici autorizzati
prescelti, con la dichiarazione di accettazione dell'incarico.
Art. 88
(Elenco dei medici autorizzati)
1. Con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza
sociale, della sanità e dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, è istituito, presso l'Ispettorato medico centrale del lavoro,
un elenco nominativo dei medici autorizzati.
2. All'elenco possono essere iscritti, su domanda, i medici
competenti ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 19 settembre 1994,
n. 626, che abbiano i requisiti stabiliti ai sensi del comma 3 e che dimostrino
di essere in possesso della capacità tecnica e professionale necessaria
per lo svolgimento dei compiti inerenti alla sorveglianza medica della
protezione dei lavoratori di categoria A.
3. Con lo stesso decreto di cui al comma 1, sentita l'ANPA,
sono stabiliti i requisiti per l'iscrizione all'elenco e le modalità per
la formazione professionale, per l'accertamento della capacità tecnica
e professionale e per l'iscrizione all'elenco stesso, nonchè per l'eventuale
sospensione o cancellazione da esso, fermo restando quanto stabilito all'art.
93 per i casi di inosservanza dei compiti.
Art. 89
(Attribuzioni del medico addetto alla sorveglianza
medica)
1. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il medico addetto
alla sorveglianza medica dei lavoratori esposti è tenuto in particolare
ai seguenti adempimenti, fermi comunque restando gli altri compiti previsti
nel presente capo:
a) analisi dei rischi individuali connessi alla destinazione
lavorativa e alle mansioni ai fini della programmazione di indagini specialistiche
e di laboratorio atte a valutare lo stato di salute del lavoratore, anche
attraverso accessi diretti negli ambienti di lavoro;
b) istituzione e aggiornamento dei documenti sanitari personali
e loro consegna all'Ispettorato medico centrale del lavoro con le modalità
previste all'art. 90 del presente decreto;
c) consegna al medico subentrante dei documenti sanitari
personali di cui alla lett. b), nel caso di cessazione dall'incarico;
d) consulenza al datore di lavoro per la messa in atto di
infrastrutture e procedure idonee a garantire la sorveglianza medica dei
lavoratori esposti, sia in condizioni di lavoro normale che in caso di
esposizioni accidentali o di emergenza.
Art. 90
(Documento sanitario personale)
1. Per ogni lavoratore esposto il medico addetto alla sorveglianza
medica deve istituire, tenere aggiornato e conservare un documento sanitario
personale in cui sono compresi:
a) i dati raccolti nella visita preventiva e nelle visite
mediche periodiche, straordinarie ed in occasione della sorveglianza medica
eccezionale;
b) la destinazione lavorativa, i rischi ad essa connessi
e i successivi mutamenti;
c) le dosi ricevute dal lavoratore, derivanti sia da esposizioni
normali, sia da esposizioni accidentali o di emergenza, utilizzando i
dati trasmessi dall'esperto qualificato.
2. I lavoratori hanno diritto ad accedere ai risultati delle
valutazioni di dose, delle introduzioni e degli esami medici e radiotossicologici,
nonchè ai risultati delle valutazioni di idoneità, che li riguardano,
e di ricevere, dietro loro richiesta, copia della relativa documentazione.
Copia del documento sanitario personale deve essere consegnata dal medico
all'interessato alla cessazione del rapporto di lavoro.
3. Il documento sanitario personale deve essere conservato
sino alla data in cui il lavoratore compie o avrebbe compiuto il settantacinquesimo
anno di età, ed in ogni caso per almeno trenta anni dopo la cessazione
del lavoro comportante esposizione alle radiazioni ionizzanti.
4. Il medico addetto alla sorveglianza medica provvede entro
sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o dalla cessazione dell'attività
di impresa comportante esposizioni alle radiazioni ionizzanti a consegnare
i predetti documenti sanitari personali unitamente ai documenti di cui
all'art. 81, comma 1, lett. d) ed e) all'Ispettorato medico centrale del
lavoro, che assicurerà la loro conservazione nel rispetto dei termini
e delle modalità previste nel presente articolo. Su richiesta motivata
del medico e valutate le circostanze dei singoli casi, l'Ispettorato medico
centrale del lavoro può concedere proroga ai predetti termini di consegna.
5. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, sentiti l'ANPA e l'ISPESL, sono determinate particolari modalità
di tenuta e di conservazione della predetta documentazione e approvati
i modelli della stessa, anche per i casi di esposizione contemporanea
alle radiazioni ionizzanti e ad altri fattori di rischio.
Art. 91
(Sorveglianza medica eccezionale)
1. Il datore di lavoro deve provvedere affinchè i lavoratori
che hanno subito una contaminazione siano sottoposti a provvedimenti di
decontaminazione.
2. Il datore di lavoro deve inoltre provvedere a che siano
sottoposti a visita medica eccezionale, da parte di un medico autorizzato,
i lavoratori che abbiano subito una esposizione tale da comportare il
superamento dei valori stabiliti ai sensi dell'art. 96. Deve altresì provvedere
a che i lavoratori in questione siano sottoposti a sorveglianza medica
eccezionale, comprendente in particolare i trattamenti terapeutici, il
controllo clinico e gli esami, che siano ritenuti necessari dal medico
autorizzato a seguito dei risultati della visita medica. Le successive
condizioni di esposizione devono essere subordinate all'assenso del medico
autorizzato.
3. Nel caso in cui, nell'ambito della sorveglianza medica
eccezionale di cui al comma 2, il medico autorizzato decida l'allontanamento
di un lavoratore dal lavoro cui era assegnato, il datore di lavoro deve
darne notizia all'Ispettorato del lavoro e agli organi del servizio sanitario
nazionale competenti per territorio.
Art. 92
(Segnalazione di incidenti, esposizioni
rilevanti
e malattie professionali)
1. Il datore di lavoro ha l'obbligo di comunicare, senza
ritardo e comunque entro tre giorni, all'ANPA, all'Ispettorato provinciale
del lavoro ed agli organi del servizio sanitario nazionale, competenti
per territorio, gli incidenti verificatisi nelle attività previste dall'art.
59, nonchè le esposizioni che abbiano comportato il superamento di valori
stabiliti ai sensi dell'art. 96.
2. Entro tre giorni dal momento in cui ne abbia effettuato
la diagnosi il medico deve comunicare all'Ispettorato provinciale del
lavoro e agli organi del servizio sanitario nazionale competenti per territorio
i casi di malattia professionale.
3. I medici, le strutture sanitarie pubbliche e private,
nonchè gli istituti previdenziali o assicurativi pubblici o privati, che
refertano casi di neoplasie da loro ritenute causate da esposizione lavorativa
alle radiazioni ionizzanti, trasmettono all'ISPESL copia della relativa
documentazione clinica ovvero anatomopatologica e quella inerente l'anamnesi
lavorativa.
4. L'ISPESL inserisce nell'archivio nominativo di cui all'art.
71, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, i casi
di neoplasia di cui al comma 3.
Art. 93
(Provvedimenti a carico dell'esperto qualificato
e del medico autorizzato)
1. Su segnalazione degli organismi di vigilanza il capo
dell'Ispettorato medico centrale può disporre, previa contestazione degli
addebiti, senza pregiudizio delle altre sanzioni previste dalla legge,
la sospensione, non superiore a sei mesi, dall'esercizio delle funzioni
dell'esperto qualificato o del medico autorizzato, in caso di accertata
inosservanza dei rispettivi compiti.
2. Nei casi più gravi il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, su proposta del capo dell'Ispettorato medico centrale del lavoro,
con le modalità stabilite al comma 1, può disporre la cancellazione dell'esperto
qualificato o del medico autorizzato dagli elenchi previsti rispettivamente
dagli artt. 78 e 88.
