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Direttiva del Consiglio del 21
dicembre 1988 relativa al
ravvicinamento delle disposizioni legislative regolamentari e
amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione
(C 89/106/CEE)
Capitolo I
Campo di applicazione - Definizioni - Requisiti -
Specificazioni tecniche - Libera circolazione delle merci
Art. 1
1. La presente direttiva si applica ai materiali da costruzione nella
misura in cui val-
gono per essi i requisiti essenziali relativi alle opere previste
nell'articolo 3 paragrafo 1.
2. Al fine della presente direttiva, per materiali da costruzione
s'intende qualsiasi pro-
dotto fabbricato al fine di essere permanentemente incorporato in
opere da costruzione, le
quali comprendono gli edifici e le opere d'ingegneria civile.
3. I materiali da costruzione sono in appresso denominati ``prodotti'';
le opre di co-
struzione, le quali comprendono gli edifici e le opere d'ingegneria
civile sono in appresso
denominate ``opere''.
Art. 2
1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per far si che i
prodotti di cui al-
l'articolo 1 destinati ad essere impiegati in opere possano essere
immessi sul mercato solo
se idonei all'impiego previsto se hanno cioeÁ caratteristiche tali
che le opere in cui devono
essere inglobati, montati, applicati o installati possano, se adeguatamente
progettate e co-
struite, soddisfare i requisiti essenziali di cui all'articolo 3.
se nella misura in cui tali ope-
re siano soggette a regolamentazioni che prevedano tali requisiti.
2. Qualora i prodotti siano oggetto di altre direttive comunitarie
in relazione ad altri
aspetti, il marchio CE di conformitaÁ, in seguito denominato ``marchio
CE'', previsto al-
l'articolo 4, paragrafo 2, indica in tali casi che i prodotti soddisfano
anche i requisiti di
queste altre direttive.
3. Qualora una direttiva futura riguardi soprattutto altri aspetti
e solo in minor misura i
requisiti essenziali definiti nella presente direttiva essa deve contenere
disposizioni che
assicurino che essa copre anche i requisiti previsti nella presente
e direttiva.
4. La presente direttiva non pregiudica il diritto degli Stati membri
di prescrivere - nel
rispetto del trattato - i requisiti se essi reputino necessari per
assicurare la protezione dei.lavoratori nell'utilizzazione dei prodotti
purche cioÁ non implichi una modifica dei prodot-
ti non prevista nella presente direttiva.
Art. 3
1. I requisiti essenziali applicabili alle opere e suscettibili di
influenzare le caratteri-
stiche tecniche di un prodotto sono enunciati in termini di obiettivi
nell'allegato I. Questi
requisiti possono essere applicabili rutti. alcuni o soltanto uno;
essi devono essere soddi-
sfatti per una durata di esercizio economicamente ragionevole.
2. Per tener conto di eventuali differenze di condizioni geografiche
o climatiche o di
abitudini di vita nonche dei diversi livelli di protezione esistenti
sul piano nazionale, re-
gionale o locale ciascun requisito essenziale puoÁ dar luogo alla
fissazione di classi di pre-
stazione nei documenti di cui al paragrafo 3 e nelle specificazioni
tecniche di cui all'ar-
ticolo 4.
3. I requisiti essenziali sono precisati in documenti (documenti interpretativi)
destinati
a stabilire i collegamenti necessari tra i requisiti essenziali di
cui al paragrafo 1 e i man-
dati di normalizzazione, i mandati per orientamenti per benestare
tecnico europeo oppure
il riconoscimento di altre specificazioni tecniche ai sensi degli
articoli 4 e 5.
Art. 4
1. Ai fini della presente direttiva per ``specificazioni tecniche''
si intendono le norme
e i benestare tecnici. Ai fini della presente direttiva per ``norme
armonizzate'' si inten-
dono le specificazioni tecniche adottate dai CEN o CENELEC o da entrambi
su mandato
della Commissione, conferito conformemente alla direttiva 133/ 189/CEE,
sulla base di
un parere formulato dal comitato permanente della costruzione, e secondo
gli orientamen-
ti generali riguardanti la cooperazione tra le Commissione e i due
organi suddetti, firmati
il 13 novembre 1984.
