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FEDERAZIONE REGIONALE CAMPANIA
ORDINI DEI DOTTORI AGRONOMI
e
DOTTORI FORESTALI


INVASI IN TERRA TIPO KANBER
NELLE AZIENDE AGRICOLE ED AGRITURISTICHE
PER LA DUREVOLE TUTELA DELL'AGRO-ECOSISTEMA DAGLI INCENDI
MA NON SOLO!

040315


L'Ordine DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI (di seguito per convenzione definito dei DOTTORI AGRONOMI) con la presente
PREMESSO
CHE a partire dal Convegno di Verona del marzo del 1989 e dal CONGRESSO NAZIONALE dei DOTTORI AGRONOMI del successivo giugno tenuto a Caserta é stato avviato un percorso per la caratterizzazione di una opera agronomica innovativa che potesse essere accolta dalla Pubblica Amministrazione nelle strategie di miglioramento fondiario nell'ambito della politica agricola compatibile con l'ambiente;

CHE i DOTTORI AGRONOMI B. Moroni e L. Mauro davano alle stampe nel 1992 in qualità di autori la pubblicazione ISBN 88 900031 0 3 dal titolo INVASI IN TERRA TIPO KANBER caratterizzando la tecnica costruttiva e la tipizzazione dell'impatto ambientale dell'opera agronomica come sopra denominata a valenza somma per la disponibilità della risorsa idrica su base territoriale diffusa a tutela dell'agro-ecosistema e dell'agricoltura in esso ambiente immersa;

CHE l'Ordine dei DOTTORI AGRONOMI condivideva la deliberazione del settembre 1999 con cui proponeva alla Regione Campania la accoglibilità del finanziamento degli INVASI IN TERRA TIPO KANBER nelle misure di incentivazione in corso di definizione nell'ambito del Programma Operativo Regionale POR 2000-2006 nonché del Piano di Sviluppo Rurale PSR 2000-2006;

CHE la Regione Campania nell'accogliere la proposta dei DOTTORI AGRONOMI ne riconosceva la valenza somma per l'ambiente in generale e poneva a totale carico del POR 2000-2006 la realizzazione degli INVASI IN TERRA TIPO KANBER segnatamente nell'ambito delle misure 1.3 e 4.17 con la limitazione ai soli proponenti Comuni, Comunità Montane e Province;

CHE l'Ordine dei DOTTORI AGRONOMI reiterava con modifiche la proposta alla Regione Campania e con delibera del giugno 2001 invitava gli organi regionali preposti ad estendere la finanziabilità della tipologia di opera agronomica innovativa INVASO IN TERRA TIPO KANBER non soltanto alle aziende agricole-silvicole ma anche alle aziende agrituristiche (misure 4.13 , 4.14) condividendo con la Unione Europea la prevalente finalità antincendio al servizio di un pubblico e generale interesse a cui affiancare quelle finalità accessorie multifunzionali;

CHE durante la primavera e l'estate del corrente anno 2003 il decorso meteorologico eccessivamente siccitoso e caldo ha evidenziato la estrema vulnerabilità del territorio della Regione Campania al danno ambientale generale procurato dagli incendi boschivi ma soprattutto ha reso eclatante la eccessiva menomazione dell' efficacia antincendio dei mezzi aerei (elicotteri) quando i punti di prelievo dell'acqua sono lontani dai roghi;

CHE occorre recuperare il tempo perduto incentivando nella misura prevista per le opere realizzati da privati la realizzazione di INVASI IN TERRA TIPO KANBER in modo diffuso sul territorio e segnatamente nelle aziende agricole ed agrituristiche ivi compresi i territori delle Comunità Montane (aree PIAR del vigente POR Campania);

CHE la caratterizzazione della categoria di opera agronomica "INVASO IN TERRA TIPO KANBER" delineata e riportata nel POR Campania é utile venga meglio definita entro il tetto di spesa ammessa massima da portare a 500'000 euro nonché precisata per la sussistenza integrale dei seguenti requisiti:

(con costi specifici di 7.00 euro per metro cubo di acqua invasata)


a) lo specchio liquido, inteso come superficie d'acqua al massimo invaso, occorre sia superiore a 5.000 metri quadrati (mezzo ettaro ndr) , pur potendo essere esteso anche oltre 100'000 metri quadrati (oltre dieci ettari ndr) in quanto il limite massimo è imposto dalla legge in un milione di metri cubi;

b) il tirante idrico di massimo invaso, cioè lo spessore massimo dell'acqua invasata, occorre sia non minore di 4 metri (preferenzialmente tra i 5 ed i 6 metri e con limite imposto dalla legge di 10 metri) avente lo scopo di costituire un indispensabile volano termico alla riserva idrica invasata con il fine di limitare al minimo le perdite per evaporazione estiva così riducendole entro il mezzo metro di lama d' acqua invasata anche durante estati eccessivamente calde e totalmente prive di pioggia;

c) il rinterro costipato del rilevato a corona occorre sia privo di carico idraulico per conferire all'opera una sicurezza di stabilità statica anche in condizioni di crisi sismica;