3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 possono essere
adottati dopo che sia stato assegnato all'interessato un termine di sessanta
giorni per presentare le proprie controdeduzioni sugli addebiti contestati.
Tali provvedimenti non possono essere adottati decorsi sei mesi dalla
presentazione delle controdeduzioni da parte dell'interessato.
4. La procedura per l'adozione dei provvedimenti di cui
ai commi 1 o 2 viene iniziata d'ufficio in caso di condanna definitiva
a pena detentiva del medico autorizzato o dell'esperto qualificato per
reati inerenti alle funzioni attribuite. La procedura per l'adozione dei
provvedimenti di cui al comma 1 viene iniziata d'ufficio anche in caso
di sentenza non passata in giudicato con condanna a pena detentiva.
Art. 94
(Ricorsi)
1. Le disposizioni impartite dagli ispettori del lavoro
in materia di protezione sanitaria dei lavoratori sono esecutive.
2. Contro le disposizioni di cui al comma 1 è ammesso ricorso
al Ministro del lavoro e della previdenza sociale entro il termine di
trenta giorni dalla data di comunicazione delle disposizioni medesime.
Il ricorso deve essere inoltrato al Ministro per il tramite dell'Ispettorato
del lavoro competente per territorio. Il ricorso non ha effetto sospensivo
salvo i casi in cui la sospensione sia disposta dal capo dell'Ispettorato
del lavoro competente per territorio o dal Ministro del lavoro e della
previdenza sociale.
Art. 95
(Ricorso avverso il giudizio di idoneità
medica)
1. Avverso il giudizio in materia di idoneità medica all'esposizione
alle radiazioni ionizzanti è ammesso ricorso, entro il termine di trenta
giorni dalla data di comunicazione del giudizio stesso, all'Ispettorato
medico centrale del lavoro.
2. Decorsi trenta giorni dalla data di ricevimento del ricorso
senza che l'Ispettorato abbia provveduto, il ricorso si intende respinto.
Art. 96
(Limiti di esposizione)
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro della sanità, d'intesa con i Ministri dell'ambiente,
del lavoro e della previdenza sociale e della protezione civile, sentiti
il CNR, l'ANPA, l'ENEA, l'ISS e l'ISPESL sono fissati, con riferimento
alle diverse modalità di esposizione di cui al decreto ai sensi dell'art.
82:
a) limiti di dose per:
1) lavoratori esposti;
2) apprendisti e studenti;
3) lavoratori autonomi e dipendenti da terzi;
4) lavoratori non esposti.
b) i valori di dose che comportano la sorveglianza medica
eccezionale e l'obbligo di cui agli artt. 91 e 92
2. Il decreto di cui al comma 1 può altresì stabilire particolari
limiti di dose o condizioni di esposizione per le lavoratrici in età fertile,
nonchè per le apprendiste e studentesse in età fertile, di cui all'art.
70.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della
sanità e della protezione civile, sentiti il CNR, l'ANPA, l'ISS e l'ISPESL
sono fissati i limiti di dose per le persone del pubblico.
4. Con i decreti di cui ai commi 1 e 3 vengono definite
le specifiche grandezze radioprotezionistiche, come mezzo per garantire
l'osservanza dei limiti di dose, con i relativi criteri di utilizzazione,
anche per i casi di esposizione esterna e interna concomitante.
5. Con i decreti di cui ai commi 1 e 3 possono essere stabiliti
particolari casi per i quali non si applicano i limiti di dose di cui
agli stessi decreti.
6. Nel decreto di cui al comma 1 sono altresì stabiliti
i valori di concentrazione di radionuclidi nelle acque di miniera ai fini
dell'art. 16, comma 1, nonchè i valori di dose di cui agli artt. 101,
comma 3, e 115, comma 1.
7. I limiti ed i valori di dose di cui ai commi 1 e 3 nonchè
le specifiche grandezze ed i criteri di cui al comma 4 debbono essere
fissati ed aggiornati nel rispetto degli obiettivi di radioprotezione
stabiliti dalle direttive dell'Unione europea.
Capo IX
PROTEZIONE SANITARIA DELLA POPOLAZIONE
Sezione I
PROTEZIONE GENERALE DELLA POPOLAZIONE
Art. 97
(Attività disciplinate - Vigilanza)
1. Le disposizioni del presente capo si applicano alle attività
che comunque espongono la popolazione ai rischi derivanti dalle radiazioni
ionizzanti.
2. La tutela sanitaria della popolazione spetta al Ministero
della sanità che si avvale degli organi del servizio sanitario nazionale.
3. La vigilanza per la tutela sanitaria della popolazione
si esercita su tutte le sorgenti di radiazioni ionizzanti al fine di prevenire,
secondo i principi generali di cui all'art. 2, esposizioni della popolazione
e contaminazioni delle matrici ambientali, delle sostanze alimentari e
delle bevande, ad uso sia umano che animale, o di altre matrici rilevanti.
4. La vigilanza di cui al comma 3 è esercitata attraverso
gli organi del servizio sanitario nazionale competenti per territorio
e attraverso l'ANPA, che riferisce direttamente ai Ministeri della sanità,
dell'ambiente e della protezione civile, per quanto di competenza.
Art. 98
(Divieti)
1. E' vietato mettere in circolazione, produrre, importare,
impiegare, manipolare o comunque detenere, quando tali attività siano
svolte a fini commerciali, i seguenti prodotti o manufatti, ove agli stessi
siano state deliberatamente aggiunte materie radioattive, sia direttamente,
sia mediante attivazione:
a) prodotti per l'igiene e cosmesi;
b) oggetti di uso domestico o personale, ad eccezione di
quelli destinati ad uso medico o paramedico;
c) giocattoli;
d) derrate alimentari e bevande;
e) dispositivi antifulmine.
2. Il divieto, di cui al comma 1, non si applica alle sorgenti
di tipo riconosciuto di cui all'art. 26.
3. E' vietato l'uso sulle persone di sorgenti di radiazioni
ionizzanti che non sia effettuato a scopo diagnostico, terapeutico o di
ricerca clinica in conformità alle norme vigenti.
4. E' altresì vietato produrre, importare, impiegare o comunque
mettere in circolazione apparati elettronici di visione a distanza o comunque
idonei alla riproduzione elettronica di immagini, che emettano radiazioni
ionizzanti a livelli superiori a quelli stabiliti con decreto del Ministro
della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato e con le altre amministrazioni interessate, sentita
l'ANPA.
5. In caso di comprovata giustificazione, con decreto del
Ministro della sanità sono concesse deroghe specifiche ai divieti di cui
ai commi 1 e 4, nel rispetto dei principi generali di cui all'art. 2.
Art. 99
(Norme generali di protezione - Limitazione
delle esposizioni)
1. Chiunque pone in essere le attività disciplinate dal
presente decreto deve attuare le misure necessarie al fine di evitare
che le persone del pubblico siano esposte al rischio di ricevere o impegnare
dosi superiori a quelle fissate con il decreto di cui all'art. 96, anche
a seguito di contaminazione di matrici.
2. Chiunque pone in essere le attività disciplinate deve
inoltre adottare tutte le misure di sicurezza e protezione idonee a ridurre
al livello più basso ragionevolmente ottenibile, secondo le norme specifiche
di buona tecnica, i contributi alle dosi ricevute o impegnate dai gruppi
di riferimento della popolazione.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai
casi di cui all'art. 96, comma 5.