2. Gli stati membri presumono idonei al impiego i prodotti che consentono
alle opere
in cui sono utilizzati, se adeguatamente progettate e costruite, di
soddisfare i requisiti es-
senziali di cui all'articolo 3 e che recano il marchio CE. Il marchio
CE attesta:
a) che sono conformi alle relative norme nazionali in cui sono state
trasposte le norme
armonizzate, i cui estremi sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale
delle ComunitaÁ
europee. Gli Stati membri pubblicano gli estremi di tali norme nazionali;
b) che sono conformi ad un benestare tecnico europeo rilasciato secondo
la procedura
di cui al capitolo III, oppure
c) che sono conformi alle specificazioni tecniche di cui al paragrafo
3 nella misura in
cui non esistano specificazioni eÁ redatto secondo la procedura prevista
dall'articolo 5, pa-
ragrafo 2.
3. Gli Stati membri possono comunicare alla Commissione i testi delle
rispettive spe-
cificazioni tecniche nazionali, che essi considerano conformi ai requisiti
essenziali di cui
all'articolo 3. La Commissione trasmette immediatamente tali specificazioni
tecniche na-
zionali agli altri Stati membri. Conformemente alla procedura di cui
all'articolo 5. para-
grafo 2, essa informa gli Stati membri delle specificazioni tecniche
nazionali che si pre-
sumono conformi ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3. Tale
procedura e avviata e
seguita dalla Commissione di concerto con il comitato di cui all'articolo
19. Gli Stati
membri pubblicano gli estremi di tali specificazioni tecniche. La
Commissione li pubbli-
ca anche nella Gazzetta ufficiale delle Comunita Á europee.
4. Qualora il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella ComunitaÁ
non abbia appli-
cato o abbia applicato solo in parte le esistenti specificazioni tecniche
che sono menzio-
nate al paragrafo 2 secondo cui, conformemente ai criteri enunciati
all'articolo 13, para-
grafo 4, il prodotto deve fare l'oggetto di una dichiarazione di conformitaÁ
quale quella.definita all'allegato III, punto 2 ii, seconda e terza
possibilitaÁ, allora si applicano le de-
cisioni corrispondenti prese in virtu Á dell'articolo 13, paragrafo
4 e dell'allegato 1V e I'i-
doneitaÁ all'impiego di tale prodotto, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo
1, eÁ stabilita secon-
do la procedura fissata all'allegato III, punto 2 ii, seconda possibilitaÁ.
5. La Commissione, in consultazione con il comitato di cui all'articolo
19, elabora,
gestisce e rivede periodicamente un elenco di prodotti che hanno implicazioni
minori
per la salute e la sicurezza e che possono essere immessi sul mercato
sulla base di una
dichiarazione di conformitaÁ alle ``regole dell'arte'', rilasciata
dal fabbricante.
6. Il marchio CE significa che i prodotti soddisfano i requisiti di
cui ai paragrafi 2 e 4.
Spetta al fabbricante o al suo mandatario stabilito nella ComunitaÁ
assumere la responsa-
bilita Á di apporre il marchio CE sul prodotto stesso, su un'etichetta
apposta sul prodotto,
sull'imballaggio o sui documenti commerciali di accompagnamento. Il
modello del mar-
chio CE. e le condizioni per l'impiego sono indicati nell'allegato
III. I prodotti di cui al
paragrafo 5 non recano il marchio CE.
Art. 5
1. Qualora uno Stato membro o la Commissione ritenga che le norme
armonizzate o i
benestare tecnici europei di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettere
a) e b), oppure i mandati
di cui al capitolo II non soddisfino le disposizioni degli articoli
2 e 3, lo Stato membro o
la Commissione adiscono il comitato di cui all'articolo 19 ed espongono
i propri motivi.
II comitato esprime un parere con urgenza. Alla luce del parere del
suddetto comitato e
previa consultazione del comitato istituito dalla direttiva 83/189/CEE
se si tratta di norme
armonizzate, la Commissione indica agli Stati membri se le norme o
i benestare in que-
stione debbano essere ritirati o no dalle pubblicazioni di cui all'articolo
7, paragrafo 3.
2. Una volta ricevuta la comunicazione di cui all'articolo 4, paragrafo
3, la Commis-
sione consulta il comitato di cui all'articolo 19. Alla luce del parere
del suddetto comi-
tato, la Commissione indica agli Stati membri se la specificazione
tecnica in questione
debba beneficiare o no della presunzione di conformitaÁ e, in tal
caso, pubblica un estratto
in tal senso nella Gazzetta ufficiale delle ComunitaÁ europee. Qualora
la Commissione o
uno Stato membro ritenga che una specificazione tecnica non soddisfi
piuÁ i requisiti ne-
cessari per la presunzione di conformitaÁ alle disposizioni degli
articoli 2 e 3, laCommis-
sione consulta il comitato di cui all'articolo 19. Alla luce del parere
del suddetto comi-
tato, la Commissione indica agli Stati membri se la specificazione
tecnica nazionale in
questione debba continuare o no a beneficiare della presunzione di
conformitaÁ e, in caso
contrario, se debba essere ritirato il relativo estratto di cui all'articolo
4, paragrafo 3.
