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COSA PREVEDONO LE LEGGI *** Attualmente in Italia esistono obblighi solo per i luoghi di lavoro introdotti dal decreto legislativo 241/2000 che ha modificato il Dlgs 230/95 (vedi di seguito). Per gli ambienti residenziali e le acque destinate ad uso potabile esistono raccomandazioni della Comunita' Europea: rispettivamente la 143/90 e la 928/2001. La conferenza Stato Regioni ha redatto inoltre un documento che auspica tra l'altro il controllo del Radon denominato: Linee guida per la tutela e la promozione della salute negli ambienti confinati **** ADEMPIMENTI PER LA ESPOSIZIONE AL
RADON NEI LUOGHI DI LAVORO -- * -- Entro 24 mesi dall'inizio attivita (o 18 mesi dalla pubblicazione) si esegue una campagna di misure (da parte di organismo riconosciuto) con relazione finale Posto il Livello di azione a 500 Bq/mc: A) Se la misura e' inferiore all' 80% del livello di azione (i.e. 400 Bq/mc) l'obbligo e' risolto e bisognera' ripetere la misura solo se variano le condizioni di lavoro. B) Se la misura e' tra l'80% ed il 100% del livello di azione (i.e. 400 - 500 Bq/mc) l'obbligo si risolve con la ripetizione della misura annualmente. C) Se la misura supera il livello di azione (i.e. > 500 Bq/mc)
si dovra': D) Se la dose efficace e' inferiore a 3mSv/anno l'obbligo si risolve con la ripetizione della misura annualmente. E) Se la dose efficace e' superiore o uguale a 3mSv/anno si dovra': Queste informazioni sono riassunte nello schema seguente:
Recentemente e' stato inoltre emanato un testo a cura del Coordinamento delle Regioni e Province Autonome sulle modalita' di misura del radon in aria dal Titolo "Linee Guida per le misure di concentrazione di radon in aria nei luoghi di lavoro sotterranei". Per testo del Dlgs 230/1995 clicca qui. Per testo del Dlgs 241/2000 clicca qui.
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