Art. 100
(Significativi incrementi del rischio di
contaminazione dell'ambiente
e di esposizione delle persone)
1. Qualora si verifichi, nelle aree all'interno del perimetro
di una installazione o nel corso di un'operazione di trasporto, una contaminazione
radioattiva non prevista o, comunque, un evento accidentale che comporti
un significativo incremento del rischio di esposizione delle persone,
l'esercente, ovvero il vettore, richiedendo ove necessario tramite il
prefetto competente per territorio l'ausilio delle strutture di protezione
civile, deve prendere le misure idonee ad evitare l'aggravamento del rischio.
2. Ove l'evento di cui al comma 1 comporti il rischio di
diffusione della contaminazione o comunque di esposizione delle persone
all'esterno del perimetro dell'installazione l'esercente deve darne immediata
comunicazione al prefetto e agli organi del servizio sanitario nazionale
competenti per territorio che, in relazione al livello del rischio, ne
danno comunicazione all'ANPA.
3. Fermo restando quanto disposto all'art. 25, le disposizioni
previste ai commi 1 e 2 si applicano anche alle installazioni e alle operazioni
di trasporto non soggette alle disposizioni del presente decreto, all'interno
o nel corso delle quali l'esercente o il vettore venga a conoscenza di
eventi accidentali che coinvolgano materie radioattive, e determinino
le situazioni di cui agli stessi commi.
Art. 101
(Situazioni eccezionali)
1. Qualora, nel corso delle attività soggette al presente
decreto che implicano delle operazioni con materie radioattive si verifichino
eventi che possono comportare rilevante contaminazione dell'aria, delle
acque, del suolo e di altre matrici in zone esterne al perimetro di uno
stabilimento, gli esercenti che effettuano dette operazioni sono tenuti:
a) ad informare immediatamente il prefetto, il comando provinciale
dei vigili del fuoco, gli organi del servizio sanitario nazionale competenti
per territorio e l'ANPA nel caso si tratti delle attività di cui agli
artt. 29 e 30, gli stessi nonchè il comandante del compartimento marittimo
e l'ufficio di sanità marittima quando gli eventi stessi interessino gli
ambiti portuali e le altre zone di demanio marittimo e di mare territoriale,
nel caso di tratti delle attività soggette ad altri provvedimenti autorizzativi
previsti nel presente decreto e nella legge 31 dicembre 1962, n. 1860;
b) a prendere tutte le misure atte a ridurre la contaminazione
radioattiva nelle zone esterne al perimetro dello stabilimento in modo
da limitare il rischio alla popolazione.
2. Il prefetto, ricevuta l'informazione di cui al comma
1, ne dà immediata comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri
- Dipartimento per il coordinamento della protezione civile.
3. Gli impianti e le situazioni, previsti dal presente decreto,
diversi da quelli di cui alla sezione I del capo X, che possono determinare
per il gruppo di riferimento della popolazione il superamento dei valori
di dose stabiliti dal comma 6 dell'art. 96, sono oggetto di valutazione
secondo le disposizioni della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ai fini
della loro eventuale inclusione nei piani di intervento previsti da detta
legge.
4. Agli impianti e alle situazioni di cui al comma 3 si
applicano le disposizioni della sezione II del capo X.
5. I livelli di rilevante contaminazione, nonchè altre condizioni,
per i quali si applicano le disposizioni di cui al presente articolo sono
stabiliti, per l'aria, le acque ed il suolo, con decreto del Ministro
dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanità e dell'interno,
sentita l'ANPA; per le sostanze alimentari e le bevande, sia ad uso umano
che animale, e per altre matrici, con decreto del Ministro della sanità,
di concerto con il Ministro dell'ambiente, sentita l'ANPA.
Art. 102
(Disposizioni particolari per i rifiuti
radioattivi)
1. Chiunque esercita un'attività soggetta al presente decreto
deve adottare le misure necessarie affinchè la gestione dei rifiuti radioattivi
avvenga nel rispetto delle specifiche norme di buona tecnica e delle eventuali
prescrizioni tecniche contenute nei provvedimenti autorizzativi, al fine
di evitare rischi di esposizione alle persone del pubblico.
2. Fermi restando i provvedimenti contingibili e urgenti
a tutela della salute pubblica, dei lavoratori e dell'ambiente è facoltà
dei Ministeri dell'ambiente e della sanità, nell'ambito delle rispettive
competenze e fornendosi reciproche informazioni, sentita l'ANPA, nonchè
delle autorità individuate agli artt. 29, comma 2, e 30, comma 2, nel
caso delle attività di cui agli stessi articoli 29 e 30, di prescrivere
l'adozione di adeguati dispositivi e provvedimenti, nonchè di ulteriori
mezzi di rilevamento e di sorveglianza necessari ai fini della protezione
sanitaria, specie nelle località ove coesistono più fonti di rifiuti radioattivi.
Art. 103
(Norme generali e operative di sorveglianza)
1. Ai fini del conseguimento degli obiettivi stabiliti all'art.
99, chiunque, nell'ambito delle attività disciplinate dal presente decreto
che comportano l'obbligo della sorveglianza fisica, produce, tratta, manipola,
utilizza, ha in deposito, materie radioattive o comunque detiene apparecchi
contenenti dette materie, o smaltisce rifiuti radioattivi ovvero impiega
apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti, è tenuto a provvedere
affinchè vengano effettuate e registrate per iscritto le valutazioni preventive
di cui all'art. 79, comma 7.
2. I soggetti di cui al comma 1 devono inoltre provvedere,
a seconda del tipo o della entità del rischio, affinchè vengano effettuate:
a) la verifica delle nuove installazioni dal punto di vista
della protezione contro esposizioni o contaminazioni che possano interessare
l'ambiente esterno al perimetro dell'installazione, tenendo conto del
contesto ambientale in cui le installazioni si inseriscono;
b) la verifica dell'efficacia dei dispositivi tecnici di
protezione;
c) la verifica delle apparecchiature di misurazione della
esposizione e della contaminazione;
d) la valutazione delle esposizioni che interessano l'ambiente
esterno, con l'indicazione della qualità delle radiazioni;
e) la valutazione delle contaminazioni radioattive e delle
dosi connesse, con indicazione della natura, dello stato fisico e chimico
delle materie radioattive e della loro concentrazione nelle matrici ambientali.
3. In particolare, le valutazioni di cui al comma 2, lett.
e), devono comportare:
a) la stima dell'impegno di dose relativo allo smaltimento
nell'ambiente dei rifiuti radioattivi, solidi, liquidi o aeriformi;
b) la predisposizione degli opportuni mezzi di rilevamento
e sorveglianza, atti a consentire la verifica del rispetto dei livelli
di smaltimento definiti con lo studio di cui al comma 2, lett. a), delle
eventuali prescrizioni autorizzative o dei livelli di esenzione di cui
all'art. 30;
c) la registrazione dei rilevamenti di cui alla lett. b).
4. I provvedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 che abbiano
carattere di periodicità devono avere frequenza tale da garantire il rispetto
delle disposizioni di cui agli artt. 99, 100, 101 e 102.
Art. 104
(Controllo sulla radioattività ambientale)
1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 54, nonchè le
competenze in materia delle regioni, delle province autonome e dell'ANPA,
il controllo sulla radioattività ambientale è esercitato dal Ministero
dell'ambiente; il controllo sugli alimenti e bevande per consumo umano
ed animale è esercitato dal Ministero della sanità. I Ministeri si danno
reciproca informazione sull'esito dei controlli effettuati. Il complesso
dei controlli è articolato in reti di sorveglianza regionale e reti di
sorveglianza nazionale.