Art. 6
1. Gli Stati membri non ostacolano la libera circolazione, l'immissione
sul mercato o
l'utilizzazione nel proprio territorio di prodotti che soddisfano
le disposizioni della pre-
sente direttiva. Gli Stati membri provvedono affinche l'utilizzazione
di tali prodotti ai fini
cui sono destinati non venga proibita da norme o condizioni imposte
da organismi pub-
blici o privati, che agiscono sotto forma di impresa pubblica o di
organismo pubblico. in
base ad una posizione di monopolio.
2. Gli Stati membri consentono tuttavia che i prodotti non contemplati
dall'articolo 4,
paragrafo 2, siano immessi sul mercato nel proprio territorio. se
soddisfano prescrizioni
nazionali conformi al trattato, fintantoche le specificazioni tecniche
europee di cui al ca-
pitoli II e III dispongano diversamente. La Commissione ed il comitato
di cui all'articolo
19 seguo no e rivedono periodicamente l'evoluzione delle specificazioni
tecniche euro-
pee..3. Qualora le pertinenti specificazioni tecniche europee facciano
una distinzione esse
stesse o sulla base di documenti interpretativi previsti all'articolo
3, paragrafo 3, tra di-
verse categorie corrispondenti a diversi livelli di prestazione, gli
Stati membri possono
determinare i livelli di prestazione da osservare anche nel proprio
territorio soltanto nel-
l'ambito delle classificazioni adottate a livello comunitario o soltanto
utilizzando tutte,
alcune o una sola categoria.
Capitolo II ± Norme armonizzate
Art. 7
1. Per garantire la qualitaÁ delle norme armonizzate per i prodotti,
tali norme sono ela-
borare dagli organismi europei di normalizzazione in base a mandati
loro conferiti dalla
Commissione conformemente alla procedura prevista nella direttiva
83/189/CEE e previa
consultazione del comitato di cui all'articolo 14 conformemente alle
disposizioni generali
relative alla cooperazione tra la Commissione e detti organismi firmata
il 13 Novembre
1984.
2. Le norme cosõÁ stabilite devono essere espresse nella misura del
possibile in termini
di requisiti di prestazione dei prodotti tenendo conto dei documenti
interpretativi. Quando
le norme sono state elaborate dagli organismi europei di normalizzazione
la Commissione
ne pubblica gli estratti nella Gazzetta ufficiale delle ComunitaÁ
europee serie C.
Capitolo III ± Benestare tecnico europeo
Art. 8
1. II benestare tecnico europeo e una valutazione tecnica positiva
dell'idoneitaÁ diun
prodotto per l'impiego previsto fondata sulla corrispondenza ai requisiti
essenziali per le
opere per cui il prodotto deve essere utilizzato.
2. Il benestare tecnico europeo puoÁ essere accordato ai:
a) prodotti per cui non esiste ne una norma armonizzata ne una norma
nazionale rico-
nosciuta, ne un mandato per una norma armonizzata e per cui la Commissione.
Previa
consultazione del comitato permanente, non ritiene possibile o ancora
possibile elaborare
una norma: e
b) prodotti che si discostano notevolmente dalle norme armonizzare
o dalle norme na-
zionali riconosciute. Anche nel caso in cui sia stato rilasciato un
mandato per una norma
armonizzata, la lettera a non esclude il rilascio del benestare tecnico
europeo per prodotti
per cui esistono orientamenti per tale benestare. La presente disposizione
eÁ applicabile
fino all'entrata in vigore della norma armonizzata negli Stati membri.
3. In casi particolari la Commissione puoÁ , in deroga al paragrafo
2 lettera a), previa
consultazione del comitato di cui all'articolo autorizzare il rilascio
di un benestare tecnico
europeo per prodotti per cui esiste un mandato per una norma armonizzata
o per cui la
Commissione ha stabilito che eÁ possibile elaborare una norma armonizzata.
L'autorizza-
zione eÁ valida per un periodo determinato.
4. Il benestare tecnico europeo eÁ in generale rilasciato per un periodo
di cinque anni.
Questo periodo puoÁ essere prorogato.