CONSIDERATO

CHE occorre recuperare il tempo perduto incentivando la diffusa realizzazione di "INVASI IN TERRA TIPO KANBER" con la prevalente finalità antincendio perseguendo criteri di incentivazioni che pratichino la multifunzionalità della agricoltura in conformità agli indirizzi di politica agricola comunitaria a valenza di significativa tutela e salvaguardia durevole degli agro-eco-sistemi segnatamente a livello di Bacino Idrografico;

CHE in esecuzione del novellato capitolo V della costituzione, secondo il quale il principio di sussidiarietà orizzontale ha ottenuto dignità di valore tutelato dalla carta costituzionale vigente, occorre riconoscere alle aziende agricole la facoltà di eseguire opere "invasi in terra tipo kanber" che assolvono compiti e funzioni di pubblico generale interesse coniugando in tal modo l'interesse del privato a valorizzare le risorse agricole di cui dispone e l'interesse pubblico a realizzare al minimo costo (sia di realizzazione che di manutenzione) quelle opere che assolvono funzioni di pubblico e generale interesse occorrenti a tutelare e migliorare durevolmente gli ecosistemi segnatamente alla scala di Bacino Idrografico.

CHE gli Ordini dei DOTTORI AGRONOMI e FORESTALI, con spirito di servizio e specifica volontà collaborativa, offrono al servizio della Amministrazione Regionale la preparazione tecnico-scientifico-progettuale dei propri iscritti e segnatamente degli autori B. Moroni e L. Mauro al fine di affiancare partner autorevoli ed esperti sulla specifica tematica innovativa INVASI IN TERRA TIPO KANBER;

FORMULA

1) l'auspicio perché la Regione Campania avvii senza indugio la incentivazione nelle aziende agricole (agrituristiche, fattorie didattiche, etc) per la realizzazione di "INVASI IN TERRA TIPO KANBER" aventi i requisiti indicati ai punti soprariportati a) b) c) la cui finalità prevalente antincendio di pubblico generale interesse persegue l'indirizzo di politica agricola comunitaria della multifunzionalità degli spazi agricoli e/o rurali per conseguire un livello di tutela generale, e non generica, dell'agro-ecosistema attraverso le misure POR 4.17 e 1.3 per la spesa massima ammessa nella misura di 7.00 euro per metro cubo di acqua invasabile;

2) l'auspicio altresì perchè in conformità alle indicazioni della UE, da ultimo disposte secondo le quali nelle misure antincendio sono ricompresse quelle finalizzate alla realizzazione di "invasi in terra tipo Kanber", si estenda alle aziende agricole sulle misure 1.3 e 4.17 la facoltà di proporre progettazioni esecutive di prevalente pubblico generale interesse nell'esercizio della sussidiarietà orizzontale disposto con il novellato art V della vigente carta costituzionale.
dottori agronomi L. Mauro e B. Moroni
dott. agr. Bruno Moroni 333.2992595
email: brumoroni@tiscali.it
per la Federazione Regionale degli Ordini della Campania
dei DOTTORI AGRONOMI e DOTTORI FORESTALI
il Presidente dott agr Domenico Misto


FEDERAZIONE REGIONALE CAMPANIA
ORDINI DEI DOTTORI AGRONOMI
e
DOTTORI FORESTALI

INVASI IN TERRA TIPO KANBER
NELLE AZIENDE AGRICOLE ED AGRITURISTICHE

Descrizione proposta per modificare quella prevista all'attualità nel POR Campania
(gennaio 2004)
POR CAMPANIA
BANDO DI ATTUAZIONE DELLA MISURA 4.17 e 1.3
INTERVENTI COFINANZIATI FEOGA
040409
Realizzazione di INVASI IN TERRA TIPO KANBER per la raccolta di acque meteoriche a fini di uso prevalente ancorché non esclusivo di antincendio (con connesse e complementari valenze tra le quali paesaggistica, biodiversità e salvaguardia fauna selvatica, agrituristica e pesca sportiva, rifasamento delle portate di piena etc), su versanti con pendenza inferiore al 15% e con impermeabilità dei suoli di circa 10-7 cm/sec, con capienza idrica al massimo invaso di media compreso tra i 20'000 e i 200'000 o più mc da localizzare fuori dall'alveo di fiumi, torrenti e corsi d'acqua, con sfioratore delle acque eccedentarie rivestito in calcestruzzo avente anche funzione di accesso carrabile all'acqua il cui specchio liquido al massimo invaso di media è compreso tra i 5'000 e i 50'000 o più mq e dispone di uno spessore di lama d'acqua media compresa tra i 5 e i 6 o più ml e comunque non minore di 4 ml.

Importo ammesso massimo per mc di acqua al massimo invaso euro 7.00

NB
Sono escluse le spese generali e tecniche con sondaggi geotecnici ed IVA, le spese per l'esproprio dei terreni occorrenti, le spese per la eventuale necessità di argilla proveniente da cave di prestito

 
 

 

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