2. La gestione delle reti uniche regionali è effettuata
dalle singole regioni, secondo le direttive impartite dal Ministero della
sanità e dal Ministero dell'ambiente. Le regioni, per l'effettuazione
dei prelievi e delle misure, debbono avvalersi, anche attraverso forme
consortili tra le regioni stesse, delle strutture pubbliche idoneamente
attrezzate. Le direttive dei Ministeri riguardano anche la standardizzazione
e l'intercalibrazione dei metodi e delle tecniche di campionamento e misura.
3. Le reti nazionali si avvalgono dei rilevamenti e delle
misure effettuati da istituti, enti ed organismi idoneamente attrezzati.
4. Per assicurare l'omogeneità dei criteri di rilevamento
e delle modalità di esecuzione dei prelievi e delle misure, relativi alle
reti nazionali ai fini dell'interpretazione integrata dei dati rilevati,
nonchè per gli effetti dell'art. 35 del Trattato istitutivo della CEEA,
sono affidate all'ANPA le funzioni di coordinamento tecnico. A tal fine
l'ANPA, sulla base delle direttive in materia, emanate dal Ministero della
sanità e dal Ministero dell'ambiente:
a) coordina le misure effettuate dagli istituti, enti o
organismi di cui sopra, riguardanti la radioattività dell'atmosfera, delle
acque, del suolo, delle sostanze alimentari e bevande e delle altre matrici
rilevanti, seguendo le modalità di esecuzione e promuovendo criteri di
normalizzazione e di intercalibrazione;
b) promuove l'installazione di stazioni di prelevamento
di campioni e l'effettuazione delle relative misure di radioattività,
quando ciò sia necessario per il completamento di un'organica rete di
rilevamento su scala nazionale, eventualmente contribuendo con mezzi e
risorse, anche finanziarie;
c) trasmette, in ottemperanza all'art. 36 del Trattato istitutivo
della CEEA, le informazioni relative ai rilevamenti effettuati.
5. Per quanto attiene alle reti nazionali, l'ANPA provvede
inoltre alla diffusione dei risultati delle misure effettuate.
6. La rete di allarme gestita dal Ministero dell'interno
ai sensi della legge 13 maggio 1961, n. 469, concorre autonomamente al
sistema di reti nazionali.
Art. 105
(Particolari disposizioni per i radionuclidi
presenti nel corpo umano)
1. I radionuclidi comunque presenti nel corpo umano non
sono soggetti alle disposizioni stabilite nei capi V e VI. Per tali radionuclidi
le altre disposizioni del presente decreto si applicano con le modalità
ed a partire dalle soglie di quantità o di concentrazione che, anche in
relazione al tipo di sorgente radioattiva, sono stabilite con decreto
del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'ambiente e
del lavoro e della previdenza sociale, sentita l'ANPA.
2. In attesa dell'emanazione del decreto di cui al comma
1 deve essere, comunque, garantita la protezione sanitaria dei lavoratori
e della popolazione.
Art. 106
(Esposizione della popolazione nel suo insieme)
1. L'ANPA, in collaborazione con l'ISPESL e con l'Istituto
superiore di sanità, anche sulla base dei dati forniti dagli organi del
servizio nazionale competenti per territorio, effettua la stima dei diversi
contributi all'esposizione della popolazione derivanti dalle attività
disciplinate dal presente decreto, dandone annualmente comunicazione al
Ministero della sanità.
2. Il Ministero della sanità comunica alla Commissione europea
i risultati delle stime di cui al comma 1.
Art. 107
(Taratura dei mezzi di misura -
Apparecchi di misura individuali)
1. La determinazione della dose o dei ratei di dose, delle
altre grandezze tramite le quali possono essere valutati le dosi ed i
ratei di dose nonchè delle attività e concentrazioni di attività, volumetriche
o superficiali, di radionuclidi deve essere effettuata con mezzi di misura,
adeguati ai diversi tipi e qualità di radiazione, che siano muniti di
certificati di taratura. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto
con i Ministri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica, sentita l'ANPA e l'istituto di
metrologia primaria delle radiazioni ionizzanti, sono stabiliti i criteri
e le modalità per il rilascio di detti certificati, nel rispetto delle
disposizioni della legge 11 agosto 1991, n. 273, che definisce l'attribuzione
delle funzioni di istituto metrologico primario nel campo delle radiazioni
ionizzanti.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai mezzi
radiometrici impiegati per:
a) la sorveglianza ambientale di radioprotezione nei luoghi
di lavoro, di cui all'art. 79, comma 1, lett. b), n. 3);
b) la sorveglianza ambientale di cui all'art. 103, comma
2, lett. c), d) ed e), ivi compresa quella dovuta ai sensi dell'art. 79,
comma 5;
c) i rilevamenti e la sorveglianza ambientale volti a verificare
i livelli di smaltimento dei rifiuti radioattivi nell'ambiente, il rispetto
delle eventuali prescrizioni autorizzative relative allo smaltimento medesimo
o dei livelli di esenzione di cui all'art. 30;
d) il controllo sulla radioattività ambientale e sugli alimenti
e bevande per consumo umano e animale, di cui all'art. 104;
e) i rilevamenti previsti dai piani di emergenza di cui
al capo X.
3. Gli apparecchi di misura individuali utilizzati per la
rilevazione delle dosi debbono essere dichiarati di tipo riconosciuto
da istituti previamente abilitati. Con decreto del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, dell'interno e della sanità, sentiti
l'ANPA, l'Istituto di metrologia primaria delle radiazioni ionizzanti
e l'ISPESL, sono disciplinate le modalità per l'abilitazione dei predetti
istituti.
Art. 108
(Ricerca scientifica clinica)
1. Le esposizioni di persone a scopo di ricerca scientifica
clinica possono essere effettuate soltanto con il consenso scritto delle
persone medesime, previa informazione sui rischi connessi con l'esposizione
alle radiazioni ionizzanti e solo nell'ambito di programmi approvati dal
Ministro della sanità, che può stabilire, in relazione ai programmi stessi,
specifiche procedure e vincoli di dose per le persone esposte.
2. Nei casi in cui i programmi di ricerca non siano suscettibili
di produrre benefici diretti sulla persona esposta si applicano comunque
le disposizioni di cui all'art. 99.
3. In caso di minori o di soggetti con ridotta capacità
di intendere e di volere, il consenso di cui al comma 1 deve essere espresso
da coloro che ne hanno la rappresentanza.
4. La ricerca scientifica clinica non può essere condotta
su donne sane in età fertile, salvo i casi in cui la gravidanza possa
essere sicuramente esclusa.
Sezione II
PROTEZIONE DEI PAZIENTI
Art. 109
(Principi generali - Vigilanza)
1. Le disposizioni della presente sezione disciplinano l'utilizzazione
delle radiazioni ionizzanti in campo medico per la radioprotezione delle
persone per qualsiasi motivo sottoposte a prestazioni curative o a indagini
diagnostiche individuali o collettive che implichino l'uso di radiazioni
ionizzanti.
2. In applicazione dei principi di cui all'art. 2, lett.
a) e b), i tipi di utilizzazione considerati nella presente sezione devono
essere giustificati dai vantaggi che ne possono derivare dal punto di
vista medico, e le corrispondenti esposizioni devono essere mantenute
al livello più basso ragionevolmente ottenibile compatibilmente con le
esigenze diagnostiche e terapeutiche.
3. La vigilanza sull'applicazione della presente sezione
spetta in via esclusiva agli organi del servizio sanitario nazionale competenti
per territorio.