Art. 9
1. Il benestare tecnico europeo per un prodotto si basa su esami,
prove ed una valu-
tazione sulla base dei documenti interpretativi di cui all'articolo
3, paragrafo 3, come pu-.re sugli orientamenti previsti all'articolo
11 riguardo al prodotto o alla famiglia di prodot-
ti cui appartiene.
2. Qualora non esistano o non siano ancora disponibili gli orientamenti
previsti all'ar-
ticolo 11, puoÁ essere rilasciato un benestare sulla base dei relativi
requisiti essenziali e dei
documenti interpretativi se la valutazione del prodotto eÁ adottata
da organismi competenti
per il benestare tecnico i quali agiscono congiuntamente nell'ambito
dell'organizzazione
di cui all'allegato II. Qualora gli organismi riconosciuti siano di
parere discorde, viene
adito comitato di cui all'articolo 19.
3. II benestare tecnico europeo per un prodotto eÁ rilasciato in uno
Stato membro, se-
condo la procedura di cui all'allegato II, a richiesta del fabbricante
o del suo mandatario
stabilito nella ComunitaÁ.
Art. 10
1. Ogni Stato membro comunica agli altri Stati membri ed alla Commissione
il nome e
l'indirizzo degli i organismi autorizzati al rilascio dl benestare
tecnici europei.
2. Gli organismi competenti per il benestare tecnico europeo devono
soddisfare i re-
quisiti della presente direttiva e devono in particolare essere in
grado:
± di valutare l'idoneitaÁ all'impiego dei nuovi prodotti sulla base
di conoscenze scientifi-
che e pratiche;
± di pronunciarsi in modo imparziale rispetto agli interessi dei fabbricanti
interessati o
dei loro mandatari e
± di sintetizzare i contributi di tutte le parti interessate ai fini
di una valutazione equili-
brata.
3. L'elenco degli organismi competenti per rilasciare benestare tecnici
europei ed ogni
eventuale modifica dell'elenco sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale
delle ComunitaÁ
europee, serie C.
Art. 11
1. Previa consultazione del comitato di cui all'articolo 19, la Commissione
impartisce
all'organizzazione, che eÁ prevista all'allegato II e che raggruppa
gli organismi riconosciu-
ti designati dagli Stati membri, mandati per l'elaborazione di orientamenti
per il benestare
tecnico europeo per un prodotto o una famiglia di prodotti.
2. Gli orientamenti per il benestare tecnico europeo per un prodotto
o una famiglia di
prodotti devono segnatamente comprendere quanto segue:
a) l'elenco dei documenti interpretativi pertinenti di cui all'articolo
3, paragrafo 3;
b) i requisiti concreti del prodotto in termini di requisiti essenziali
ai sensi dell'artico-
lo 3, paragrafo 1;
c) i metodi di prova;
d) i metodi di valutazione e di giudizio dei risultati delle prove;
e) le procedure di controllo e di conformitaÁ che devono essere conformi
agli articoli
13, 14 e 15;
f) il periodo di validitaÁ del benestare tecnico europeo.
3. Gli orientamenti per il benestare tecnico europeo sono pubblicati,
previa consulta-
zione del comitato di cui all'articolo 19, dagli Stati membri nella(e)
rispettiva(e] lingua(e)
nazionale te(i) ufficiale(i)..Capitolo IV ± Documenti interpretativi
Art. 12
1. Previa consultazione del comitato di cui all'articolo 19, la Commissione
incarica i
comitati tecnici a cui partecipano gli Stati membri, di elaborare
i documenti interpretativi
di cui all'articolo 3, paragrafo 3.
2. I documenti interpretativi:
a) precisano i requisiti essenziali previsti all'articolo 3 e definiti
nell'allegato I, armo-
nizzando la terminologia ed i concetti tecnici di base e indicando
le categorie o i livelli
per ciascun requisito laddove cioÁ sia necessario e lo sviluppo delle
conoscenze scientifi-
che e tecniche lo consenta;
b) indicano metodi di correlazione tra detti livelli o categorie di
requisiti e le specifi-
cazioni tecniche di cui all'articolo 4: metodi di calcolo e di determinazione,
norme tecni-
che di concezione delle opere, ecc.;
c) costituirono un riferimento per la definizione di norme armonizzate
e di orienta-
mento per il benestare tecnico europeo, nonche per l'accettazione
di specificazioni tecni-
che nazionali ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3.
3. La Commissione pubblica i documenti interpretativi nella serie
C della Gazzetta
ufficiale delle ComunitaÁ europee, previa consultazione del comitato
di cui all'articolo 19.