Art. 110
(Titoli e qualificazioni professionali)
1. L'esercizio professionale specialistico della radiodiagnostica,
della radioterapia e della medicina nucleare è di competenza dei medici
muniti dei rispettivi diplomi di specializzazione ovvero di quelli ad
essi equipollenti ai sensi del decreto ministeriale 10 marzo 1983, tabella
B e successive integrazioni e modificazioni. Per i sanitari predetti è
necessaria la conoscenza e la preparazione specifica in radioprotezione.
Con decreti dei Ministri della sanità e dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, sono stabiliti ed aggiornati, in relazione
all'evoluzione tecnico-scientifica ed alle direttive e raccomandazioni
comunitarie, i titoli di studio, le qualificazioni professionali richieste
per l'esercizio professionale specialistico di cui sopra, nonchè per le
attività radiodiagnostiche complementari all'esercizio clinico e per quelle
di competenza del fisico specialista.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai medici
che, per periodi limitati ed a scopo di apprendimento o perfezionamento
professionale, operino in strutture specialistiche di radiodiagnostica,
di radioterapia e di medicina nucleare, sotto la responsabilità dei rispettivi
dirigenti.
3. L'attività radiodiagnostica in ambito odontoiatrico,
complementare all'esercizio clinico, è consentita ai laureati in medicina
e chirurgia che ai sensi della normativa vigente esercitano la professione
di odontoiatra e ai laureati in odontoiatria, anche non in possesso del
diploma di specializzazione in radiodiagnostica. Tali laureati devono
possedere le necessarie competenze in radioprotezione e devono osservare,
nell'ambito delle proprie competenze, le disposizioni di cui al comma
2 dell'art. 111.
4. Il personale, anche non specialista o non laureato, continuativamente
operante nelle aree, pubbliche o private, di radiodiagnostica, di radioterapia
e di medicina nucleare, deve essere istruito sulle tecniche applicate,
nonchè sulle regole di radioprotezione adeguate agli specifici compiti
professionali.
5. Con decreto del Ministro della sanità, entro un anno
dalla entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono stabilite
le linee guida per l'accertamento e l'acquisizione delle conoscenze radioprotezionistiche
per il personale medico di cui al presente articolo.
6. I Ministri della sanità e dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, entro un anno dall'entrata in vigore del presente
decreto legislativo, stabiliscono le modalità per l'acquisizione di adeguate
conoscenze radioprotezionistiche nell'ambito dei corsi di laurea in medicina
e chirurgia e in odontoiatria, nonchè dei corsi di specializzazione di
cui al comma 1.
Art. 111
(Criteri e modalità di impiego delle radiazioni
in campo medico)
1. L'impiego delle radiazioni ionizzanti in campo medico
è consentito, tranne nei casi previsti dall'art. 110, comma 3 e dal comma
6 del presente articolo, solo a seguito di motivata richiesta medica rivolta
al medico specialista nelle competenze di cui all'art. 110, comma 1, da
qui in avanti definito "medico specialista".
2. Il medico specialista sulla base della richiesta di cui
al comma 1:
a) valuta preliminarmente la possibilità di utilizzare tecniche
sostitutive a quelle espletate con radiazioni ionizzanti che siano almeno
altrettanto efficaci dal punto di vista diagnostico e terapeutico e comportino
un rischio minore per la persona;
b) sceglie le metodologie idonee ad ottenere il massimo
beneficio clinico con il minimo detrimento sanitario e costo economico;
c) osserva particolare cautela nell'attività diagnostica,
sia radiologica che di medicina nucleare, quando agli accertamenti siano
sottoposti soggetti in età pediatrica o donne in età fertile;
d) si assicura, al fine di evitare esami radiologici superflui,
di non essere in grado di procurarsi le informazioni necessarie in base
ai risultati di esami precedenti. Ciò vale in particolare per le procedure
con fini medico-legali o di assicurazione.
3. Nelle donne con gravidanza dichiarata non è consentito
alcun impiego a scopo diagnostico delle radiazioni ionizzanti che comporti
l'esposizione dell'embrione o del feto salvo situazioni di urgenza oppure
casi di necessità accertata da parte del medico curante. In tale secondo
caso, il medico specialista effettua l'esame diagnostico previa, quando
possibile, valutazione dosimetrica da parte del fisico specialista.
4. Nelle donne in periodo di allattamento sottoposte ad
esami comportanti la somministrazione di sostanze radioattive lo specialista
prescrive, se necessario, la sospensione dell'allattamento previo accordo
con il medico curante della madre e del bambino.
5. Gli esami radiologici individuali o collettivi effettuati
a titolo preventivo, inclusi gli esami di medicina nucleare, devono essere
effettuati soltanto se sono giustificati dal punto di vista sanitario.
Tali esami devono essere disposti dall'autorità sanitaria competente per
territorio che ne dà adeguata informazione ai gruppi di popolazione interessati.
6. Particolare attenzione deve essere posta nella giustificazione
delle indagini diagnostiche espletate su singole persone o su particolari
gruppi di persone con fini medico-legali o di assicurazione. Per questi
esami e per quelli di cui al comma 5 è escluso l'impiego della radioscopia
diretta.
7. Quando è possibile le indagini eseguite per le finalità
di cui al comma 5 vanno effettuate con tecniche sostitutive di quelle
espletate con radiazioni ionizzanti, che siano altrettanto efficaci e
comportino un rischio minore per la persona.
8. Gli esami di cui ai commi 5 e 6 vengono effettuati con
il consenso della persona interessata.
9. Sono vietati gli esami radioscopici diretti senza intensificazione
di brillanza, nonchè le indagini schermografiche comunque utilizzate.
10. Con decreto del Ministro della sanità, entro sei mesi
dall'entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le disposizioni
atte a permettere che i documenti radiologici e di medicina nucleare e
i resoconti esistenti siano resi tempestivamente disponibili per successive
esigenze mediche.
11. Negli impianti complessi di radioterapia e di medicina
nucleare i medici specialisti si devono avvalere, ai fini della radioprotezione
del paziente, della collaborazione del fisico specialista. Con decreto
del Ministro della sanità, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente
decreto, sono individuati gli impianti complessi soggetti alla disposizione
del presente comma e le modalità di detta collaborazione.
Art. 112
(Inventario delle apparecchiature)
1. Le regioni e le province autonome, entro un anno dall'entrata
in vigore del presente decreto, effettuano l'inventario delle apparecchiature
radiologiche ad uso medico e odontoiatrico nonchè di quelle di medicina
nucleare, rilevandone caratteristiche tecniche, data di installazione,
stato di conservazione. Le regioni e le province autonome sono altresì
tenute ad aggiornare detto inventario con frequenza almeno biennale.
2. Le apparecchiature funzionanti di cui al comma 1 devono
essere oggetto di rigorosa sorveglianza. Le competenti autorità adottano
i provvedimenti necessari al fine di correggere le caratteristiche inadeguate
o difettose di dette apparecchiature. Esse provvedono, non appena possibile,
affinchè tutte le apparecchiature e gli impianti che non rispondono più
ai criteri prefissati di accettabilità siano messi fuori uso o sostituite.
3. Con decreto del Ministro della sanità, sentiti l'Istituto
superiore di sanità e l'ISPESL, entro un anno dall'entrata in vigore del
presente decreto, sono definiti i criteri minimi di accettabilità per
le apparecchiature di cui al comma 1, nonchè le direttive per la predisposizione
di piani periodici di adeguamento delle apparecchiature e degli impianti
alle necessità di impiego o all'evoluzione tecnologica.