Capitolo V ± Attestato di conformitaÁ
Art. 13
1. II fabbricante o il suo mandatario stabilito nella ComunitaÁ eÁ
responsabile dell'atte-
stato di conformitaÁ di un prodotto ai requisiti di una specificazione
tecnica definita all'ar-
ticolo 4.
2. I prodotti oggetto di un arrestato di conformitaÁ beneficiano di
una presunzione di
conformitaÁ con le specificazioni tecniche definite all'articolo 4.
La conformitaÁ eÁ stabilita
mediante prova o altre verifiche in base alle specificazioni tecniche,
conformemente al-
l'allegato III.
3. L'attestato di conformitaÁ di un prodotto presuppone che:
a) il fabbricante abbia un sistema di controllo della produzione il
quale permetta di
stabilire che la produzione corrisponde alle relative specificazioni
tecniche ovvero
b) per taluni prodotti menzionati nelle relative specificazioni tecniche,
un organismo
di certificazione riconosciuto intervenga nella valutazione e nella
sorveglianza del con-
trollo della produzione o del prodotto stesso in aggiunta al sistema
di controllo della pro-
duzione applicato dalla fabbrica.
4. La Commissione previa consultazione del comitato di cui all'articolo
19, sceglie la
procedura di cui al paragrafo 3 per un dato prodotto o per un gruppo
di prodotti determi-
nati conformemente alle precisazioni di cui all'allegato III. In base:
a) all'importanza che riveste il prodotto rispetto ai requisiti essenziali
ed in particolare
rispetto a quelli in materia di salute e di sicurezza;
b) alla natura dei prodotto:
c) all'influenza della variabilitaÁ delle caratteristiche del prodotto
sulla sua destinazio-
ne;
d) ai potenziali difetti della fabbricazione del prodotto.
In ogni caso si sceglie la procedura meno onerosa possibile compatibile
con la sicu-
rezza..La procedura cosõÁ fissata e indicata nei mandati e nelle specificazioni
tecniche o nella
pubblicazione delle stesse.
5. Nel caso di un esemplare unico (e non di serie) basta una dichiarazione
di confor-
mitaÁ secondo l'allegato III, Punto 2, possibilitaÁ 3, salvo che non
sia altrimenti disposto
dalle specifiche tecniche per I prodotti che hanno implicazioni particolarmente
importanti
per quanto riguarda la salute e la sicurezza.
Art. 14
1. Conformemente all'allegato III le procedure di cui sopra comportano,
a) nel caso dell'articolo 13, paragrafo 3, lettera 1), il rilascio
dl una dichiarazione di
conformitaÁ per un prodotto da parte del fabbricante o del suo mandatario
ovvero.
b) nel caso dell'articolo 13, paragrafo 3, lettera b, il rilascio
da parte di un organismo
di certificazione di un certificato di conformitaÁ per un sistema
di controllo e di verifica
della produzione per il prodotto stesso.
Le modalitaÁ di applicazione delle procedure di attestato di conformitaÁ
sono riportate
nell'allegato III.
2. La dichiarazione di conformitaÁ del fabbricante o il certificato
dl conformitaÁ danno
al fabbricante o al suo mandatario stabilito nella ComunitaÁ il diritto
di apporre il marchio
CE sul prodotto stesso, su un'etichetta ad esso applicata, sull'imballaggio
o sui documenti
commerciali di accompagnamento. Il modello del marchio CE di conformitaÁ
e le modalitaÁ
d'impiego relative a ciascuna procedura dell'attestato di conformitaÁ
figurano nell'allegato
III.
Art. 15
1. Gli stati membri vigilano sulla corretta utilizzazione del marchio
CE.
2. Se si constata che il marchio CE eÁ stato apposto su un prodotto
che non soddisfa o
non soddisfa piuÁ la presente direttiva, lo Stato membro in cui e
stata attestata la confor-
mitaÁ provvede affinche sia eventualmente vietata l'utilizzazione
del marchio CE e si
provveda ai ritiro dei prodotti invenduti o all'obliterazione marchi,
sino a quando il pro-
dotto in questione non sia divenuto nuovamente conforme. Lo Stato
membro interessato
ne informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione,
fornendo tutti i det-
tagli qualitativi e quantitativi necessari all'identificazione del
prodotto non conforme.
3. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per vietare l'apposizione
su prodotti
o sui relativi imballaggi di marchi suscettibili di essere confusi
coi marchio CE.
Capitolo VI ± Procedure speciali
Art. 16
1. Se per un determinato prodotto, non esistono le specificazioni
tecniche di cui all'ar-
ticolo 4, lo Stato membro di destinazione, agendo a richiesta e in
singoli casi, considera
come conformi alle disposizioni nazionali in vigore i prodotti che
hanno superato le prove
e i controlli effettuati, nello Stato membro di produzione, da un
organismo riconosciuto
secondo i metodi in vigore nello Stato membro di destinazione o riconosciuti
come equi-
valenti da tale Stato membro.
2. Lo Stato membro di produzione comunica allo Stato membro di destinazione
la cui
regolamentazione eÁ applicabile alle prove ed ai controlli da effettuare
quale organismo
esso intenda riconoscere a tal fine. Lo Stato membro di destinazione
e lo Stato membro
produttore si scambiano tutte le informazioni necessarie. Finito tale
scambio di informa-.zioni lo Stato membro produttore riconosce l'organismo
in tal modo designato. Se uno
Stato membro nutre dubbi, esso provvede a motivarli ed a informare
la Commissione.
3. Gli Stati membri provvedono a che gli organismi designati si forniscano
mutua as-
sistenza.
4. Qualora uno Stato membro constati che un organismo riconosciuto
non effettua i
collaudi e i controlli regolarmente secondo le sue disposizioni nazionali,
esso lo comuni-
ca allo stato membro in cui l'organismo eÁ riconosciuto. Quest'ultimo
entro un termine
appropriato, informa lo Stato membro che ha effettuato la comunicazione,
circa i provve-
dimenti presi. Qualora lo Stato membro che ha effettuato la comunicazione
non ritenga
sufficienti detti provvedimenti, esso puoÁ vietare o subordinare a
particolari condizioni
l'immissione sul mercato e l'utilizzazione del prodotto in questione.
Esso ne informa l'al-
tro Stato membro e la Commissione.
Art. 17
In applicazione della procedura di cui all'articolo 16, gli Stati
membri di destinazione
attribuiscono alle relazioni e ai certificati di conformitaÁ rilasciati
dallo Stato membro pro-
duttore lo stesso valore dei documenti nazionali corrispondenti.
Capitolo VII ± Organismi riconosciuti
Art. 18
1. Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione un elenco dei nomi
e degli
indirizzi degli organismi di certificazione, degli organismi d'ispezione
e dei laboratori
di collaudo da esso designati per i compiti da svolgere ai fini dei
benestare tecnici, dei
certificati di conformitaÁ, delle ispezioni e delle prove ai sensi
delle disposizioni della pre-
sente direttiva.
2. Gli organismi di certificazione, gli organismi d'ispezione ed i
laboratori di collaudo
devono rispondere ai criteri di cui all'allegato IV.
3. Gli Stati membri specificano i prodotti che rientrano nella competenza
degli orga-
nismi e laboratori di cui al paragrafo I e la natura dei compiti loro
affidati.
Capitolo VIII ± Comitato permanente per la costruzione
Art. 19
1. E Á istituito un comitato permanente per la costruzione.
2. Il comitato eÁ composto di rappresentanti designati dagli Stati
membri ed eÁ presie-
duto da un rappresentante della Commissione. Ciascuno Stato membro
designa due rap-
presentanti. I rappresentanti possono farsi assistere da esperti.
3. Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno.
Art. 20
1. II comitato di cui all'articolo 19 puoÁ a richiesta del proprio
presidente o di uno Stato
membro esaminare qualsiasi problema dovesse sorgere in sede di attuazione
e applicazio-
ne pratica della presente direttiva.
2. Sono adottate secondo la procedura prevista ai paragrafi 3 e 4
le disposizioni neces-
sarie in materia di:
a) definizione delle categorie di requisiti purche non siano inclusi
nei documenti in-
terpretativi e la definizione della procedura per stabilire la conformitaÁ
nei mandati per le.norme conformemente all'articolo 7, paragrafo 1
ed agli orientamenti per il benestare tec-
nico di cui all'articolo 11, paragrafo 1;
b) conferimento di istruzioni per l'elaborazione dei documenti interpretavi
di cui al-
l'articolo 12 bis, paragrafo 1, e decisione in merito ai documenti
interpretativi di cui al-
l'articolo 12, paragrafo 3.
c) riconoscimento delle specificazioni tecniche nazionali conformemente
all'articolo
4, paragrafo 3.
3. Il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto
delle misure
da prendere. Il comitato formula il proprio parere in merito a tale
progetto entro un ter-
mine che il presidente puoÁ stabilire in relazione all'urgenza del
problema. Il comitato sl
pronuncia alla maggioranza stabilita all'articolo 148, paragrafo 2
del trattato per le deci-
sioni che il Consiglio deve adottare su proposta della Commissione.