4. Le regioni e le province autonome sono tenute a trasmettere
al Ministero della sanità, nell'ambito del servizio informativo sanitario
e con cadenza almeno biennale, le informazioni rilevate ai sensi del presente
articolo ed a comunicare i provvedimenti adottati e programmati.
Art. 113
(Controllo di qualità)
1. Il responsabile delle apparecchiature radiologiche e
di medicina nucleare funzionanti deve provvedere affinchè esse siano sottoposte
a controllo di qualità da parte del fisico specialista o dell'esperto
qualificato. Il giudizio sulla qualità tecnica della prestazione diagnostica
o terapeutica è di competenza del medico specialista.
2. Con decreto del Ministro della sanità sono stabiliti
il tipo, le modalità e la periodicità del controllo previsto al comma
1, in funzione della complessità delle apparecchiature radiologiche e
di medicina nucleare, nonchè gli eventuali casi di esenzione.
Art. 114
(Registrazioni - Libretto radiologico personale)
1. E' responsabilità del medico specialista in una delle
branche di cui all'art. 110, comma 1, e di coloro che esercitano le professioni
di cui all'art. 110, comma 4, provvedere affinchè le indagini e i trattamenti
con radiazioni ionizzanti vengano singolarmente registrati; in dette registrazioni
devono essere annotate le informazioni relative al paziente e alla prestazione
secondo le modalità stabilite con il decreto del Ministro della sanità
di cui al comma 4. Tali registrazioni devono essere trasmesse annualmente
alla unità sanitaria locale competente per territorio che ne predispone
un riepilogo secondo le modalità stabilite con il decreto di cui sopra.
2. Ciascuna unità sanitaria locale trasmette il riepilogo
annuale di cui al comma 1 all'autorità sanitaria della regione o della
provincia autonoma che, secondo le indicazioni di carattere generale emanate
dal Ministro della sanità, provvede a valutare l'esposizione a radiazioni
a scopo medico della popolazione e ad inoltrarne i risultati al Ministero
della sanità.
3. Le unità sanitarie locali forniscono gratuitamente i
cittadini di un libretto radiologico personale. I medici di cui al comma
1 sono altresì tenuti ad annotare le prestazioni sul libretto radiologico
del paziente.
4. Con decreto del Ministro della sanità, sentiti l'Istituto
superiore di sanità e l'ISPESL, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto sono determinati:
a) il modello e le modalità di tenuta dei registri di cui
al comma 1;
b) le modalità per la predisposizione del riepilogo annuale
di cui al comma 1;
c) il modello e le modalità di tenuta del libretto radiologico
personale di cui al comma 3;
d) i casi di esenzione dall'applicazione del presente articolo.
Capo X
STATO DI EMERGENZA NUCLEARE
Sezione I
PIANI DI EMERGENZA
Art. 115
(Emergenza nucleare)
1. L'emergenza nucleare disciplinata nel presente capo è
riferita alle situazioni determinate da eventi incidentali negli impianti
nucleari di cui agli artt. 36 e 37, nonchè da eventi incidentali che diano
luogo o possano dar luogo ad una immissione di radioattività nell'ambiente,
tale da comportare dosi per il gruppo di riferimento della popolazione
superiori ai valori stabiliti con i provvedimenti di cui al comma 6 dell'art.
96 e che avvengano:
a) in impianti al di fuori del territorio nazionale;
b) in navi a propulsione nucleare in aree portuali;
c) nel corso di trasporto di materie radioattive;
ovvero
d) che non siano preventivamente correlabili con alcuna
specifica area del territorio nazionale.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'ambiente,
dell'interno e per il coordinamento della protezione civile, sentiti l'ANPA,
l'ISS, l'ISPESL e il CNR, sono stabiliti, in relazione agli orientamenti
comunitari ed internazionali in materia, valori dosimetrici di riferimento
per la pianificazione degli interventi in condizioni di emergenza. Sino
all'entrata in vigore del decreto i piani di cui al presente capo fanno
riferimento alle pertinenti raccomandazioni dei competenti organismi comunitari
ed internazionali.
Art. 116
(Piano di emergenza esterna)
1. Per assicurare la protezione, ai fini della pubblica
incolumità, della popolazione e dei beni dagli effetti dannosi derivanti
da emergenza nucleare, per ciascuno degli impianti previsti dagli artt.
36 e 37 del presente decreto deve essere predisposto un piano di emergenza
esterna.
2. Il piano di emergenza esterna prevede l'insieme coordinato
delle misure da prendersi, con la gradualità che le circostanze richiedono,
dalle autorità responsabili in caso di incidente dell'impianto nucleare
che comporti pericolo per la pubblica incolumità.
Art. 117
(Presupposti del piano di emergenza esterna)
1. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 44, comma 4,
ai fini della predisposizione del piano di emergenza esterna il titolare
dell'autorizzazione o del nulla osta dell'impianto nucleare deve fornire
all'ANPA un rapporto tecnico contenente:
a) l'esposizione analitica delle presumibili condizioni
ambientali pericolose per la popolazione e per i beni, derivanti dai singoli
incidenti nucleari ragionevolmente ipotizzabili, in relazione alle caratteristiche
strutturali e di esercizio dell'impianto, e delle prevedibili loro localizzazioni
ed evoluzioni nel tempo;
b) la descrizione dei mezzi predisposti per il rilevamento
e la misurazione della radioattività nell'ambiente circostante l'impianto,
in caso di incidente, e delle modalità del loro impiego.
2. Nel rapporto tecnico debbono essere evidenziati gli incidenti
le cui conseguenze attese siano circoscrivibili nell'ambito provinciale
o interprovinciale e quelli che possono invece richiedere misure protettive
su un territorio più ampio.
3. L'ANPA, esaminato il rapporto tecnico, redige una relazione
critica riassuntiva, che trasmette, unitamente al rapporto stesso, ai
Ministeri dell'ambiente, dell'interno e della sanità e alla Commissione
tecnica di cui all'art. 9 del presente decreto.
4. Il rapporto, munito del parere della Commissione tecnica,
viene trasmesso dall'ANPA alla Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento per il coordinamento della protezione civile che lo invia
al prefetto competente per territorio, unitamente ad uno schema contenente
i lineamenti generali del piano individuati sulla base dei criteri definiti
dal Consiglio nazionale della protezione civile di cui all'art. 8 della
legge 24 febbraio 1992, n. 225.
Art. 118
(Predisposizione del piano di emergenza
esterna)
1. Il prefetto, sulla base della documentazione trasmessagli
di cui all'art. 117, predispone il piano di emergenza esterna sul territorio
della provincia.
2. Per l'attività di cui al comma 1 il prefetto si avvale
di un Comitato operante alle sue dipendenze e composto da:
a) il questore;
b) il comandante provinciale dei vigili del fuoco;
c) il comandante provinciale dell'arma dei carabinieri;
d) un rappresentante dei competenti organi del servizio
sanitario nazionale;
e) un rappresentante dei competenti organi veterinari;
f) un ispettore laureato in materie tecnico-scientifiche
o in medicina e chirurgia dell'Ispettorato del lavoro competente per territorio;
g) un ingegnere capo del genio civile;
h) un rappresentante del competente Ispettorato compartimentale
della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;
i) un rappresentante del competente comando militare territoriale;
l) un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato;
m) un ufficiale di porto designato dai capi dei compartimenti
marittimi interessati.