Ai voti dei rappre-
sentanti degli Stati membri eÁ attribuita la ponderazione di cui a
detto articolo. Il presiden-
te non partecipa alla votazione.
4. La Commissione adotta le misure progettate quando esse sono conformi
al parere
del comitato. Quando dette misure non sono conformi al parere del
comitato, o in man-
canza di parere, la Commissione sottopone immediatamente al Consiglio
una proposta
relativa alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza
qualificata. Se alla
scadenza del termine dl tre mesi a decorrere dalla data in cui e stato
adito il Consiglio non
ha adottato misure, la Commissione adotta le misure proposte.
Capitolo IX ± Clausola di salvaguardia
Art. 21
1. Se uno Stato membro constata che un prodotto dichiarato conforme
alla presente
direttiva non risponde ai requisiti di cui agli articoli 2 e 3 esso
prende tutte le misure utili
per ritirare i prodotti dal mercato o proibirne o limitarne la libera
circolazione. Lo Stato
membro interessato informa immediatamente la Commissione della misura
presa preci-
sando i morivi della propria decisione ed in particolare se la non
conformitaÁ eÁ dovuta:
a) al mancato rispetto degli articoli 2 e 3, qualora il prodotto non
corrisponda alle spe-
cificazioni tecniche di cui all'articolo 4:
b) ad un'imperfetta applicazione delle specificazioni tecniche di
cui all'articolo 4:
c) ad una lacuna delle specificazioni tecniche stesse dl cui all'articolo
4:
2. La commissione avvia una consultazione con le parti interessate
con la massima
celeritaÁ. Se la Commissione constata dopo tale consultazione che
la misura eÁ giustificata
essa ne informa immediatamente lo Stato membro che ha preso le misure
e gli altri Stati
membri.
3. Se la decisione di cui al paragrafo 1 eÁ giustificata da una lacuna
delle norme o delle
specificazioni tecniche la Commissione, previa consultazione delle
parti interessate adi-
sce il comitato di cui all'articolo 19 ed il comitato istituito dalla
direttiva 83/189/CEE nel
caso di una lacuna in una norma armonizzata, entro un termine di due
mesi, se lo Stato
membro che ha preso tali misure intende mantenerle, ed avvia le procedure
di cui all'ar-
ticolo 5 paragrafo 2.
4. Lo Stato membro interessato prende le misure appropriate contro
chiunque abbia
fatto la dichiarazione di conformitaÁ e ne informa la Commissione
e gli Stati membri.
5. La commissione fa si che gli Stati membri siano tenuti informati
sugli sviluppi e
sull'esito della suddetta procedura..Capitolo X ± Disposizioni finali
Art. 22
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative,
regolamentari e am-
ministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro
i 30 mesi dalla sua
notifica. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo della disposizioni
di diritto
interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente
direttiva.
Art. 23
Entro il 31 Dicembre 1993 la Commissione in consultazione con il comitato
di cui
all'articolo 19, riesamina il funzionamento delle procedure previste
dalla presente diret-
tiva e formula eventualmente le proposte di modifica appropriate.
Art. 24
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles. addõÁ 21 dicembre 1988.
Per il Consiglio
II Presidente
V. PAPANDREOU
Allegato I
REQUISITI ESSENZIALI
1 prodotti devono essere idonei alla realizzazione di opere pronte
all'uso, nell'integra-
lita Á e nelle relative parti, tenendo conto dell'aspetto economico.
c a tal fine devono sod-
disfare i seguenti requisiti essenziali. Laddove siano stabiliti-
Detti requisiti devono. fatta
salva la normale manutenzione, essere soddisfatti per un periodo di
tempo economica-
mente adeguato. i requisiti come norma presuppongono azioni prevedibili.
1. Resistenza meccanica e stabilita
L'opera deve essere concepita e costruita in modo che le azioni cui
puoÁ essere sotto-
posta durante la costruzione e l'utilizzazione non provochino:
a) il crollo dell'intera opera o di una sua parte;
b) deformazioni di importanza inammissibile;
c) danni ad altre parti dell'opera o alle attrezzature principali
o accessorie in seguito a
una deformazione di primaria importanza degli elementi portanti;
d) danni accidentali sproporzionati alla causa che li ha provocati.