3. Sono chiamati a partecipare ai lavori del Comitato di
cui al comma 2 esperti dell'ANPA, un rappresentante della regione o della
provincia autonoma e un rappresentante del titolare dell'autorizzazione
o del nulla osta. Il comando provinciale dei vigili del fuoco esplica
i compiti di segreteria e attua il coordinamento dei lavori. Per tali
lavori il prefetto si avvale altresì dei rappresentanti di enti, istituzioni
ed altri soggetti tenuti al concorso ai sensi dell'art. 14 della legge
24 febbraio 1992, n. 225.
4. Nei casi in cui la localizzazione dell'impianto renda
prevedibile l'estensione a più province del pericolo per la pubblica incolumità
e per i beni, un piano di emergenza esterna deve essere contemporaneamente
predisposto per ciascuna provincia con le modalità previste ai commi 1
e 2, previa intesa fra i prefetti delle province interessate. Il coordinamento
dei piani provinciali è demandato al prefetto della provincia ove ha sede
l'impianto cui si riferiscono i singoli piani provinciali.
Art. 119
(Approvazione del piano di emergenza esterna)
1. Il piano di emergenza esterna di cui all'art. 118 viene
trasmesso dal prefetto all'ANPA che, sentita la Commissione tecnica, lo
restituisce al prefetto, munito di eventuali osservazioni, ai fini dell'approvazione,
nel rispetto delle procedure di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225,
e ai relativi regolamenti di attuazione.
2. Il piano approvato viene trasmesso dal prefetto alla
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coordinamento
della protezione civile e al Ministero dell'interno, nonchè a ciascuno
degli enti e delle amministrazioni di cui al comma 2 dell'art. 118 e al
titolare dell'autorizzazione o del nulla osta.
3. Il prefetto, entro trenta giorni dall'approvazione del
piano, compie tutti gli adempimenti necessari per assicurarne l'attuazione
in caso di emergenza.
Art. 120
(Riesame, aggiornamento e annullamento
del piano di emergenza esterna)
1. Il piano di emergenza esterna deve essere riesaminato
dal prefetto e dal Comitato provinciale di cui all'art. 118 in caso di
modifiche rilevanti dei presupposti tecnici di cui all'art. 117, e comunque
ogni triennio, in relazione ai mutamenti sopravvenuti nelle circostanze
precedentemente valutate, e particolarmente nell'ambiente fisico, demografico
e nelle modalità per l'impiego dei mezzi previsti, ed allo scopo di adeguarlo
alle mutate esigenze della sicurezza ed allo sviluppo della tecnica e
dei mezzi disponibili. Gli aggiornamenti eventualmente necessari sono
effettuati con le procedure di cui agli artt. 118 e 119.
2. In caso di disattivazione dell'impianto nucleare, il
piano di emergenza viene periodicamente riesaminato ed adeguato e, se
del caso, revocato, in relazione alle diverse fasi di cui all'art. 55,
secondo le procedure di cui all'art. 117, commi 1, 2 e 3, ed agli artt.
118 e 119.
Art. 121
(Piano nazionale di emergenza)
1. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
per il coordinamento della protezione civile, d'intesa con il Ministero
dell'interno, avvalendosi degli organi della protezione civile secondo
le disposizioni della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e dell'ANPA, predispone
un piano nazionale delle misure protettive contro le emergenze radiologiche
su tutto il territorio.
2. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
per il coordinamento della protezione civile, d'intesa con il Ministero
dell'interno, include nel piano di cui al comma 1, con le modalità di
cui allo stesso comma, ed entro sei mesi dalla data di ricezione del rapporto
di cui al comma 4 dell'art. 117, le misure necessarie per fronteggiare
le eventuali conseguenze degli incidenti non circoscrivibili nell'ambito
provinciale o interprovinciale. I pareri dell'ANPA sono espressi sentita
la Commissione tecnica di cui all'art. 9. Il piano è trasmesso ai prefetti
interessati affinchè sviluppino la pianificazione operativa e predispongano
i relativi strumenti di attuazione, per quanto di loro competenza. Il
piano è trasmesso altresì a tutte le amministrazioni interessate all'intervento
di emergenza.
3. Nel piano di cui ai commi 1 e 2 sono previste le misure
protettive contro le conseguenze radiologiche di incidenti che avvengono
in impianti al di fuori del territorio nazionale, nonchè per gli altri
casi di emergenze radiologiche che non siano preventivamente correlabili
con alcuna specifica area del territorio nazionale stesso. Per i casi
di cui al presente comma, i presupposti tecnici della pianificazione dell'emergenza
sono proposti dall'ANPA, sentita la Commissione tecnica.
4. Per i casi di cui al comma 3, nella pianificazione delle
misure protettive sono definiti gli obblighi per la comunicazione iniziale
dell'evento che potrebbe determinare l'attuazione delle misure protettive.
Art. 122
(Attuazione del piano di emergenza esterna)
1. Il piano di emergenza esterna e le misure protettive
di cui all'art. 121 vengono attuati secondo le disposizioni della legge
24 febbraio 1992, n. 225, e dei relativi regolamenti di attuazione.
2. Il direttore responsabile di un impianto nucleare ha
l'obbligo di dare immediata comunicazione al prefetto, alla regione o
provincia autonoma interessata, al comandante provinciale dei vigili del
fuoco ed all'ANPA, nonchè agli organi del Servizio sanitario nazionale
competenti per territorio, di qualsiasi incidente nucleare che comporti
pericolo per la pubblica incolumità e per i beni, indicando le misure
adottate per contenerlo e comunicando ogni altro dato tecnico per l'attuazione
del piano di emergenza esterna, specificando l'entità prevedibile dell'incidente.
3. Lo stesso obbligo incombe al direttore responsabile dell'impianto
per qualsiasi evento o anormalità che possa far temere l'insorgenza di
un pericolo per la pubblica incolumità.
4. Il prefetto informa immediatamente la Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coordinamento della protezione
civile e la direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi
del Ministero dell'interno, nonchè il presidente della Giunta regionale
e gli organi del servizio sanitario nazionale competenti per territorio.
Il prefetto avvia le azioni previste dal piano di emergenza esterna, ovvero,
se necessario, quelle di cui all'art. 121, comma 2, di sua competenza.
5. Il Comandante provinciale dei vigili del fuoco attua
i primi interventi di soccorso tecnico urgente nell'ambito del piano di
emergenza.
6. Nel caso in cui si preveda che il pericolo per la pubblica
incolumità o il danno alle cose possa estendersi a province limitrofe,
il prefetto ne dà immediato avviso agli altri prefetti interessati.
Art. 123
(Centro di elaborazione e valutazione dati)
1. Al fine di assicurare un comune riferimento tecnico nella
gestione delle emergenze radiologiche di cui al presente capo è istituito,
presso l'ANPA, il Centro di elaborazione e valutazione dati.
2. Il Centro costituisce struttura tecnica per il Ministro
per il coordinamento della protezione civile, anche ai fini del funzionamento
del comitato operativo della protezione civile di cui all'art. 10 della
legge 24 febbraio 1992, n. 225.
3. Il Centro effettua le valutazioni in ordine all'andamento
nel tempo e nello spazio dei livelli di radioattività nell'ambiente nelle
situazioni di emergenza ed ai conseguenti livelli di esposizione, al fine
di consentire alle autorità responsabili della gestione dell'emergenza
l'adozione dei necessari provvedimenti di intervento sulla base delle
valutazioni effettuate. Tutti i centri e le reti di rilevamento, ivi comprese
quelle regionali, debbono far confluire ad esso i dati delle misure radiometriche
effettuate nel corso dell'emergenza. Il Centro, sulla base della situazione
in atto, può dare indicazione di specifiche modalità operative delle reti
e dei mezzi mobili di rilevamento disponibili sul territorio nazionale
e fornisce alle autorità preposte alla diffusione dell'informazione alla
popolazione i relativi elementi radiometrici. Le indicazioni formulate
dal Centro sono rese prescrittive da parte del Ministro per il coordinamento
della protezione civile ovvero dal prefetto nei confronti delle strutture
delle reti di sorveglianza regionali e delle reti di sorveglianza nazionale
di cui all'art. 104.
4. Il Centro viene attivato dal Ministro per il coordinamento
della protezione civile per ogni situazione che comporti l'adozione delle
misure protettive previste all'art. 121. Il suo intervento può inoltre
essere richiesto dal prefetto nelle situazioni che comportino l'attuazione
dei piani di emergenza di cui all'art. 116.
5. Il Centro è formato da quattro membri effettivi e quattro
supplenti, esperti di radioprotezione, designati rispettivamente dall'ANPA,
dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dall'Istituto superiore di sanità,
dall'ISPESL, e da due membri, di cui uno supplente, designati dal Servizio
meteorologico dell'aeronautica militare. Le funzioni di coordinamento
sono svolte dall'ANPA.
6. Possono essere chiamati a partecipare all'attività del
Centro esperti di radioprotezione designati dalle regioni eventualmente
interessate. Possono essere altresì chiamati esperti di altri enti o istituti
le cui competenze siano ritenute utili in relazione allo specifico problema
in esame.
Art. 124
(Aree portuali)
1. Con decreto del Ministro per il coordinamento della protezione
civile, di concerto con i Ministri dell'ambiente, della difesa, dell'interno,
dei trasporti e della navigazione e della sanità, sentita l'ANPA, sono
stabilite le modalità di applicazione delle disposizioni del presente
capo alle aree portuali interessate dalla presenza di naviglio a propulsione
nucleare.
Art. 125
(Trasporto di materie radioattive)
1. Con decreto del Ministro per il coordinamento della protezione
civile, di concerto con i Ministri dell'ambiente, dell'interno, della
difesa, della sanità, dei trasporti e della navigazione, sentita l'ANPA,
sono stabiliti i casi e le modalità di applicazione delle disposizioni
del presente capo alle attività di trasporto di materie radioattive, anche
in conformità alla normativa internazionale e comunitaria di settore.
2. Il decreto di cui al comma 1 deve in particolare prevedere
i casi per i quali i termini del trasporto e la relativa autorizzazione
debbono essere preventivamente comunicati alle autorità chiamate ad intervenire
nel corso dell'emergenza, nonchè le relative modalità di comunicazione.
Art. 126
(Esercitazioni)
1. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
per il coordinamento della protezione civile ed il prefetto, ciascuno
negli ambiti di propria competenza, debbono effettuare esercitazioni periodiche
al fine di verificare l'adeguatezza dei piani di emergenza di cui al presente
capo e dei relativi strumenti di attuazione.
Sezione II
INFORMAZIONE DELLA POPOLAZIONE
Art. 127
(Situazioni disciplinate)
1. Le norme della presente sezione disciplinano le attività
e le procedure di informazione della popolazione sulle misure di protezione
sanitaria e sul comportamento da adottare per i casi di emergenza radiologica
e si applicano alle situazioni di emergenza di cui alla sezione I del
presente capo, nonchè ai casi previsti all'art. 101, comma 3.
Art. 128
(Definizioni)
1. Ferme restando le definizioni di cui al capo II, ai fini
dell'applicazione della presente sezione valgono le definizioni seguenti
:
a) popolazione che rischia di essere interessata dall'emergenza
radiologica: qualsiasi gruppo di popolazione per il quale è stato stabilito
un piano di intervento in previsione di casi di emergenza radiologica;
b) popolazione effettivamente interessata dall'emergenza
radiologica: qualsiasi gruppo di popolazione per il quale sono previste
misure specifiche di protezione qualora sopravvenga un caso di emergenza
radiologica;
c) piano di intervento: i piani di emergenza di cui alla
sezione I del presente capo, ovvero i piani di cui alla legge 24 febbraio
1992, n. 225, che tengano conto delle situazioni previste all'art. 101,
comma 3.
Art. 129
(Obbligo di informazione)
1. Le informazioni previste nella presente sezione devono
essere fornite alle popolazioni definite all'art. 128 senza che le stesse
ne debbano fare richiesta. Le informazioni devono essere accessibili al
pubblico, sia in condizioni normali, sia in fase di preallarme o di emergenza
radiologica.
Art. 130
(Informazione preventiva)
1. La popolazione che rischia di essere interessata dall'emergenza
radiologica viene informata e regolarmente aggiornata sulle misure di
protezione sanitaria ad essa applicabili nei vari casi di emergenza prevedibili,
nonchè sul comportamento da adottare in caso di emergenza radiologica.
2. L'informazione comprende almeno i seguenti elementi:
a) natura e caratteristiche della radioattività e suoi effetti
sulle persone e sull'ambiente;
b) casi di emergenza radiologica presi in considerazione
e relative conseguenze per la popolazione e l'ambiente;
c) comportamento da adottare in tali eventualità;
d) autorità ed enti responsabili degli interventi e misure
urgenti previste per informare, avvertire, proteggere e soccorrere la
popolazione in caso di emergenza radiologica.
3. Informazioni dettagliate sono rivolte a particolari gruppi
di popolazione in relazione alla loro attività, funzione e responsabilità
nei riguardi della collettività nonchè al ruolo che eventualmente debbano
assumere in caso di emergenza.
Art. 131
(Informazione in caso di emergenza radiologica)
1. La popolazione effettivamente interessata dall'emergenza
radiologica viene immediatamente informata sui fatti relativi all'emergenza,
sul comportamento da adottare e sui provvedimenti di protezione sanitaria
ad essa applicabili nella fattispecie.
2. In particolare vengono fornite in modo rapido e ripetuto
informazioni riguardanti:
a) la sopravvenuta emergenza e, in base alle notizie disponibili,
le sue caratteristiche: tipo, origine, portata e prevedibile evoluzione;
b) le disposizioni da rispettare, in base al caso di emergenza
sopravvenuta ed eventuali suggerimenti di cooperazione;
c) le autorità e gli enti cui rivolgersi per informazione,
consiglio, assistenza, soccorso ed eventuali forme di collaborazione.
3. Le informazioni di cui al comma 2 sono integrate, in
funzione del tempo disponibile, con richiami riguardanti le nozioni fondamentali
sulla radioattività ed i suoi effetti sull'essere umano e sull'ambiente.
4. Se l'emergenza è preceduta da una fase di preallarme
alla popolazione vengono fornite informazioni riguardanti le modalità
ed i tempi con cui vengono diffusi gli aggiornamenti sull'evoluzione della
situazione.
5. Informazioni specifiche sono rivolte, anche in fase di
preallarme, a particolari gruppi di popolazione, in relazione alla loro
attività, funzione ed eventuale responsabilità nei riguardi della collettività
nonchè al ruolo che eventualmente debbano assumere nella particolare occasione.
Art. 132
(Informazione delle persone che possono
intervenire nella organizzazione
dei soccorsi per i casi di emergenza radiologica)
1. I soggetti che possono comunque intervenire nella organizzazione
dei soccorsi in caso di emergenza radiologica devono ricevere un'informazione
adeguata e regolarmente aggiornata sui rischi che l'intervento può comportare
per la loro salute e sulle precauzioni da prendere in un caso simile;
tale informazione deve tener conto dei vari casi di emergenza radiologica
prevedibili.
2. Dette informazioni sono completate con notizie particolareggiate
in funzione del caso in concreto verificatosi.
continua
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