2. Sicurezza in caso di incendio
L'opera deve essere concepita e costruita in modo che. in caso di
incendio:
± la capacitaÁ portante dell'edificio possa essere garantita per un
periodo di tempo deter-
minato;
± la produzione e la propagazione dei fuoco e de! fumo all'interno
delle opere siano li-
mitate;
± la propagazione del fuoco ad opere vicine sia limitata;
± gli (occupanti possano lasciare l'opera o essere soccorsi altrimenti;
± sia presa in considerazione la sicurezza delle squadre di soccorso..3.
Igiene, salute e ambiente
L'opera deve essere concepita e costruita in modo da non compromettere
l'igiene o la
salute degli occupanti o dei vicini e in particolare in modo da non
provocare:
± sviluppo di gas tossici;
± presenza nell'aria di particelle o di gas pericolosi:
± emissione di radiazioni pericolose:
± inquinamento o tossicita Á dell'acqua o del suolo;
± difetti nell'eliminazione delle acque di scarico. del fumi e del
rifiuti solidi o liquidi;
± formazione di umiditaÁ su parti o pareti dell'opera.
4. Sicurezza nell'impiego
L'opera deve essere concepita e costruita in modo che la sua utilizzazione
non com-
porti rischi dl incidenti inammissibili. quali scivolate,, cadute,
collisioni, bruciature, fol-
gorazioni. ferimenti a seguito dl esplosioni.
5. Protezione contro il rumore
L'opera deve essere concepita e costruita in modo che il rumore cui
sono sottoposti gli
occupanti e le persone situate in prossimitaÁ si mantenga a livelli
che non nuocciano alla
loro salute e tali da consentire soddisfacenti condizioni di sonno.
di riposo e di lavoro.
6. Risparmio energetico e ritenzione di calore
L'opera ed i relativi impianti di riscaldamento. rattreddamento ed
aereazione devono
essere concepiti e costruiti in modo che il consumo di energia durante
l'utilizzazione del-
l'opera su moderato. tenuto conto delle condizioni climatiche del
luogo, senza che cioÁ
pregiudichi il benessere termico degli occupanti.
Allegato II
PROCEDURA PER IL BENESTARE TECNICO EUROPEO
1. La domanda per li rilascio di un benestare puoÁ essere presentata
da un fabbricante o
da un suo mandatario stabilito nella ComunitaÁ presso uno solo degli
organismi competen-
ti per il benestare.
2. Gli organismi competenti per il benestare designati dagli Stati
membri sono riuniti
in una organizzazione. Quest'ultima nell'esercizio dei propri compiti
c tenuta ad uno
stretto coordinamento con la Commissione che consulta il comitato
di cui all'articolo
19 sui problemi importanti. Lo Stato membro che abbia designato piuÁ
di un organismo
competente per il benestare deve assicurare li coordinamento dei diversi
organismi e de-
signa tra di essi il portavoce in seno all'organizzazione.
3 Le norme procedurali comuni per la presentazione della domanda.
l'elaborazione e
il rilascio del benestare sono elaborate dall'organizzazione formata
dei diversi organismi
competenti per il benestare. Le norme procedurali comuni sono adottate
conformemente
all'articolo 20 dalla Commissione in base al parere del
3. Gli organismi competenti per il benestare si prestano l'un l'altro.
nell'ambito del-
l'organizzazione in cui sono riuniti. tutto l'appoggio necessario.
Alla stessa organizzazio-
ne spetta anche 11 coordinamento relativo.11 problemi specifici attinenti
ai benestare tec-
nici. Eventualmente l'organizzazione istituisce a questo scopo del
sottogruppi.
4. 1 benestare tecnici europei vengono pubblicati dagli organismi
competenti per il
benestare, i quali ne mettono.1 conoscenza tutti gli altri organismi.
A richiesta di un or-
ganismo competente per li benestare riconosciuto, gli viene comunicata
per conoscenza la
documentazione compieta di un benestare rilasciato..5. 1 costi relativi
alla procedura del benestare tecnico europeo sono a carico del richie-
dente secondo la normativa nazionale
Allegato III
ATTESTATO Dl CONFORMITA Á CON LE SPECIFICAZIONI TECNICHE
1. METODI Dl CONTROLLO DELLA CONFORMITA Á
2. SISTEMI DELL'ATTESTATO DI CONFORMITA Á
3. ORGANISMI INTERESSATI DALL'ATTESTATO DI CONFORMITA Á
Allegato IV
RICONOSCIMENTO DEI LABORATORI DI PROVE E DEGLI ORGANISMI
DI ISPEZIONE E DI CERTIFICAZIONE
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